Esoscheletri occupazionali – considerazioni su salute e sicurezza
Gli esoscheletri sono dispositivi indossabili assistivi utilizzati sempre più nei luoghi di lavoro per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici attraverso la riduzione dell’impegno fisico dei lavoratori durante l’esecuzione di attività di movimentazione manuale dei carichi.
A fronte di una comprovata efficacia nel breve periodo, la letteratura scientifica non fornisce ancora indicazioni certe nel medio-lungo periodo anche in relazione ad eventi avversi che potrebbero verificarsi durante l’uso di questi sistemi.
Tra questi ultimi sarebbe cruciale descrivere in che modo questi dispositivi impattano sul “comfort” del lavoratore con particolare riferimento a quello termico, e su altri aspetti rilevanti quali, ad esempio, l’impegno metabolico.
Inoltre, è particolarmente importante una chiara definizione del quadro normativo entro cui considerare gli esoscheletri, della modalità con cui è possibile fare una corretta valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico in attività che prevedono il loro utilizzo ed approfondire il tema della sicurezza ad essi associato.
Questa monografia si pone l’obiettivo di analizzare approfonditamente i temi sopra elencati e di fornire a tutti gli operatori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro una guida chiara per un utilizzo appropriato e sicuro di questi dispositivi.
Salute e carriera: bilancio delle donne nel pubblico impiego
Le lavoratrici della Pubblica Amministrazione sono al centro dello studio condotto dalla consulenza statistico attuariale, offrendo un’analisi dettagliata degli infortuni e delle tecnopatie nel quinquennio 2020-2024. INAIL 2026
In attuazione dell’art. 5 del d.l. n.36/2022 sono state emanate le linee guida sulla “parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni” dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – dipartimento per le pari opportunità.
Sull’argomento di così vasto interesse da parte di tutta l’opinione pubblica, la Consulenza statistica attuariale – settore Osservatorio statistico infortuni e malattie – ha prodotto una raccolta di specifici approfondimenti curati singolarmente dagli autori con un unico filo conduttore, ossia la differenza di genere.
Partendo dal presupposto che la parità di genere è un diritto umano fondamentale e universale, per comprendere il livello di sviluppo del nostro Paese sono state prese in esame le numerose banche dati di fonte Istat che aiutano a delineare un quadro ricco
di informazioni del mercato del lavoro.
Attingendo dalle banche dati statistiche dell’Inail, il fenomeno infortunistico è stato dettagliato per alcune principali variabili: il territorio in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro, la modalità di accadimento (se in itinere o in occasione di lavoro), la professione del lavoratore infortunato, l’età, ecc. relativamente alla gestione Conto Stato Dipendenti. Precisazione doverosa considerando che in questa gestione non è compreso tutto il pubblico impiego come largamente inteso; alcuni dipendenti pubblici (come, per esempio, i dipendenti degli enti pubblici non economici) vengono assicurati nella gestione Industria e servizi.
Un focus è dedicato a un tema di grande attualità, ossia alla violenza e alle aggressioni di cui sono vittime le lavoratrici e i lavoratori statali nello svolgimento delle loro attività nella pubblica amministrazione.
Infine, un approfondimento ha riguardato anche gli eventi infortunistici occorsi al
corpo docente delle scuole statali.
Il documento si conclude con una parte dedicata alle malattie professionali con un’analisi anche per questa tipologia di eventi, sulla gestione assicurativa Conto Stato Dipendenti e un focus sulle malattie delle donne che lavorano nella scuola statale.
INL: patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero”
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026, con la quale fornisce le prime indicazioni circa le modifiche apportate alla c.d. patente a crediti, di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dalla Legge n. 198/2025, di conversione del Decreto Legge n. 159/2025 (cd. Decreto Sicurezza Lavoro 2025).
La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’art. 3, comma 4, lett. a) n. 1), del citato decreto-legge introduce anzitutto un nuovo comma 7-bis all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale “per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”.
Al contempo, viene modificato l’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e vengono accorpate le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
Resta sostanzialmente immutato, invece, il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante di cui al comma 3-quater del medesimo art. 3, per “l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Tanto premesso, occorre precisare che l’art. 3, comma 5, del decreto-legge ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.
Allo stesso modo, per tali violazioni non troverà evidentemente applicazione la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive.
Pertanto, ove ad esempio sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24.
Per tutte le ulteriori violazioni di natura penale contenute nel medesimo allegato, le decurtazioni continueranno ad avvenire in ragione dei provvedimenti di cui all’art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, ossia delle sentenze penali passate in giudicato.
Come già evidenziato, per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella del Decreto Legge n. 159/2025, con particolare riferimento alle ulteriori fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis.
Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo
Qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori “in nero” sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a “compilazione libera”, il seguente periodo:
“In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.
Verbale di prescrizione
Anche nel verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 occorre inserire l’informazione che, qualora risulti “l’inadempimento alla prescrizione” – e di conseguenza, l’organo di vigilanza sia tenuto a darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 758/1994 – l’eventuale conseguente provvedimento definitivo potrà comportare la decurtazione dei crediti della patente.
Di conseguenza, nel verbale di prescrizione, nelle avvertenze finali già precompilate, il personale ispettivo avrà cura di aggiungere il seguente periodo:
“In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.
Ordinanza ingiunzione divenuta definitiva
Anche in tal caso sarà necessario indicare nell’ordinanza ingiunzione un periodo del seguente tenore:
“In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3- quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.
Poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e pertanto ricadenti nella previgente disciplina, si raccomanda il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’articolo 17 della L. n. 689/1981, di mettere in evidenza le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una O.I. divenuta definitiva.
Referenti PAC
La decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati da questo Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico.
Resta ferma la possibilità da parte del dirigente, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative, di individuare ulteriori referenti preferibilmente sino ad un massimo di 5 unità.
A tal fine verrà resa disponibile una apposita attività in “Organigramma” alla quale sarà possibile associare il personale interessato.
Al dirigente è assegnato un ruolo di “supervisore”, che consente di visualizzare le decurtazioni registrate e di annullare quelle inserite dal personale della propria struttura. Tale ruolo potrà essere delegato secondo le usuali modalità previste dall’applicazione Organigramma.
C’è più tempo per formare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione, coinvolgendo il maggior numero di imprese nell’ottica di tutelare i lavoratori dal rischio di infortuni negli ambienti di lavoro. Con l’addendum all’accordo siglato nel 2023 tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto a dicembre scorso dai presidenti Fabrizio D’Ascenzo e Massimiliano Fedriga, si estende a tutto il 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza, resa possibile grazie alla collaborazione fra i due enti.
Da Inail e Regioni risorse e interventi per promuovere la sicurezza sul lavoro.
Attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall’Istituto con oltre 10 milioni di euro, le aziende possono disporre di occasioni aggiuntive per diffondere il trasferimento di conoscenze e adottare misure di prevenzione, rafforzando la consapevolezza dei rischi e favorendo l’adozione di misure di tutela più efficaci nei luoghi di lavoro. Un’opportunità alla base dell’accordo quadro firmato il 13 luglio 2023, ora prorogato, con cui è stata avviata una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente con specifici interventi formativi per i cantieri finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Destinatari i lavoratori e i preposti impegnati nei cantieri Pnrr.
Secondo l’accordo, a beneficiare degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano, come la costruzione di edifici, le opere di ingegneria civile e i lavori specializzati di edilizia. A garantire la qualità e l’uniformità territoriale, la formazione viene svolta da soggetti accreditati e affidata a docenti qualificati ed è caratterizzata da standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, come precisato nel Catalogo degli interventi formativi.
Nel Catalogo corsi interdisciplinari a supporto della prevenzione.
Suddiviso in 14 corsi di formazione, il Catalogo individua tipologie differenti di intervento, che spaziano dalle tecnologie digitali all’innovazione tecnologica al monitoraggio della sicurezza tramite i near miss. Sono poi approfonditi gli aspetti operativi della gestione in sicurezza degli accessi in cantiere di aziende esterne e fornitori, del ciclo di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione, del ruolo e dei compiti del preposto e delle modalità di comunicazione con i lavoratori attraverso l’analisi di criticità e l’esposizione di buone prassi. Completa l’offerta del Catalogo la promozione della salute e degli stili di vita, la conoscenza degli effetti di alcol e droghe sui lavoratori impegnati in edilizia e l’apprendimento delle conseguenze che la mancata prevenzione dei rischi può avere sul benessere psicofisico.
Lavorare con saldatrici e pulitori laser a mano può essere molto pericoloso. Le cause principali di infortunio sono dovute all’uso improprio del laser, a dispositivi di protezione non idonei o a una messa in sicurezza insufficiente della zona laser controllata. SUVA 2026.
Proteggete il personale, controllando che tutti i requisiti di sicurezza presenti in azienda vengano rispettati. Sensibilizzate inoltre il vostro team sui possibili pericoli e fornite le istruzioni necessarie per utilizzare le macchine di lavorazione laser in tutta sicurezza.
La lista di controllo pone l’attenzione sui requisiti di sicurezza generici e tecnici, sulla zona laser controllata, sui dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché sull’utilizzo mobile delle macchine di lavorazione laser.
Scaricate ora la lista di controllo e assicuratevi che nella vostra azienda si lavori in tutta sicurezza con saldatrici e pulitori laser a mano.
Accordo Stato-Regioni in tema di formazione alla SSL: indicazioni metodologiche per i soggetti formatori. INAIL 2025.
Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia nella formazione sulla sicurezza sul lavoro (SSL)
Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro entra in una nuova fase. Il testo definisce un quadro più chiaro e uniforme, superando la frammentazione degli accordi precedenti e introducendo regole più precise su corsi, verifiche e strumenti digitali.
Un unico riferimento nazionale per la formazione SSL
Una delle novità principali è l’abrogazione di tutti gli accordi precedenti: da oggi la formazione SSL obbligatoria viene regolata in modo più semplice e unificato attraverso un unico documento.
L’Accordo stabilisce contenuti minimi, durata, periodicità e modalità dei percorsi formativi per i soggetti obbligati alla formazione.
Le principali novità introdotte
Nel documento vengono evidenziate alcune innovazioni molto concrete, che impattano aziende, lavoratori e soggetti formatori.
1) Nuovi corsi specifici (datori di lavoro e ambienti confinati)
L’Accordo introduce:
un corso dedicato ai datori di lavoro, collegato all’obbligo formativo previsto dalla Legge 215/2021
un corso specifico per chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, come previsto dal DPR 177/2011
2) Verifica dell’apprendimento obbligatoria per tutti i corsi
Un altro punto chiave è che la valutazione dell’apprendimento diventa obbligatoria sia nei corsi di formazione sia negli aggiornamenti.
Sono previste verifiche strutturate con strumenti diversi, come:
test
colloquio
simulazioni
con soglie minime di superamento.
3) Non basta il test finale: arriva la valutazione dell’efficacia sul lavoro
La novità più “pesante” è la valutazione dell’efficacia della formazione direttamente sul luogo di lavoro.
Non conta solo superare il corso: bisogna verificare se le competenze vengono applicate davvero.
Questa fase viene affidata al datore di lavoro e può includere:
analisi sugli infortuni
questionari al personale
check list di valutazione durante la prestazione lavorativa
4) Soggetti formatori: nuova classificazione
L’Accordo definisce meglio chi può fare formazione, dividendo i soggetti formatori in tre macro-categorie:
istituzionali
accreditati
altri soggetti
L’obiettivo è avere standard più simili e una qualità più controllabile.
Regole più precise per progettare e gestire i corsi
Il documento entra anche nel pratico e indica criteri organizzativi minimi, tra cui:
max 30 partecipanti per corso
rapporto docente/discente 1:6 nelle attività pratiche
frequenza minima 90% per accedere alla verifica finale
attestato unico con validità nazionale
conservazione del “fascicolo del corso” per almeno 10 anni
Sul piano metodologico, viene richiamato un approccio per processi basato sul ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), rappresentato anche in una figura esplicativa nel documento .
Formazione digitale: e-learning e videoconferenza non sono la stessa cosa
L’Accordo 2025 punta molto anche sulle tecnologie digitali e chiarisce bene la differenza tra:
e-learning: formazione da remoto prevalentemente asincrona, con interazione tramite piattaforme (docenti, tutor, altri discenti)
videoconferenza sincrona (VCS): formazione live in streaming con presenza simultanea e interazione tra docente e partecipanti
Il testo sottolinea che la videoconferenza, pur equiparata alla presenza, richiede procedure specifiche per:
accessi e interventi dei partecipanti
tracciamento presenze
gestione del materiale didattico
verifiche di apprendimento
monitoraggio del percorso
Tecnologie immersive e serious game: opportunità e criticità
Tra gli strumenti citati ci sono anche:
realtà virtuale, aumentata e mista (VR/AR/MR)
simulatori fisici e virtuali
gamification e serious game
anche tecnologie di intelligenza artificiale generativa
Il documento evidenzia i vantaggi, come scenari realistici e apprendimento esperienziale, ma segnala anche alcuni limiti:
costi alti, soprattutto per le piccole imprese
rischio di puntare troppo sulla pratica e meno sulla teoria
possibili disagi fisici (es. cyber sickness)
temi etici e legali sulla gestione dei dati raccolti durante le sessioni (es. tracciamenti e performance cognitive)
Il ruolo di Inail e l’aggiornamento dell’offerta formativa
Nel documento viene anche spiegato che Inail, come soggetto formatore istituzionale, ha avviato attività interne per aggiornare pacchetti formativi e offerta didattica, in linea con le nuove regole dell’Accordo 2025.
L’Inail segnala un nuovo approfondimento EU-OSHA sul lavoro al freddo
L’Inail informa della pubblicazione di un articolo dell’Agenzia europea EU-OSHA che mette a disposizione indicazioni pratiche su rischi e prevenzione per chi lavora in ambienti freddi.
Stress da freddo: un rischio da non sottovalutare Lo “stress da freddo” si verifica quando l’ambiente provoca una perdita di calore corporeo tale da alterare le normali funzioni dell’organismo. Il pericolo è più evidente sotto i +5 °C, ma cali di performance possono comparire già sotto i 20 °C. Il problema riguarda soprattutto edilizia e agricoltura per le attività all’aperto, ma anche settori come alimentare e farmaceutico, dove si opera in spazi refrigerati.
Effetti sul corpo e riduzione della destrezza Per proteggere gli organi vitali, il corpo reagisce con vasocostrizione e brividi. Questo riduce la circolazione nelle estremità e fa raffreddare più velocemente mani e piedi. Gli studi indicano che la manualità diminuisce quando la temperatura della pelle scende sotto i 22 °C e diventa critica sotto i 15 °C, aumentando il rischio di errori, congelamenti e disturbi nel tempo.
Freddo e attenzione: più errori e più infortuni Alcune ricerche mostrano che il freddo agisce anche sul piano mentale. Una parte delle risorse cognitive viene usata per gestire il disagio fisico, riducendo concentrazione e lucidità. Questo può portare a tempi di reazione più lunghi e a scelte meno precise. Studi svolti in Spagna e Italia segnalano un aumento del 4% del rischio di infortuni in condizioni di freddo, spesso aggravato da superfici scivolose, scarsa visibilità e ingombro dei DPI.
Patologie da freddo: dai danni locali ai rischi sistemici Le conseguenze possono essere localizzate, come congelamento, geloni o “piede da trincea”, oppure più gravi, come l’ipotermia, che si manifesta quando la temperatura interna scende sotto i 35 °C. Particolare attenzione è richiesta per lo stress cardiovascolare: la vasocostrizione può aumentare pressione e viscosità del sangue, facendo lavorare di più il cuore e aumentando il rischio di eventi come infarto e ictus. Possono verificarsi anche problemi alla pelle e all’apparato respiratorio.
Valutazione del rischio: un percorso in tre fasi Secondo gli standard ISO 15265 e 15743, la valutazione deve seguire tre passaggi. Si parte dall’osservazione, con il coinvolgimento dei lavoratori per individuare i pericoli più evidenti. Si prosegue con l’analisi quantitativa tramite indici tecnici come l’IREQ (isolamento richiesto) e la DLE (durata limitata dell’esposizione). L’ultima fase prevede l’intervento di specialisti e misurazioni più complesse, per definire misure mirate sulle reali condizioni del luogo di lavoro.
Prevenzione: prima misure tecniche e organizzative Le priorità restano gli interventi tecnici e l’organizzazione del lavoro. Dove l’automazione non è possibile, si può agire su barriere frangivento, controllo dell’umidità e pavimentazioni isolate. Sul piano gestionale, serve pianificare turni con pause in aree riscaldate e prevedere tempi di recupero, lasciando spazio anche alla regolazione autonoma del ritmo di lavoro.
DPI: ultima difesa, ma fondamentale I dispositivi di protezione individuale restano essenziali e devono rispettare standard europei come la EN 342 per il freddo intenso. Conta molto la scelta dei materiali e la stratificazione: indumenti troppo stretti o bagnati di sudore possono peggiorare la situazione invece di proteggerla. In uno scenario climatico più instabile, la corretta dotazione di DPI e la formazione sui segnali iniziali di ipotermia restano punti chiave per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Fonte INAIL
EU-OSHA
INFORMATIVA
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie necessari. Tuttavia, puoi visitare Cookie Settings per fornire un consenso controllato.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.