Livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti
DECRETO 22 aprile 2022
Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’articolo 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Il presente decreto stabilisce le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali e che, in relazione all’attività a cui sono adibiti, sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti.
Ai fini dell’applicazione del presente decreto, si fa riferimento alle definizioni contenute nell’art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi: a) la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione; b) la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; c) il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; d) l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.
Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono: a) il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo; b) il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; c) la messa in sicurezza di materiali radioattivi; d) la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; e) la delimitazione delle aree contaminate; f) il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; g) la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; h) la bonifica di ambienti contaminati.
