Le istruttorie condotte dall’Inail in ambito radiazioni ionizzanti: analisi delle principali criticità emerse. Il documento riporta un’estrema sintesi delle più diffuse criticità riscontrate nelle istruttorie RI condotte dall’Inail per il tramite della Sezione Supporto al SSN in materia di radiazioni, quale organo di consulenza del Ministero della Salute. INAIL 2024.
Per tali competenze ai sensi dell’art. 23 della legge 833/1978 il Ministero aveva assegnato tale compito all’ISPESL (confluito nel 2010 all’INAIL). La proposta che ne scaturisce va intesa quale risultato della volontà di condivisione degli autori delle esperienze e sensibilità professionali maturate sul campo, nell’auspicio di promuovere un sempre più alto ma anche sostenibile standard di sicurezza nonché un utile modello di confronto per gli esperti di radioprotezione.
Le principali attività di consulenza sinora svolte hanno riguardato l’espressione di pareri nell’ambito del rilascio di nulla osta di Cat. A, il decommissioning di siti nucleari e l’aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo.
L’Inail, invece, è coinvolta direttamente, ai sensi del d. lgs. 101/2020, nell’iter per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto e nel riconoscimento dell’idoneità dei servizi di dosimetria e organismi di misura.
L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL’INAIL IN AMBITO RI
L’attività di consulenza viene svolta su richiesta di parere dal Ministero della salute per tutte le pratiche RI in cui, per rilevanza o complessità dell’istanza, è ritenuto strategico il coinvolgimento dell’Inail, eventualmente con lo svolgimento di un sopralluogo presso il soggetto istante.
CRITICITÀ RELATIVE AI LAVORATORI
Le principali criticità riscontrate in sede di istruttoria riguardano aspetti relativi alla gestione e alla classificazione del personale non direttamente coinvolto nei processi operativi, ma che accede e opera all’interno delle zone controllate per svolgere ‘attività al contorno’ quali pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie e attività amministrative.
News sicurezza, ambiente, qualità, E-learning, Formazione, Competenze. Newsletter 32 del 7 Settembre 2022, Rifiuti, Lavoro agile, Amianto, Radioprotezione.
In caso di difficoltà nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.
Ricordiamo che l’accesso al Portale è Gratuito per l’utilizzo dell’intera Banca Dati.
Lavoro agile comunicazioni semplificate
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il decreto ministeriale di attuazione della norma contenuta nel Dl Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, con …LEGGI TUTTO
REGIONE VENETO AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 988 del 09 agosto 2022 Approvazione dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità … LEGGI TUTTO
Requisiti per gli esperti di radioprotezione
Esperti di radioprotezione Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, ha emanato il Decreto del 9 agosto 2022, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto …LEGGI TUTTO
Green New Deal italiano
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano Presentazione domande dal 17 novembre 2022. 750 milioni per il Green … LEGGI TUTTO
I pesci alieni nei nostri mari
Una campagna di Ispra e Cnr-Iribim spiega come riconoscere e monitorare la presenza di quattro specie ittiche di origine tropicale. Pesce palla maculato, pesce scorpione, pesce coniglio scuro e pesce …LEGGI TUTTO
Amianto riconoscerlo consigli per pittori e gessatori.
Pittori e gessatori: riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente Documento SUVA L’amianto riconoscerlo L’amianto (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del …LEGGI TUTTO
Amianto: riconoscerlo, valutarlo
Riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente. Regole vitali per chi lavora con l’elettricità Documento SUVA AMIANTO Con il termine amianto si identifica un gruppo di fibre minerali presenti in determinate …LEGGI TUTTO
Gas naturale
Gas naturale durante i lavori in sotterraneo: prevenzione contro il rischio di incendio ed esplosioni. Documento SUVA A contatto con l’aria, le esalazioni di gas presenti nella roccia possono formare … LEGGI TUTTO
Trasporti Bonus voucher da 60 euro
Bonus trasporti dal primo settembre: ecco come ottenere il voucher da 60 euro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della …LEGGI TUTTO
Lavoro agile, pannelli fotovoltaici, Interpello, aerazione
News sicurezza, ambiente, qualità, E-learning, Formazione, Competenze. Newsletter 31 del 30 Agosto 2022, Lavoro agile, pannelli fotovoltaici, Interpello, aerazione. In caso di difficoltà nel recupero credenziali, non esiti a inviare…LEGGI TUTTO
Inoltre siamo alla ricerca di writer editor che vogliono collaborare con il PortaleConsulenti. Scopri di più
Ad ogni modo, Cliccando sul link del gruppo potrai ricevere le notifiche direttamente da Linkedin ed essere aggiornato costantemente sulle novità in ambito HSE sicurezza ambiente qualità E-learning
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, ha emanato il Decreto del 9 agosto 2022, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.
Entrata in vigore 1 Gennaio 2023
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. In attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.
2. L’elenco degli esperti di radioprotezione contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.
Articolo 2 (Requisiti per l’iscrizione)
1. All’elenco degli esperti di radioprotezione di cui all’articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell’unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall’articolo 8;
d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica della radioprotezione dalla competente commissione di cui all’articolo 3;
e) non siano stati cancellati dall’elenco degli esperti di radioprotezione negli ultimi cinque anni.
Articolo 3 (Commissione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione.
2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente;
b) un componente designato dal Ministero della salute;
c) un componente designato dal Ministero dell’università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
d) un componente designato dall’istituto superiore di sanità (ISS);
e) un componente designato dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
f) due componenti designati dall’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
Articolo 4 (Compiti della commissione)
1. La commissione di cui all’articolo 3, all’esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all’abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell’abilitazione.
2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall’elenco e sottopone all’esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.
3. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
4. Le deliberazioni della commissione sono definitive.
Articolo 5 (Accertamento della capacità tecnica e professionale)
1. L’abilitazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), è conseguita dal richiedente all’esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti agli articoli 9,10,11 e 12.
2. In base all’esito dell’esame di cui al comma 1, il richiedente viene considerato “abilitato” o “non abilitato”.
Articolo 6 (Modalità per l’ammissione e lo svolgimento dell’esame di abilitazione)
1. Con la domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera c), nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d’esame, da versare per ciascuna sessione. Alla domanda di ammissione all’esame è allegato il certificato del master che riporti l’effettuazione del tirocinio di cui all’articolo 8 comma 2.
2. Le sessioni d’esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell’esame di abilitazione.
4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all’esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
5. L’esame di abilitazione per l’accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti dell’esperto di radioprotezione ed indicate ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12 e deve contemplare anche la risoluzione di un caso pratico.
Articolo 7 (Iscrizione nell’ elenco)
1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all’articolo 3 possono essere iscritti nell’elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Articolo 8 (Titoli di studio e professionali per l’ammissione all’esame di abilitazione)
1. Per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:
a) per l’abilitazione di primo grado:
1. almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
2. almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;
b) per l’abilitazione di secondo grado:
1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
c) per l’abilitazione di terzo grado sanitario:
1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
d) per l’abilitazione di terzo grado:
1. laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.
2. Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore.
Articolo 9 (Contenuto dell’esame per l’abilitazione di primo grado)
1. Il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza in materia di:
a) fisica nucleare e fisica atomica di base;
b) tipologia di decadimenti radioattivi;
c) biologia di base;
d) natura e proprietà della radiazione elettromagnetica ionizzante, modalità di interazione con la materia;
e) caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica;
f) tipi e usi delle sorgenti RX: attrezzature sanitarie per diagnostica e terapia, industriali, per la ricerca scientifica (es. cristallografia);
g) programmi di controllo e garanzia della qualità nelle attività che comportano l’impiego di apparecchiature per radiologia endorale con tensione inferiore a 70 kV;
h) problemi specifici del controllo delle esposizioni del personale e del pubblico in ambito sanitario;
i) grandezze e unità di misura;
l) rilevazione e dosimetria dei raggi X: principi teorici, teoria della cavità, metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze e i limiti di rilevazione), loro taratura e collaudo;
m) dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento;
n) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e fondamenti delle norme di radioprotezione (epidemiologia, ipotesi lineare degli effetti stocastici, effetti deterministici);
o) principi ICRP: giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi;
p) raccomandazioni/convenzioni internazionali;
q) disposizioni legislative nazionali e comunitarie e normative tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti;
r) protezione della popolazione: concetto di individuo rappresentativo;
s) valutazione e riduzione dei rischi;
t) monitoraggio delle zone classificate;
u) norme operative e pianificazione per le emergenze;
v) procedure di emergenza;
w) analisi degli infortuni passati;
aa) organizzazione della radioprotezione: ruolo degli esperti di radioprotezione, cultura in materia di salute e sicurezza del lavoro, in particolare nell’ambito delle radiazioni ionizzanti (importanza del comportamento umano), abilità a comunicare e a formare (capacità di stimolare negli altri la cultura della sicurezza e a trasferire competenza specifica), registrazione (sorgenti, dosi, eventi anomali), permessi ed altre autorizzazioni, classificazione delle zone, classificazione dei lavoratori, controlli di qualità per sorgenti ad uso non medico (fatte salve le attrezzature endorali con tensione inferiore a 70 kV) che richiedono il primo grado di abilitazione, relazioni con gli esercenti.
Articolo 10 (Contenuto dell’esame per l’abilitazione di secondo grado)
1. Il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all’articolo 9, anche in materia di:
a) argomenti di cui all’articolo 9 riferiti alle sostanze radioattive;
b) rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 MeV;
c) interazione delle particelle elementari cariche con la materia;
d) rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose assorbita;
e) tipi di sorgenti: sigillate, non sigillate, acceleratori di elettroni con energia fino a 10 MeV;
f) principali impieghi delle sostanze radioattive nell’industria, nella ricerca scientifica e nella medicina;
g) pratiche ed interventi (inclusa la radiazione naturale, in specie il radon);
h) controllo delle emissioni e impatto ambientale delle stesse;
i) manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti per impieghi medici, industriali e nella ricerca scientifica, contaminazione superficiale degli ambienti, contaminazione esterna ed interna dell’individuo esposto, sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, inclusi i radionuclidi di origine naturale (in particolare radon e toron);
l) dosimetria interna (inclusa la dosimetria per radionuclidi specifici, molecole complesse ecc.);
m) calcolo della dose efficace per contaminazione interna, inclusa la dose da radionuclidi naturali;
n) problemi speciali di decontaminazione;
o) contenimento e filtrazione;
p) fisiologia specifica dell’inalazione e dell’ingestione;
q) misure di protezione contro l’incorporazione;
r) rischi legati alla produzione ed all’uso di isotopi;
s) uso delle sorgenti sigillate nell’industria: controllo dell’accesso in località periferiche, trasporto, esposizione accidentale dei lavoratori non addetti all’uso delle sorgenti, corretta manipolazione, rischi potenziali, esempi di incidenti che si sono verificati;
t) rischi specifici associati alla radioattività naturale;
u) azioni di rimedio per ridurre le esposizioni nelle attività lavorative con le materie radioattive naturali di cui al Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
v) caratterizzazione radiologica dei materiali;
z) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato;
aa) gestione dei rifiuti e principi per l’eliminazione degli stessi;
bb) trasporto di materiali radioattivi;
cc) cenni sulla radiazione neutronica;
dd) controlli di qualità per sorgenti non mediche che richiedono il secondo grado di abilitazione.
Articolo 11 (Contenuto dell’esame per l’abilitazione di terzo grado sanitario)
1. Il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati agli articoli 9 e 10, anche in materia di:
a) rilevatori di neutroni, dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalità;
b) fisica degli acceleratori;
c) caratterizzazione radiologica dei materiali per gli aspetti di competenza;
d) bonifica e rilascio incondizionato per gli aspetti di competenza;
e) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all’esercizio e alla disattivazione di acceleratori di elettroni con potenziale di accelerazione superiore a 10 MV a scopo medico;
f) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all’esercizio e alla disattivazione di ciclotroni impiegati per la produzione di radioisotopi da impiegarsi a scopo medico;
g) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all’esercizio e alla disattivazione di acceleratori di adroni o ioni utilizzati a scopo medico;
h) problematiche connesse alla gestione delle emergenze radiologiche relative alle sorgenti di cui ai tre punti precedenti.
Articolo 12 (Contenuto dell’esame per l’abilitazione di terzo grado)
1. Il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati agli articoli 9,10 e 11, anche in materia di:
a) processo e prodotti di fissione e di fusione;
b) ingegneria dei reattori;
c) fabbricazione del combustibile, problemi di misurazione associati agli elementi di alto numero atomico;
d) trattamento del combustibile: chimica del processo, telemanipolazione, problemi specifici dello stoccaggio del combustibile e della gestione dei residui;
e) criticità;
f) misura e rilevazione dei flussi di neutroni, spettrometria, principi e strumenti di misura;
g) misura e rilevazione di particelle ad energia elevata;
h) dosimetria dei raggi cosmici;
i) dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalità;
l) radioprotezione nel campo dell’irradiazione neutronica, progettazione di barriere;
m) radioprotezione legata alle installazioni basate sul processo di fusione;
h) caratteristiche di installazione e di funzionamento, con particolare riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, delle sorgenti emittenti neutroni;
o) caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione, con riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, numeri 16, 63, 66, 67, 68, 69 e 116, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e di cui al medesimo articolo 7, comma 1, numeri 62 e 64 che operino presso impianti nucleari di cui al capo IX del predetto decreto legislativo n. 101 del 2020;
p) caratterizzazione radiologica dei materiali nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori;
q) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori;
r) situazioni di emergenza nucleare;
s) controllo di qualità per sorgenti ad uso non medico che richiedono il terzo grado di abilitazione.
Articolo 13 (Aggiornamento professionale)
1. Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.
1 bis. Gli esperti di radioprotezione devono documentare l’aggiornamento professionale trasmettendo gli attestati di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le attività di docenza svolte da esperti di radioprotezione per i corsi di aggiornamento di cui al comma 1 e per i master di cui all’articolo 8, valgono come aggiornamento professionale nella misura di quattro ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.
Articolo 14 (Cancellazioni e sospensione)
1. La cancellazione dall’elenco degli esperti di radioprotezione si determina:
a) per disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) in caso di esercizio dell’attività durante i periodi di sospensione;
c) su domanda dell’iscritto;
d) in caso di iscrizione ad un grado superiore.
2. La sospensione dagli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione è disposta su segnalazione degli organi di vigilanza ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Articolo 15 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Fino all’entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
INFORMATIVA
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie necessari. Tuttavia, puoi visitare Cookie Settings per fornire un consenso controllato.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.