Repertorio nazionale organismi paritetici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13 ottobre 2022, ha pubblicato il Decreto n. 171 dell’11 ottobre 2022, concernente l’istituzione, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del repertorio nazionale degli organismi paritetici.

Il Decreto regola l’istituzione del Repertorio e la sua costituzione ai sensi del Testo Unico (art.1), indicando i requisiti per l’iscrizione (art.2).

L’iscrizione attesta la rispondenza ai suddetti requisiti e la possibilità di svolgere le attività previste dall’art.51 (art.5). Il Decreto regola quindi la Domanda di iscrizione (art.3) da presentare da  parte dell’Organismo in regola e le pratiche di Iscrizione e cancellazione (art.4).


Iscrizione organismi paritetici

Per l’iscrizione nel Repertorio di cui all’articolo 1 del presente decreto, l’organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:

essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.
essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove
essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore  e del territorio  di  riferimento;
svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 3 del DM 11 ottobre 2022 gli OP che abbiano i requisiti (di cui al comma 2.2) presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica  certificata,  alla Direzione generale  per  la salute e la sicurezza nei luoghi  di lavoro allegando:

una copia dell’atto costitutivo;
una copia dello Statuto;
una copia del regolamento;
un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;
l’autorizzazione al trattamento  dei dati trasmessi;
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo  2, comma 2, lettere a) e b).

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Decreto n. 171 dell’11 ottobre 2022

Campi elettromagnetici Valori limite di esposizione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, ha pubblicato il Decreto del 30 settembre 2022, in attuazione dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), di cui all’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

DECRETO campi elettromagnetici

Il presente decreto individua, ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.

Ai fini del presente decreto valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, quelle contenute nel titolo VIII, Capi I e IV

Modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga

Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).

La richiesta è formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II del decreto.

Tavolo tecnico istituzionale e istruttoria tecnica

Sulla base del parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute è adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.

Il decreto di autorizzazione alla deroga è trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Le medesime modalità previste per l’autorizzazione alla deroga si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

Verifiche e controlli

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

Qualora l’organo di vigilanza verifichi il venir meno delle condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione alla deroga ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base della
comunicazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono alla revoca dell’autorizzazione medesima.

Sorveglianza

Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

A seguito della segnalazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell’autorizzazione alla deroga, convoca per l’acquisizione di apposito parere il tavolo tecnico istituzionale di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base del parere di cui al precedente comma 2 del presente articolo, provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

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campi elettromagnetici Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, ha pubblicato il Decreto del 30 settembre 2022, in attuazione dell’articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), di cui all’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Decreto Antincendio 15 settembre 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 settembre 2022 contenente le modifiche e le proroghe al decreto 1 settembre 2021. La proroga per il tecnico manutentore, le modifiche dell’allegato II.


Decreto Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

(GU n.224 del 24.09.2022)

Entrata in vigore: 25.09.2022 sicurezza antincendio

Proroga delle disposizioni previste all’art. 4 decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023

Art. 1. Modifiche all’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. All’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.».

Art. 2. Modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. All’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti, contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

2. All’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 è aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo periodico».

4. Al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» è aggiunto il seguente periodo:
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».

5. Al paragrafo 3, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».

6. Al paragrafo 3, comma 3, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti che seguono».

7. Al titolo del Prospetto 2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» è aggiunta la seguente:
«generali».

8. Al paragrafo 4, comma 4, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

9. Al paragrafo 5, comma 7, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

10. Al paragrafo 5, comma 8, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

download È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti

DECRETO 22 aprile 2022

Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il presente decreto stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali e che, in relazione all’attività a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.

Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si fa riferimento alle definizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi: a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione; b) la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; d) l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.

Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono: a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo; b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi; d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; e) la delimitazione delle aree contaminate; f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; g) la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; h) la bonifica di ambienti contaminati.

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Decreto-Legge n. 13, del 25 febbraio 2022

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2022

Il Decreto-Legge n. 13, del 25 febbraio 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25/02/2022.

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25/02/2022

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2022

Art. 1 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Art. 2 – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Art. 3 – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
Art. 4 – Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 5 – Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
Art. 6 – Clausola di invarianza
Art. 7 – Entrata in vigore
Allegato

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: «43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

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DECRETO-LEGGE Sicurezza lavoro

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021

Misure urgenti in materia fiscale
Misure urgenti in materia di lavoro
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Misure finanziarie urgenti
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni…

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È stato adottato il 18 maggio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 e definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Il provvedimento sostituisce l’Allegato XXXVIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1831/UE.