Formazione 4.0, amianto, rischio caldo, radiazioni ionizzanti

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 27 del 13 Luglio 2022, Formazione 4.0, amianto, rischio caldo, radiazioni ionizzanti.

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Campagna informativa salviamoci la pelle

 

Salviamoci la pelle Nell’opuscolo, frutto della collaborazione di Inail Liguria e Associazione dermatologi ospedalieri italiani e dedicato a lavoratrici e lavoratori che svolgono attività all’aperto, sono indicati i rischi per …LEGGI TUTTO


Mappatura dei materiali contenenti amianto

 

La normativa italiana (l.n. 93/2001 e d.m. 101/03) prevede la mappatura dei materiali contenenti amianto su tutto il territorio nazionale. Al fine di accelerare l’acquisizione di dati spaziali a larga …LEGGI TUTTO


Formare a distanza

 

Le norme per regolare la formazione a distanza in Italia hanno avuto un’accelerazione con la pandemia. Da oltre 2 anni si sente parlare sempre più spesso di formazione a distanza …LEGGI TUTTO


Prevenzione degli incendi

 

Umbria, Inail e Vigili del fuoco lanciano la campagna per la prevenzione degli incendi. Alla vigilia dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, previste per il 25 settembre 2022 la direzione …LEGGI TUTTO


Rischio caldo

 

ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ESTREME ED IMPATTI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. IL PROGETTO WORKLIMATE E LA PIATTAFORMA PREVISIONALE DI ALLERTA. Rischio caldo Guida informativa per i lavoratori, i datori …LEGGI TUTTO


RADIAZIONI IONIZZANTI

 

Principali impieghi delle radiazioni ionizzanti INAIL 2022 L’obiettivo del presente approfondimento è presentare una panoramica dei settori in cui le radiazioni ionizzanti di origine artificiale vengono correntemente e deliberatamente utilizzate. …LEGGI TUTTO


Formazione 4.0 decreto

 

Formazione 4.0 Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al …LEGGI TUTTO


Didattica da remoto sicurezza lavoro

 

FORMAZIONE Il quadro normativo relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008) prevede due modalità di erogazione: in presenza e da remoto (tramite e-learning). videoconferenza sincrona L’emergenza …LEGGI TUTTO


Cantieri che beneficiano agevolazioni fiscali

 

Sicurezza nei cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali CNI e Ance hanno pubblicato il Vademecum “Sicurezza nel cantieri che beneficiano delle agevolazioni fiscali” che chiarisce i principali dubbi di imprese e professionisti …LEGGI TUTTO


Sicurezza lavoro, F.I.R., Bando ELA, Protocollo COVID

 

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Amianto, Finanziamenti, Rifiuti Speciali, Bric 2022

 

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Newsletter 27 del 13 Luglio 2022

Formazione 4.0 decreto

Formazione 4.0

Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il presente decreto le reca le disposizioni attuative per l’applicazione della maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0”, introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.

La maggiorazione, rispettivamente, dal 50 al 70 per cento per le piccole imprese e dal 40 al 50 per cento per le medie imprese, delle aliquote del “credito d’imposta formazione 4.0” previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, secondo le condizioni e le modalità stabilite nell’articolo 2 del presente decreto, per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022.

La maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0” è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.

A tali effetti, si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, del DM 4 maggio 2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.

L’applicazione della maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0” è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.

L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Formazione 4.0

In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

  • dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.

Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro

formazione 4.0 e beni immateriali 4.0

Decreto AIUTI 2022

Il bonus per i beni immateriali sale dal 20% al 50% mentre l’aliquota per lo sviluppo di competenze aumenta dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie

Con il “Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (più brevemente Decreto aiuti o Decreto energia), approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri, il Governo interviene in maniera piuttosto marcata su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il Credito d’imposta formazione 4.0.

Le due misure, contenute nel terzo capo del decreto dedicato alle “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti”, sono contenute in altrettanti articoli, uno dedicato alla “Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0” e uno al “Credito d’imposta formazione 4.0”.


Per il 2022 l’incentivo prevede, stando alla normativa vigente, aliquote differenziate a seconda della classe dimensionale delle imprese. In particolare

50% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
40% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.
Il Decreto aiuti prevede che le prime due aliquote, quelle per le piccole e le medie imprese, possono salire rispettivamente al 70% e al 50% a una condizione: “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”. Dunque vi è una stretta sui soggetti titolati a erogare la formazione.

Lo schema precedente, nel caso di rispetto della “condizione”, diventa quindi il seguente

70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.
Il mancato rispetto di questa condizione (cioè rivolgersi ad altri soggetti abilitati ma non inclusi nella lista ministeriale e la certificazione dell’avanzamento delle competenze) comporta invece una riduzione delle aliquote secondo questo schema

45% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.

Software

Nel dettaglio vengono rafforzati i crediti d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0: l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 50%.


ART. 20.
(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)
1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è elevata al 50 per cento.

ART. 21.
(Credito d’imposta formazione 4.0)
1.Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

Bozza Decreto AIUTI