Formazione 4.0 decreto
Formazione 4.0
Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.
Il presente decreto le reca le disposizioni attuative per l’applicazione della maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0”, introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.
La maggiorazione, rispettivamente, dal 50 al 70 per cento per le piccole imprese e dal 40 al 50 per cento per le medie imprese, delle aliquote del “credito d’imposta formazione 4.0” previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, secondo le condizioni e le modalità stabilite nell’articolo 2 del presente decreto, per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022.
La maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0” è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
A tali effetti, si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, del DM 4 maggio 2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.
L’applicazione della maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0” è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.
L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro