Finanziaria, le novità per le costruzioni

Fondo di garanzia per le opere pubbliche Fgop

Nasce un Fondo di garanzia per le opere pubbliche (Fgop) gestito dalla Cassa depositi e prestiti. Servirà per le opere in concessione e affidate a contraente generale. Questa è una delle principali novità scaturite dall’esame in commisione Bilancio del Senato del Ddl Finanziaria.
Nato con l’obiettivo di ridurre i contributi pubblici a fondo perduto per le opere , il Fondo voluto dal Governo presterà «garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario».
Queste le altre novità: il fondo per l’adeguamento antisismico delle scuole potrà essere utilizzato oltre che per l’adeguamento anche per la costruzione di nuove scuole.

Per l’edilizia sanitaria sono stati vincolati 600 milioni a interventi «per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali». Sempre dal fondo per l’edilizia sanitaria una quota di 200 milioni è stata destinata a ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico delle «Unità di risveglio dai comi».
Resta lo stop agli arbitrati ma viene rafforzato l’accordo bonario con una norma punitiva nei confronti del Responsabile del procedimento che non attiva il procedimento, il quale rischia di dover rispondere di danno erariale.

Istituzione della unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri

Deliberazione n. 1744
Legge regionale n. 3/07, art. 73, comma 2, lett. g) e art. 53, comma 3.

Istituzione della Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri.
Gazzetta Ufficiale della Regione Campania del 29 ottobre 2007, n. 56
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Campania del 29 ottobre 2007, n. 56 la Delibera n. 1744 della Giunta Regionale recante “Istituzione della Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri”.
L’Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri a norma dell’art. 53, comma 3, della L..R. n. 3/07 verrà costituita presso l’Osservatorio regionale sugli appalti e concessioni, con l’attribuzione dei compiti e l’esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo, ed in particolare:

– il controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge n. 248/06;

– la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva

– altre funzioni che potranno essere definite nel regolamento regionale di attuazione.
La composizione dell’Unità operativa sarà la seguente:

  • i C.P.T. provinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro;
  • i rappresentanti dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, dell’Assessorato regionale al Lavoro;
  • e Formazione Professionale e dell’Assessorato alla Sanità;
  • i rappresentanti delle Direzioni provinciali del lavoro;
  • i rappresentanti dell’INPS e dell’INAIL;
  • i rappresentanti delle Associazioni dei Costruttori e dei Sindacati dei lavoratori del settore maggiormente rappresentativi.

Con successiva delibera la Giunta regionale disciplinerà l’organizzazione ed il funzionamento della Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri.

Tessera di riconoscimento per i lavoratori

Obbligo della tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori delle aziende di appalto e subappalto, munita di fotografia, nome del lavoratore e del datore di lavoro

La legge 123/2007, del 03/08/2007, ha portato non poche novità al mondo lavorativo.
All’articolo 6 troviamo un’importante nuovo obbligo per tutti coloro che sono impiegati in qualsiasi azienda appaltatrice o subappaltatrice.
Come già previsto l’anno scorso dalla legge 248/06 per i lavoratori occupati presso i cantieri edili, è fatto obbligo dal 01/09/2007 a tutte le aziende, di qualsiasi settore per tutti i lavori effettuati in appalto e subappalto di munire i propri lavoratori, operai o impiegati, dipendenti o collaboratori, del tesserino di riconoscimento da esporre in modo visibile.
Anche i lavoratori autonomi ne dovranno essere provvisti e vi dovranno provvedere autonomamente.
I dati da indicare sul tesserino sono: nome e cognome,  data di nascita, denominazione del datore di lavoro, il tutto corredato da una fotografia.
E come già previsto dalla normativa dell’anno scorso che ha interessato i cantieri edili, il tesserino può essere sostituito, per le aziende che occupano meno di 10 dipendenti, (tenuto conto di tutti i lavoratori impiegati e non solo dei subordinati) da un registro debitamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che riporti giornalmente gli estremi del personale occupato da tenersi sul luogo di lavoro.
Il mancato rispetto della normativa comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro a dipendente coinvolto dall’inosservanza. Il tesserino posseduto ma non esposto, produrrà una sanzione da 50 a 300 Euro.
Poca chiarezza nella norma, che riportiamo integralmente.

Articolo 6:
Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di' riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle  predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

E’ importante inoltre rilevare un ulteriore dettato della legge del tre agosto 2007 che riguarda le norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Dal 25 agosto 2007 diventa obbligatorio allegare ai contratti di appalto il documento della valutazione dei rischi mentre i costi relativi alla sicurezza sul lavoro devono essere specificatamente indicati nella gara di appalto. Inoltre il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare tale documento di valutazione al rappresentante per la sicurezza che lo deve conservare unitamente al registro infortuni.

Precisazioni sulla nuova legge sulla sicurezza

 Legge 3 agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro

E' entrata in vigore lo scorso 25 agosto la nuova legge per la sicurezza sul lavoro, il Ministero del lavoro ha diffuso in merito una circolare.

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” il governo è delegato all'emanazione, entro nove mesi, di appositi decreti legislativi per la riforma della normativa in materia.
La nuova legge contiene le prime indicazioni per il personale ispettivo e alcune misure sono immediatamente operative.

Tra le novità più importanti, precisate dalla circolare del Ministero, l'estensione della possibilità di decidere di sospendere i lavori anche da parte degli ispettori delle AA.SS.LL., oltre al personale ispettivo del Ministero del lavoro.
Sospensione dell'attività imprenditoriale per chi non rispetta i tempi di lavoro e riposo, per l'impiego superiore al 20 per cento di personale non risultante da scritture o altra documentazione obbligatoria.
Il blocco può essere predisposto anche nel caso di ripetute violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Cambiano le regole anche per i subappalti. La responsabilità della sicurezza, e quindi degli eventuali infortuni, è ricondotta anche all'azienda appaltante e non solo a quella sub appaltatrice.
Per le aziende virtuose, quelle che hanno ridotto attraverso regole ad hoc gli infortuni, saranno previste forme di incentivi e di promozione delle buone pratiche come, ad esempio, la priorità nell'assegnazione di appalti.
Una nota speciale è riservata ad alcune categorie di lavoratori, come i giovani, gli extracomunitari e coloro i quali sono assunti tramite le agenzie interinali; altre considerazioni specifiche per le lavorazioni pericolose e i cantieri edili.  

Scatta la procedura negoziata, campo di applicazione limitato

Finito il periodo di sospensione, le norme previste dagli articoli 56 e 57 del Codice sono in vigore dal primo agosto.

Il Dlgs 113/2007 ha però introdotto nuovi vincoli: niente procedura (con bando) nei casi eccezionali e di urgenza e per le prestazioni intellettuali troppo generiche.  

Procedura negoziata con pubblicità
Si caratterizza per il fatto che la fase di negoziazione delle offerte presentate viene preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara che consente ai soggetti interessati di poter presentare la propria candidatura al fine di essere invitati a partecipare a detta negoziazione. Per questa tipologia di procedura, il secondo decreto correttivo interviene applicando due modifiche: la prima elimina la possibilità di ricorso a questo tipo di procedura nei casi eccezionali, per cui la particolare natura dei lavori, servizi o forniture da prestare, non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi.
La seconda modifica elimina la possilità che i servizi finanziari e quelli aventi oggetto prestazioni di natura intellettuale possano essere affidati a questo tipo di procedura, nel caso in cui la natura della prestazione rende impossibile stabilire le specifiche contrattuali. Dal primo agosto 2007 le stazioni appaltanti potranno ricorrere alla procedura negoziata con pubblicità a seguito di una precedente gara in cui siano state presentate solo offerte irregolari o inammissibili.

Procedura negoziata senza pubblicità
Anche in questo caso il decreto correttivo ha introdotto una modifica che consiste nell'eliminazione della possibilità di affidare in via diretta all'appaltatore originario i cosiddetti lavori analoghi, cioè quei lavori conformi a un progetto di base la cui esecuzione è oggetto di un primo contratto. Di conseguenza dal primo agosto 2007 è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicità nei seguenti casi:
a) per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture (comma 2) :
– gara deserta o mancanza di offerte appropriate;
– ragioni di natura tecnica, artistica o attinenti alla tutela di diritti di esclusiva;
– urgenza;

b) per i soli appalti di lavori e servizi (comma 5):
– prestazioni complementari dal punto di vista tecnico e/o funzionale che non devono essere state comprese nel progetto iniziale, devono essere necessarie, non possono essere separate dall'appalto iniziale e il loro valore economico non può superare del 50% l'importo del contratto originario;

c) per i soli appalti di forniture

d) per i solo appalti di lavori di importo non superiore a 100.000 euro. 

Esecuzione diretta più ampia per le opere a scomputo

L'esenzione dall'obbligo di gara riguarda anche gli interventi funzionalmente connessi all'intervento edilizio. Le modifiche infatti hanno cancellato il riferimento al “singolo” edificio

Con il Dlgs 113/2007 (cosiddetto secondo decreto correttivo) sono state modificate e chiarite alcune disposizioni del Codice dei contratti (art. 32 e 122 Dlgs 163/2006) relative alla disciplina dell'affidamento delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Le principali novità introdotte dal decreto consistono nell'aver ampliato la definizione delle opere di urbanizzazione primaria per le quali è ammessa l'esecuzione diretta da parte del titolare del permesso comprendendo anche le opere “funzionalmente connesse all'intervento edilizio”.
Inoltre il decreto correttivo ha stabilito che spetta all'amministrazione, e non al privato, la titolarità di bandire ed effettuare la gara per l'affidamento delle opere di urbanizzazione progettate dal privato in veste di promotore, il quale deve comunque avere i requisiti di qualificazione.
In riferimento all'articolo 122 del Codice dei contratti, il decreto correttivo ha aggiunto la previsione secondo cui la documentazione relativa agli interventi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione deve essere trasmessa alle competenti procure regionali della Corte dei conti.
Infine il decreto correttivo ha aggiunto nell'articolo 32 del Codice dei contratti l'espressa previsione secondo cui il promotore deve avere “i requisiti di qualificazione in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione” (vale a dire le qualificazioni Soa) stabiliti in generale dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici per i soggetti che eseguono a qualsiasi titolo dei lavori pubblici.

Poteri riconosciuti all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Disposizione normativa che attribuisce all'Autorità per la vigilanza il potere di intervenire sui lavori pubblici

Tra i nuovi poteri attribuiti dal d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”) all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – che, dal 1 luglio 2006 (data di entrata in vigore del codice), ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – vi sono i seguenti:

– quello di annullare le attestazioni SOA rilasciate in assenza dei presupposti di legge, in caso di inerzia in tal senso delle SOA medesime (articolo 6, comma 7, lettera m), del d.lgs. n. 163/2006;

– il poter esprimere pareri, su richiesta dell'ente appaltante e di uno o più degli operatori economici interessati, in merito a questioni concernenti lo svolgimento dellla procedura di gara ed insorte durante la stessa (articolo 6, comma 7, lettera n), d.lgs.n. 163/2006.
Con riferimento a questàultima procedura, il relativo regolamento di disciplina è stato emanato ed approvato dalla medesima Autorità il 10 ottobre 2006.