Il provvedimento prevede altresì che, in attuazione dell’articolo 1 della legge n.234 del 3 dicembre 2021, ulteriori interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro siano realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità che ne assicurerà la coerenza rispetto al Piano strategico nazionale per la parità di genere.

Ministero Lavoro certificazione parità di genere

Il Ministero del Lavoro ha fissato i criteri e le modalità per l’esonero contributivo in favore delle aziende in possesso della Certificazione di parità di genere. Per presentare la domanda bisognerà aspettare le indicazioni dell’Inps ma nel decreto ministeriale del 20 ottobre sono contenute le indicazioni per ulteriori misure da mettere in pratica per promuovere la parità salariale e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

La misura è finanziata con 50 milioni di euro

Parità di genere – esonero contributivo per le aziende

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 20 ottobre 2022, riguardante l’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere e ulteriori interventi per la promozione della parità salariale e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in attuazione dell’art. 5, comma 2, legge n. 162/2021, e dell’art. 1, comma 138, legge n. 234/2021).

In particolare, il decreto definisce:

a) i criteri e le modalità di concessione, a decorrere dall’anno 2022, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 5 della legge n. 162/2021 e dall’articolo 1, comma 276, della legge n. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge n. 234/2021, in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni per il periodo di validità della medesima certificazione;

b) gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, della legge n. 178/2020, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge n. 234/2021.

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