Riduzione contributi edilizia 2024: regole e istruzioni. Pubblicata la circolare INPS sulla riduzione contributiva per le imprese edili fissata all’11,5% anche per il 2024. Domande entro il 15.2.2025.
E’ stato pubblicato già il 19 luglio 2024 nel sito del ministero del Lavoro, il decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che conferma nella misura dell’11,50%, anche per l’anno 2024, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .
La conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione 2023 , secondo le quali l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.
Ieri 11 novembre 2024 è stata pubblicata la circolare INPS 93 2024 con le istruzioni e il modello di autodichiarazione aggiornati per l’applicazione relativa al 2024 , per la quale il termine per le domande è fissato al 15 FEBBRAIO 2025
Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e
nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305,
nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse :
le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed
altri lavori simili, contraddistinti dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308.Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura del 11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quell pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore la settimana.
News sicurezza, ambiente, qualità, E-learning, Formazione, Competenze. Newsletter 31 del 2 Agosto 2023
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Transizione energetica, Edilizia, controllo a distanza, ambiente
Laser sul cantiere Documento SUVA 2023 Lista di controllo Cantieri.
Nella vostra azienda è garantita la sicurezza durante l’impiego di laser per l’edilizia e di misurazione? Spesso i pericoli sono invisibili e sconosciuti al personale.
Ecco i pericoli principali:
Lesioni agli occhi provocate da radiazioni laser visibili e invisibili
Lesioni agli occhi dovute all’utilizzo di un’eccessiva potenza del laser
Infortuni dovuti alla reazione di spavento a seguito di un abbagliamento intenso
Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste fonti di pericolo.
La presente lista di controllo può essere utilizzata per i laser con radiazione accessibile di classe 1, 1M, 2, 2M e 3R. A partire dalla classe 3B, è necessario un addetto alla sicurezza laser.
Sulla base di un’individuazione dei pericoli e un’analisi dei rischi è necessario definire misure specifiche per l’azienda, annotarle per iscritto e istruire appositamente il personale sull’utilizzo dei dispositivi interessati. In generale non è sicuro utilizzare i laser con radiazione accessibile di classe 3B e 4 sui cantieri.
I laser nascondono pericoli insidiosi e spesso invisibili. Per questo esiste un sistema di etichettatura obbligatorio che, assieme alla classificazione in diverse classi di laser, aiuta a capire meglio il potenziale pericolo e le regole di comportamento necessarie.
download Lista di controllo Cantieri
Regole per laser di classe 1M, 2 e 2M
Non guardare mai direttamente il raggio laser.
Non dirigere il raggio su altre persone.
Impedire l’accesso della zona di lavoro ai non addetti (con cartelli o catene).
Non far passare il raggio all’altezza degli occhi; sia di persone alzate che sedute.
Se il rischio di irradiazione agli occhi non può essere escluso, è necessario indossare degli occhiali di protezione laser.
Rimuovere o coprire eventuali oggetti riflettenti dalla zona di irradiazione.
Classe 1M e 2M: Avvisare specificatamente del pericolo le persone con strumenti ottici (binocoli, livelli, teodoliti ecc.).
Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2022
Il Decreto-Legge n. 13, del 25 febbraio 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25/02/2022.
DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25/02/2022
Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2022
Art. 1 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Art. 2 – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Art. 3 – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
Art. 4 – Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 5 – Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
Art. 6 – Clausola di invarianza
Art. 7 – Entrata in vigore
Allegato
Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: «43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Nel dettaglio, oltre a presentare indicatori di incidenza e gravità, vengono esaminate le caratteristiche dei fattori di rischio degli infortuni trattati, anche con riferimento alle più frequenti modalità di accadimento degli stessi.
Sono poi indicate le principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico.
Tra il 2014 ed il 2018 nelle Costruzioni sono stati riconosciuti dall’Inail mediamente 32 mila infortuni in occasione di lavoro all’anno (cioè il 10% dei casi), con un trend del periodo decrescente, più di quanto avvenuto per il totale dei settori
Il rischio infortunistico nel comparto, misurato attraverso l’indice di incidenza (infortuni per mille addetti), varia a seconda dell’attività: le Costruzioni, infatti, in base alla classificazione Ateco 2007, si distribuiscono su tre divisioni: Costruzione di edifici, Ingegneria civile e Lavori di costruzione specializzati.
Le tre divisioni si collocano tutte su un livello di rischio superiore alla media (sebbene non ai primi posti nella graduatoria per settori), ma la frequenza infortunistica dell’Ingegneria civile, secondo i dati Inail, è maggiore delle altre due.
Tra tutte le attività economiche, se si eccettuano le Estrazioni di petrolio, carbone e minerali, le quote più alte di episodi gravi sono registrate proprio nelle tre divisioni delle Costruzioni, che registrano percentuali superiori al 35%.
Le indicazioni sul 2019 ed il 2020, ricavabili dagli Open data, riguardano soprattutto l’effetto della prima fase dell’emergenza Covid-19 sulle attività economiche e sugli infortuni collegati ad esse, dal momento che nel novero degli infortuni rientrano anche le malattie infettive e, quindi, le infezioni da Sars Cov-2.
Le denunce pervenute all’Inail nel periodo compreso tra gennaio e giugno del 2020 sono globalmente diminuite del 16% nella gestione Industria e servizi, se si escludono i settori coperti solo parzialmente da tale gestione (Agricoltura, silvicoltura e pesca).
Nelle Costruzioni, pur non raggiungendo i picchi riscontrati in altri tipi di aziende, il calo è stato più consistente della media, attestandosi intorno al 33%, con differenze marginali tra Costruzioni di edifici, Ingegneria civile e Lavori di costruzione specializzati.
Il documento ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN. INAIL 2021.
Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.
Un ponteggio fisso è un’attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro, la cui costruzione e impiego è disciplinata in Italia dalle norme contenute nella Sezione V – Ponteggi Fissi del d.lgs. 81/08 (articoli 131-137).
L’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante chieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi seguenti:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) ndicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Il rilascio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi era previsto già nel d.p.r. 164/56 all’art. 30. Dal 1973 lo stesso Ministero ha emesso diverse centinaia di provvedimenti (autorizzazioni, estensioni, volture) che, fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/08 (14 maggio 2008), avevano validità illimitata nel tempo.
Con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, viene introdotto il concetto di periodo di validità limitato dell’autorizzazione ministeriale: “L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico” (art. 131 comma 5).
A distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, ciò ha comportato la necessità di analizzare l’evoluzione del progresso tecnico nell’ambito della costruzione dei ponteggi fissi, con conseguente verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.
DPI – I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PER IL RISCHIO AGENTI CHIMICI NEL SETTORE
DELL’EDILIZIA INAIL 2021
Il comparto dell’edilizia può rappresentare una fonte rilevante di esposizione occupazionale al rischio chimico, a causa dell’impiego di agenti chimici notoriamente riconosciuti come pericolosi per la salute e, più recentemente, di nuovi inquinanti collegati alla cosiddetta ‘edilizia verde’, da più parti identificati quali rischi emergenti.
Già nel 2004, l’European Agency for Safety and Health at Work (Eu-Osha) evidenziava la possibile relazione tra malattie professionali e rischio chimico in edilizia, con particolare riferimento a silicosi e a gravi patologie respiratorie, a dermatiti professionali e, anche se meno frequentemente, all’asma allergica.
Per alcune categorie di operai edili ci sono, poi, evidenze statistiche di un maggior rischio di sviluppare neoplasie del polmone e delle cavità nasali, ed associazioni con l’esposizione a cancerogeni occupazionali.
Oggi, l’Eu-Osha ha rimarcato, altresì, la necessità che tutti i settori lavorativi impegnati nella sostenibilità energetica garantiscano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose, al fine di contribuire a una crescita davvero intelligente, sostenibile e inclusiva.
IL RISCHIO CHIMICO IN CANTIERE
LA SCELTA DEI DPI
Obblighi di datore di lavoro, preposto e lavoratori
Flow chart scelta APVR, norma tecnica UNI EN 11719:2018
REQUISITI DI CONFORMITÀ
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato nella Gazzetta uffi ciale n. 101 del 30 aprile 2008 – Supplemento ordinario n. 108
Regolamento (UE) n. 425/2016
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (testo rilevante ai fi ni del SEE)
D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
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