Metanolo impianti termici

Metanolo: si può usare in impianti termici? interpello prot. 105037 del 31.08.2022

Con Interpello n.105037/2022 (presentato in agosto) la Provincia di Vercelli pone un quesito in merito alla possibilità di utilizzare il metanolo come combustibile in impianti termici industriali, richiedendo se un materiale non formalmente previsto nell’allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006 possa essere utilizzato come combustibile in impianti soggetti al titolo I di tale parte quinta.

Secondo la risposta del MASE, ai sensi dell’articolo 293 del Dlgs 152/2006, in impianti soggetti al titolo I alla parte quinta del Dlgs 152/2006 (titolo nel quale sono compresi gli impianti termici ad uso industriale) “possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste”.

Quindi, all’elenco dei combustibili previsto nell’allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006 deve essere attribuita una natura tassativa, potendosi pertanto utilizzare, negli impianti in esame, soltanto i materiali previsti nell’allegato.

Pertanto, conclude il MASE, un materiale che ha una serie di caratteristiche simili ad un combustibile in allegato X ma che se ne differenzia per altri aspetti (provenienza, modalità di produzione, sostanze presenti, ecc.) e che pertanto non può considerarsi incluso nell’allegato X non è, ai sensi della legge, utilizzabile come combustibile negli impianti in esame.

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