Edilizia, il software per trasmettere le Dia

12/02/2007 – È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la versione 1.0 del pacchetto Edilizia per il sistema operativo Windows – EDIL10.exe, pubblicato a seguito dell’obbligo disposto dal provvedimento del 2 ottobre 2006, che impone ai Comuni di trasmettere, esclusivamente in via telematica, tramite il canale di cui ci si avvale per l'invio delle dichiarazioni e utilizzando la relativa abilitazione: i dati relativi a dichiarazioni di inizio attività, permessi di costruire e altri atti in materia di edilizia rilasciati ai sensi del Dpr 380/2001 e successive modificazioni. Questa comunicazione conterrà dati relativi all'ente dichiarante, agli esecutori e ai progettisti delle opere. Il programma si affianca al precedente Licenze 2.0 (trasmissione da parte degli uffici pubblici dei dati e delle notizie concernenti le concessioni, autorizzazioni e licenze e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari), permettendo di comunicare i dati relativi ai codici: R1 – Rilascio delle concessioni (beneficiari) R2 – Rilascio delle concessioni (progettisti) R3 – Atti di cessazione, previsti nel decreto del 17 settembre 1999. La comunicazione va effettuata relativamente a denunce ricevute e atti emessi a partire dall'anno 2005. Per il primo invio – relativo al 2005 – la scadenza è fissata al 28 febbraio 2007, a regime sarà il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno solare precedente, a partire dal 2006.

Sostenibilità in edilizia: in arrivo una norma UNI

Il progetto di norma internazionale ISO/DIS 15392 “Sustainability in building construction – General principles” ha raggiunto la fase di inchiesta pubblica. Il Consorzio Infotel ha messo a punto il Software Unico Edilizia . Gli argomenti legati allo sviluppo sostenibile sono di interesse globale; anche il settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere ne è coinvolto, in modo particolare per i seguenti motivi: – è un settore chiave all'interno dell'economia nazionale; – è uno dei settori industriali più grandi, con relative conseguenze in termini di impiego, importanza economica e impatto ambientale; – la qualità degli edifici residenziali e delle infrastrutture è fondamentale nel determinare la qualità della vita; – i lavori di costruzione contribuiscono alla trasformazione dell'ambiente e implicano un considerevole utilizzo di energia e materiali, generando una considerevole quantità di rifiuti. Per l'applicazione del concetto di sostenibilità ad edifici specifici, è necessario far convergere le preoccupazioni a livello globale e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, oltre alle richieste e ai requisiti in termini di funzionalità, efficienza ed economicità del prodotto. Ad oggi le diverse parti interessate hanno prospettive e soluzioni differenti. I lavori di elaborazione dell'ISO/DIS 15392 sono seguiti, a livello internazionale, dall'ISO/TC 59/SC 17 e – come interfaccia nazionale – dal Gruppo di lavoro “Sostenibilità in edilizia” della commissione Processo edilizio dell'UNI.

Nuove regole per le fatture nell’edilizia. Reverse charge

Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre l'agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia. Le nuove modalità di fatturazione sono in vigore dal 1° gennaio. Reverse charge senza doppioni È scattato il meccanismo del reverse-charge nel settore dell'edilizia. L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0 a 45.50.0). L'agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del 29 dicembre (si veda «Il Sole-24 Ore» del 30 dicembre), ha infatti chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività economiche Atecofin (2004). Se l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. Occorre, quindi, fare molta attenzione al meccanismo di applicazione dell'imposta (normale o reverse-charge), verificando l'effettiva attività svolta dal prestatore. Il prestatore Per l'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell'articolo 17 del Dpr 633/72 sono considerate, per il prestatore, operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota zero. Pertanto il prestatore: – deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6; – può detrarre l'imposta assolta a “monte” sugli acquisti e sulle importazioni inerenti all'attività; – può esercitare il diritto al rimborso dell'Iva secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del Dpr 633/72, realizzandosi i presupposti di cui all'articolo 30, comma3 , lettera a), così come modificato dall'articolo 35, comma 6-bis, del Dl 223/06. Appaltatore o subappaltatore Nelle operazioni soggette a Iva con regime dell'inversione contabile il committente che riveste la qualifica di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato deve: – integrare la fattura emessa dal prestatore senza addebito d'imposta, indicando sul documento l'aliquota ordinaria e la relativa imposta; – annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione. Anche se la circolare 37/2006 non ne parla, si deve ritenere possibile evitare la duplice formalità di numerazione e registrazione. Il committente potrebbe attribuire alla fattura una sola numerazione valida sia come acquisto sia come vendita ed eseguire una sola annotazione del documento in un unico registro sezionale. La risoluzione 144/E dell'8 settembre 1999 ha considerato ammissibile la procedura per gli acquisti intracomunitari di beni, a condizione che i dati complessivi siano riportati in un registro riepilogativo che consenta la liquidazione periodica dell'imposta secondo le ordinarie regole, nonché la rilevazione immediata delle fatture in caso di controllo.

Nuove regole per le fatture nell’edilizia. Inversione contabile Iva al via dal 1° gennaio

Solo per il subappaltatore opera il regime dell'inversione contabile, che non si applica alle prestazioni rese direttamente dall'appaltatore principale nei confronti di imprese di costruzione o ricostruzione. Queste alcune delle novità della circolare 37/E con la quale l'agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove regole in vigore dal 1° gennaio del 2007. La circolare chiarisce che anche le prestazioni d'opera sono soggette all'inversione contabile, mentre le forniture con posa in opera e le prestazioni professionali di ingegnere, architetto e geometra sono fuori dal meccanismo. Restano escluse dal reverse charge anche le prestazioni che non si sostanziano in attività edilizie, quali l'installazione e la manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali, la produzione o l'installazione di infissi, porte e finestre quando il prestatore non si identifica nella sezione F dei codici Atecofin. Fuori anche i rapporti associativi svolti all'interno dei consorzi e altre strutture associative analoghe. La circolare conferma che l'applicazione del reverse charge decorre dal 1° gennaio 2007 per le operazioni che, a partire da tale data, saranno fatturate, o per le quali sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Tuttavia restano valide le fatture emesse in precedenza secondo tale procedura, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva Ue 69/06 (13 agosto 2006). Questo per la tutela del legittimo affidamento. Per individuare il settore interessato occorre far riferimento alla sezione F della tabella Atecofin (2004), che comprende: i lavori generali di costruzione, quelli speciali per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento del fabbricato e di installazione in esso dei servizi. Le novità riguardano, pertanto, sia la costruzione di alloggi ed edifici che di autostrade, strade, porti, ossia tutte le opere del genio civile. Risolvendo un problema controverso, l'Agenzia ha poi chiarito che il reverse charge si applica se soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Il regime dell'inversione contabile non si applica quindi alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Se un'impresa che ha acquistato un terreno per costruire un fabbricato o un immobile per la sua ristrutturazione conclude un contratto d'appalto con una o più imprese che realizzano il manufatto, in tale caso non opera il reverse charge ma si applica il metodo ordinario della fattura con addebito d'imposta da parte dell'appaltatrice. Rientrano nel “reverse” anche i contratti d'opera (come lavori di intonacatura o tinteggiatura) in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto all'organizzazione dei mezzi approntati per l'esecuzione del servizio.