Decreto Antincendio 15 settembre 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 settembre 2022 contenente le modifiche e le proroghe al decreto 1 settembre 2021. La proroga per il tecnico manutentore, le modifiche dell’allegato II.


Decreto Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

(GU n.224 del 24.09.2022)

Entrata in vigore: 25.09.2022 sicurezza antincendio

Proroga delle disposizioni previste all’art. 4 decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023

Art. 1. Modifiche all’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. All’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.».

Art. 2. Modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. All’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti, contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

2. All’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 è aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo periodico».

4. Al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» è aggiunto il seguente periodo:
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».

5. Al paragrafo 3, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».

6. Al paragrafo 3, comma 3, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti che seguono».

7. Al titolo del Prospetto 2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» è aggiunta la seguente:
«generali».

8. Al paragrafo 4, comma 4, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

9. Al paragrafo 5, comma 7, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

10. Al paragrafo 5, comma 8, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

download È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

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Newsletter 33 del 15 Settembre 2022

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Progettazione sicurezza antincendio

Sicurezza antincendio

L’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro. la sicurezza antincendio.


Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

L’emanazione dei tre provvedimenti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021 e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento dello “storico” d.m. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, sebbene l’art. 3 ne limitasse l’applicazione solo agli allegati II, VI e VII.

Tale decreto si occupava dei criteri citati dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, poi ripresi dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevedeva l’adozione di uno o più decreti da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei quali fossero definite per le attività lavorative le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, fra i quali, i requisiti del personale addetto e la relativa formazione.

Codice di Prevenzione Incendi

Anche in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di Prevenzione Incendi“, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.

La scelta di emanare tre distinti decreti è stata suggerita, considerata la vastità della tematica, dalla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri.

In tale contesto si inserisce il progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio, che ha prodotto la presente monografia incentrata sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono stati coinvolti per l’Inail il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e, per il Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del fuoco, al Soccorso pubblico e della difesa civile.

La monografia riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.

download Sicurezza antincendio

Prevenzione degli incendi

Umbria, Inail e Vigili del fuoco lanciano la campagna per la prevenzione degli incendi.


Alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, previste per il 25 settembre 2022 la direzione regionale Inail e i Vigili del fuoco dell’Umbria hanno illustrato in una conferenza stampa le principali novità per la prevenzione sui luoghi di lavoro dal rischio incendio.

La campagna di informazione e comunicazione congiunta. La direzione regionale Inail Umbria con i Vigili del fuoco dell’Umbria, nell’ambito dell’Accordo nazionale siglato lo scorso 20 aprile 2022 e alla vigilia dell’entrata in vigore dei tre decreti, hanno dato avvio ad una collaborazione per far conoscere alle aziende e ai professionisti del territorio le principali novità in materia di prevenzione lavorativa da rischio incendi.

Sono stati realizzati in sinergia dei prodotti di comunicazione, per diffondere e far conoscere in modo capillare, completo e smart i nuovi dispositivi di legge introdotti.

In occasione della conferenza stampa tenutasi il 4 luglio 2022 presso la sede dei Vigili del Fuoco Umbria a Perugia i direttori regionali dei due Enti hanno illustrato le logiche alla base della campagna di comunicazione congiunta e annunciato le iniziative ulteriori in programma.

Con l’occasione è stata rilasciata una landing page contenente l’evoluzione normativa in materia nonché le brochure di sintesi e di dettaglio realizzate dal gruppo di lavoro congiunto per richiamare le principali novità e i contenuti di merito dei tre decreti del 2021 che entreranno in vigore a partire dal prossimo 25 settembre 2022.

SCARICA DOCUMENTI:


La normativa madre che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998.

Infatti diversi provvedimenti si sono succeduti dal 1998 ad oggi in materia di prevenzione incendi, tra cui il DM del 3 agosto 2015 rivolti a chiarire e semplificare alcuni aspetti della normativa di riferimento.

Lo stesso D. Lgs. 81/08 all’art. 46 relativo alla prevenzione incendi, affronta la tematica facendo sempre e comunque riferimento ai contenuti del già citato DM 10/03/98 e del successivo DM nr 139 del 08/03/06 in materia di organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Da ultimo sono stati emanati tre nuovi decreti ministeriali che contengono tutti i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Data l’estensione del tema trattato ed alla luce della sua complessità, gli argomenti precedentemente contenuti nel DM 10 marzo 1998 sono stati suddivisi in 3 differenti decreti:

  1. DM 01/09/2021 ” Decreto controlli “ (entrata in vigore 25 settembre 2022) – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008;
  2. DM 02/09/2021 ” Decreto GSA ” (entrata in vigore 4 ottobre 2022) – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008;
  3. DM 03/09/2021 ” Decreto Minicodice ” (entrata in vigore 29 ottobre 2022) – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.

La progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

8 aprile 2022. Realizzato in collaborazione da Inail e Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), l’evento si rivolge alle figure della prevenzione e ai professionisti. Partecipano i presidenti, Franco Bettoni e Armando Zambrano

È in programma venerdì 8 aprile, a partire dalle ore 9.00, il webinar di aggiornamento formativo “La progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, fruibile sulla piattaforma informatica della Fondazione Cni.

Il seminario online è rivolto alle figure della prevenzione e ai professionisti, con particolare riferimento agli ingegneri iscritti agli ordini e ai professionisti Inail. L’iniziativa rientra tra le attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto nel marzo 2021 dall’Istituto e dal Cni, con l’obiettivo di promuovere la tutela della salute dei lavoratori e la diffusione della cultura della sicurezza.

In apertura dei lavori intervengono il presidente del Cni, Armando Zambrano, il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, e il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Guido Parisi.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario iscriversi. La Fondazione del Cni invierà un’apposita email agli iscritti agli ordini territoriali. Il webinar è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento di quattro crediti Cfp per ingegneri iscritti agli ordini professionali e quattro ore di aggiornamento per Rspp e Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori.

Data Inizio: 08/04/2022

Data Fine: 08/04/2022

Orario: 9.00

Programma del webinar “La progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”

Tra i principali obiettivi della collaborazione tra Inail e Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) giunta al terzo protocollo d’intesa (2021-2024) riveste particolare importanza lo sviluppo di iniziative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro volte a contribuire in modo sostanziale all’aggiornamento culturale, tecnico e formativo degli ingegneri, in un contesto di “comunità di pratica” di professionisti che ha come fattori elettivi la costruzione e diffusione di conoscenze, il confronto e la condivisione di
idee e progetti, la valorizzazione delle esperienze e delle competenze.

E’ anche attraverso questi nuovi approcci che si può arrivare ad una reale, concreta ed efficace diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro considerando il ruolo sociale ed istituzionale di due Enti come Inail e CNI.

In questo quadro si inserisce il convegno nazionale organizzato, cui ha aderito il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Chiarimento Ministero dell’Interno Vigili del Fuoco

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.

Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.

Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:
Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

REQUISITI DEI DOCENTI
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, come previsto dal decreto, essi si differenziano in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di partecipazione a corsi di formazione sullo specifico presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o attestazioni dell’esperienza maturata sullo specifico presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
• le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.

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Sicurezza antincendio e datori di lavoro

Sicurezza antincendio e datori di lavoro, Linee guida per la valutazione dei rischi

sicurezza lavoroSicurezza antincendio & datori di lavoro – Linee guida per la valutazione dei rischi, è il nuovo progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi).

Si tratta del terzo progetto realizzato in sinergia fra i due Dipartimenti e si configura come la giusta conclusione di un percorso iniziato con il progetto “Casa Sicura” – dedicato alla sicurezza in casa e alla prevenzione dei più diffusi e pericolosi incidenti domestici – e seguito dal progetto “Sicurezza al lavoro” – dedicato alla sicurezza dei lavoratori.

Quest’ultimo progetto, invece, è indirizzato ai datori di lavoro, in particolare ai nuovi adempimenti di legge in materia di sicurezza e prevenzione antincendio.

Come i precedenti, ha come target primario le popolazioni extracomunitarie ma ovviamente regole e consigli sono validi anche per le popolazioni comunitarie.

Sicurezza antincendio & datori di lavoro” è fruibile in otto lingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino)

L’applicazione è nata con l’obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla legislazione italiana. Associata al testo dell’opuscolo, è concepita per far verificare ai datori di lavoro la propria conoscenza degli adempimenti obbligatori.

  • Inquadramento normativo
  • La valutazione del rischio incendio
  • Come riduco il rischio incendio
  • Controlli sulle misure di protezione antincendio
  • Formazione, informazione ed aggiornamento
  • Il piano di emergenza

 

sicurezza_lavoroScarica Linee guida per la valutazione dei rischi

( attenzione i file sono in formato ZIP contenuto di 75 MB )

sicurezza lavoroLink per opuscolo multimediale Clicca qui