Decreto Antincendio 15 settembre 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 15 settembre 2022 contenente le modifiche e le proroghe al decreto 1 settembre 2021. La proroga per il tecnico manutentore, le modifiche dell’allegato II.


Decreto Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

(GU n.224 del 24.09.2022)

Entrata in vigore: 25.09.2022 sicurezza antincendio

Proroga delle disposizioni previste all’art. 4 decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023

Art. 1. Modifiche all’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. All’art. 6 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.».

Art. 2. Modifiche all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021

1. All’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti, contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».

2. All’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 è aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo periodico».

4. Al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» è aggiunto il seguente periodo:
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».

5. Al paragrafo 3, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».

6. Al paragrafo 3, comma 3, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti che seguono».

7. Al titolo del Prospetto 2 dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» è aggiunta la seguente:
«generali».

8. Al paragrafo 4, comma 4, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

9. Al paragrafo 5, comma 7, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

10. Al paragrafo 5, comma 8, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti:
«prospetti precedenti».

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

download È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».