Repertorio nazionale organismi paritetici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13 ottobre 2022, ha pubblicato il Decreto n. 171 dell’11 ottobre 2022, concernente l’istituzione, presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del repertorio nazionale degli organismi paritetici.

Il Decreto regola l’istituzione del Repertorio e la sua costituzione ai sensi del Testo Unico (art.1), indicando i requisiti per l’iscrizione (art.2).

L’iscrizione attesta la rispondenza ai suddetti requisiti e la possibilità di svolgere le attività previste dall’art.51 (art.5). Il Decreto regola quindi la Domanda di iscrizione (art.3) da presentare da  parte dell’Organismo in regola e le pratiche di Iscrizione e cancellazione (art.4).


Iscrizione organismi paritetici

Per l’iscrizione nel Repertorio di cui all’articolo 1 del presente decreto, l’organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:

essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.
essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove
essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore  e del territorio  di  riferimento;
svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 3 del DM 11 ottobre 2022 gli OP che abbiano i requisiti (di cui al comma 2.2) presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica  certificata,  alla Direzione generale  per  la salute e la sicurezza nei luoghi  di lavoro allegando:

una copia dell’atto costitutivo;
una copia dello Statuto;
una copia del regolamento;
un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;
l’autorizzazione al trattamento  dei dati trasmessi;
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo  2, comma 2, lettere a) e b).

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Decreto n. 171 dell’11 ottobre 2022