Radiazioni ionizzanti

Il Decreto Legislativo n. 203 del 25 novembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 03/01/2023. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 2 del 03/01/2023

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (22G00207)

Radiazioni ionizzanti Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Capo I – Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti
Capo II – Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
Capo III – Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
Capo IV – Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
Capo V – Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
Capo VI – Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione dei lavoratori
Capo VII – Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione della popolazione
Capo VIII – Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche
Capo IX – Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
Capo X – Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’apparato sanzionatorio
Capo XI – Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali
Capo XII – Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Capo XIII – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
Capo XIV – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazioni
Capo XV – Disposizioni finali

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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Newsletter 27 del 13 Luglio 2022

RADIAZIONI IONIZZANTI

Principali impieghi delle radiazioni ionizzanti INAIL 2022

L’obiettivo del presente approfondimento è presentare una panoramica dei settori in cui le radiazioni ionizzanti di origine artificiale vengono correntemente e deliberatamente utilizzate. In questo contesto non saranno prese in considerazione le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti.

La presente trattazione non ha la pretesa di essere esaustiva, ma piuttosto di fornire utili informazioni che permettano di orientarsi in questo campo.

L’impiego diretto o indiretto riguarda un numero sempre crescente di settori, ed è in continua evoluzione, a dispetto della percezione comune che lo relega ad ambiti quali quello medico e della produzione di energia nucleare (attualmente non consentita nel nostro paese).

La capacità di vedere attraverso la materia opaca rispetto alle radiazioni ottiche e la semplicità con cui le molecole marcate (in cui uno o più atomi sono sostituti da radionuclidi) possono essere monitorate sono proficuamente utilizzate nelle più disparate applicazioni.

L’uso  spesso risulta assai più vantaggioso di altre tecnologie disponibili e in alcuni casi è divenuto difficilmente sostituibile o addirittura insostituibile: come esempi si possono citare i processi di sterilizzazione, i controlli di qualità di molti manufatti, la produzione di materiali ad alta ingegnerizzazione, la conservazione delle opere d’arte e i controlli di sicurezza.

Nella medicina contemporanea l’utilizzo è vastissimo; i benefici per i pazienti di tali applicazioni sono stati ampiamente dimostrati, ed è difficile immaginare un sistema sanitario senza le moderne tecniche diagnostiche o interventistiche guidate dall’imaging radiologico.

Pertanto, non è difficile comprendere perché le radiazioni ionizzanti usate per scopo medico costituiscano la maggiore fonte di esposizione dell’uomo alle radiazioni artificiali [WHO, 2016].

In medicina le radiazioni ionizzanti sono utilizzate sia per la diagnosi che per la terapia, eventualmente associate insieme con metodiche miste.

radiazioni

Le radiazioni ionizzanti sono le sole considerate cancerogene, perché la capacità di ionizzare la materia fa sì che possano interagire anche con i tessuti degli esseri viventi.
Fanno parte delle radiazioni ionizzanti i raggi X, quelli gamma, le particelle alfa e le particelle beta.

Esposizione alle radiazioni ionizzanti

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 29)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020


Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.

2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.

3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.

4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:

a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi;
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
L’ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all’entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell’esposizione.
Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l’esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.

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Livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti

DECRETO 22 aprile 2022

Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il presente decreto stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali e che, in relazione all’attività a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.

Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si fa riferimento alle definizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi: a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione; b) la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; d) l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.

Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono: a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo; b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi; d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; e) la delimitazione delle aree contaminate; f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; g) la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; h) la bonifica di ambienti contaminati.

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Idoneità, Smart Working, Finanziamento, Radiazioni ionizzanti

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 8 del 2 Marzo 2021, Idoneità, Smart Working, Finanziamento, Radiazioni ionizzanti.

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La situazione pandemica da COVID-19 è presente nel mondo, da ormai oltre un anno. La vaccinazione anti-COVID-19 sarà la soluzione alla pandemia (salvo individuazione di farmaci e loro autorizzazione), sicuramente …

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pORTALECONSULENTI Smart Working indagine INPS

In questa nota analizziamo i risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei dipendenti INPS, concentrandoci in particolare sugli aspetti legati allo Smart Working (SW). L’edizione 2020 dell’indagine ha incluso un focus sullo …

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pORTALECONSULENTI Finanziamento di interventi informativi

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMUNICATO Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale in materia di salute …

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pORTALECONSULENTI Radiazioni ionizzanti

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che …

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pORTALECONSULENTI Valutazione del rischio Microclima

La valutazione del rischio Microclima: la sezione Microclima del PAF, stato dell’arte, criticità, le FAQ del Coordinamento Interregionale INAIL Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale (DiMEILA) Laboratorio …

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pORTALECONSULENTI Rischio dei campi elettromagnetici

Il rischio dei campi elettromagnetici Rosaria Falsaperla(1), Daniele Andreuccetti(2) (1) INAIL-DiMEILA, Monte Porzio Catone Roma) (2) IFAC-CNR, Sesto Fiorentino (Firenze) Campi elettromagnetici – quadro normativo Disposizioni generali (Capo I) Rumore … 

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pORTALECONSULENTI DECRETO 13 gennaio 2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 13 gennaio 2021 Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

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Fondo nuove competenze, Vaccinazione, DPI, MUD

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 7 del 23 Febbraio 2021

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Newsletter 8 del 2 Marzo 2021

radiazioni ionizzanti

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi;
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.
L’ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all’entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell’esposizione.
Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l’esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.

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Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 201 del 12 agosto 2020 – Serie generale

La pubblicazione del nuovo D.Lgs. n. 101/2020 in materia di radon ha introdotto significative novità rispetto a quanto regolamentato dalla precedente legislazione di settore (D.Lgs. n. 230/1995).

Innanzitutto, sono previste precise norme di prevenzione che il datore e l’esercente di luoghi di lavoro sotterranei o di stabilimenti termali devono adottare.

Inoltre, è stata definita una precisa tabella di marcia per le misurazioni, ma anche per le comunicazioni agli organi competenti.

Non da ultimo, è stata istituita una nuova figura professionale – il tecnico esperto in risanamento – obbligatoria in caso di superamento dei nuovi limiti normativi di riferimento per la concentrazione di attività del gas.