Prevenzione incendi attività ufficio

Prevenzione incendi. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice.

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

Prevenzione incendi

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza). Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

Codice di prevenzione incendi

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali. La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

Caso studio: Edificio adibito ad attività direzionale e uffici

Il presente caso studio riguarda un’opera da costruzione, oggetto di lavori di ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d’uso, realizzato con struttura in CLS armato, costituita da un piano interrato e 7/89 piani fuori terra; l’edificio è suddiviso in tre blocchi, tutti da destinare ad attività direzionale e uffici aperti al pubblico.

Il piano terra dell’edificio sarà invece destinato ad attività commerciali, con superficie suddivisa in unità immobiliari indipendenti (superficie lorda < 400 mq), aventi l’accesso della clientela direttamente dall’esterno del corpo di fabbrica, mentre il piano interrato sarà destinato ad autorimessa privata.

Il corpo di fabbrica presenta un’altezza antincendio inferiore ai 24 m (punto 4 del par. G.1.7). Tutti i piani dell’attività saranno collegati mediante scale e ascensori ad uso esclusivo, tuttavia, i 3 blocchi non saranno tra loro comunicanti. La superficie complessiva degli uffici risulta pari a circa 5500 mq suddivisa in unità immobiliari, come di seguito descritto, ciascuna costituente singolo compartimento.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza). Tale progettazione si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale. La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente, può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).
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Progettazione sicurezza antincendio

Sicurezza antincendio

L’emanazione dei tre decreti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021, e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento del d.m. 10 marzo 1998 che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro. la sicurezza antincendio.


Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

L’emanazione dei tre provvedimenti, d.m. 1 settembre 2021, d.m. 2 settembre 2021 e d.m. 3 settembre 2021, conduce al definitivo superamento dello “storico” d.m. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che ha segnato un’epoca della prevenzione incendi, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, sebbene l’art. 3 ne limitasse l’applicazione solo agli allegati II, VI e VII.

Tale decreto si occupava dei criteri citati dall’art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, poi ripresi dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevedeva l’adozione di uno o più decreti da parte del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei quali fossero definite per le attività lavorative le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, fra i quali, i requisiti del personale addetto e la relativa formazione.

Codice di Prevenzione Incendi

Anche in conseguenza della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di Prevenzione Incendi“, si è reso necessario allineare i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.

La scelta di emanare tre distinti decreti è stata suggerita, considerata la vastità della tematica, dalla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili aggiornamenti futuri.

In tale contesto si inserisce il progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza antincendio, che ha prodotto la presente monografia incentrata sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono stati coinvolti per l’Inail il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici e, per il Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del fuoco, al Soccorso pubblico e della difesa civile.

La monografia riporta indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro e l’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.

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Sicurezza, impianti tecnologici e di servizio

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropic

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco e, in generale, nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 per le attività soggette, mentre nei luoghi di lavoro è prescritta dall’art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico per la sicurezza).

Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio, possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Si ribadisce che tali obblighi valgono anche in attività che non sono luoghi di lavoro in virtù del d.lgs. 139 dell’8 marzo 2006 e s.m.i..

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (metodo prestazionale).

In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) il quale, senza effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.

In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato all’ottenimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

La strategia antincendio in esso rappresentata, in dipendenza dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante diverse soluzioni progettuali, grazie alla compresenza ed all’apporto delle varie misure antincendio

Si segnala che il d.m. 12 aprile 2019, modificando il d.m. 3 agosto 2015, prevede l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei VV.F.; in particolare sono stati introdotti due elementi:

• l’ampliamento del campo di applicazione del Codice (sono state inserite alcune nuove attività dell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151);
• l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in luogo dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

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