Scatta la procedura negoziata, campo di applicazione limitato

Finito il periodo di sospensione, le norme previste dagli articoli 56 e 57 del Codice sono in vigore dal primo agosto.

Il Dlgs 113/2007 ha però introdotto nuovi vincoli: niente procedura (con bando) nei casi eccezionali e di urgenza e per le prestazioni intellettuali troppo generiche.  

Procedura negoziata con pubblicità
Si caratterizza per il fatto che la fase di negoziazione delle offerte presentate viene preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara che consente ai soggetti interessati di poter presentare la propria candidatura al fine di essere invitati a partecipare a detta negoziazione. Per questa tipologia di procedura, il secondo decreto correttivo interviene applicando due modifiche: la prima elimina la possibilità di ricorso a questo tipo di procedura nei casi eccezionali, per cui la particolare natura dei lavori, servizi o forniture da prestare, non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi.
La seconda modifica elimina la possilità che i servizi finanziari e quelli aventi oggetto prestazioni di natura intellettuale possano essere affidati a questo tipo di procedura, nel caso in cui la natura della prestazione rende impossibile stabilire le specifiche contrattuali. Dal primo agosto 2007 le stazioni appaltanti potranno ricorrere alla procedura negoziata con pubblicità a seguito di una precedente gara in cui siano state presentate solo offerte irregolari o inammissibili.

Procedura negoziata senza pubblicità
Anche in questo caso il decreto correttivo ha introdotto una modifica che consiste nell'eliminazione della possibilità di affidare in via diretta all'appaltatore originario i cosiddetti lavori analoghi, cioè quei lavori conformi a un progetto di base la cui esecuzione è oggetto di un primo contratto. Di conseguenza dal primo agosto 2007 è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicità nei seguenti casi:
a) per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture (comma 2) :
– gara deserta o mancanza di offerte appropriate;
– ragioni di natura tecnica, artistica o attinenti alla tutela di diritti di esclusiva;
– urgenza;

b) per i soli appalti di lavori e servizi (comma 5):
– prestazioni complementari dal punto di vista tecnico e/o funzionale che non devono essere state comprese nel progetto iniziale, devono essere necessarie, non possono essere separate dall'appalto iniziale e il loro valore economico non può superare del 50% l'importo del contratto originario;

c) per i soli appalti di forniture

d) per i solo appalti di lavori di importo non superiore a 100.000 euro. 

Esecuzione diretta più ampia per le opere a scomputo

L'esenzione dall'obbligo di gara riguarda anche gli interventi funzionalmente connessi all'intervento edilizio. Le modifiche infatti hanno cancellato il riferimento al “singolo” edificio

Con il Dlgs 113/2007 (cosiddetto secondo decreto correttivo) sono state modificate e chiarite alcune disposizioni del Codice dei contratti (art. 32 e 122 Dlgs 163/2006) relative alla disciplina dell'affidamento delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Le principali novità introdotte dal decreto consistono nell'aver ampliato la definizione delle opere di urbanizzazione primaria per le quali è ammessa l'esecuzione diretta da parte del titolare del permesso comprendendo anche le opere “funzionalmente connesse all'intervento edilizio”.
Inoltre il decreto correttivo ha stabilito che spetta all'amministrazione, e non al privato, la titolarità di bandire ed effettuare la gara per l'affidamento delle opere di urbanizzazione progettate dal privato in veste di promotore, il quale deve comunque avere i requisiti di qualificazione.
In riferimento all'articolo 122 del Codice dei contratti, il decreto correttivo ha aggiunto la previsione secondo cui la documentazione relativa agli interventi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione deve essere trasmessa alle competenti procure regionali della Corte dei conti.
Infine il decreto correttivo ha aggiunto nell'articolo 32 del Codice dei contratti l'espressa previsione secondo cui il promotore deve avere “i requisiti di qualificazione in relazione alla tipologia e all'importo delle opere di urbanizzazione” (vale a dire le qualificazioni Soa) stabiliti in generale dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici per i soggetti che eseguono a qualsiasi titolo dei lavori pubblici.

Poteri riconosciuti all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

Disposizione normativa che attribuisce all'Autorità per la vigilanza il potere di intervenire sui lavori pubblici

Tra i nuovi poteri attribuiti dal d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici”) all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – che, dal 1 luglio 2006 (data di entrata in vigore del codice), ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – vi sono i seguenti:

– quello di annullare le attestazioni SOA rilasciate in assenza dei presupposti di legge, in caso di inerzia in tal senso delle SOA medesime (articolo 6, comma 7, lettera m), del d.lgs. n. 163/2006;

– il poter esprimere pareri, su richiesta dell'ente appaltante e di uno o più degli operatori economici interessati, in merito a questioni concernenti lo svolgimento dellla procedura di gara ed insorte durante la stessa (articolo 6, comma 7, lettera n), d.lgs.n. 163/2006.
Con riferimento a questàultima procedura, il relativo regolamento di disciplina è stato emanato ed approvato dalla medesima Autorità il 10 ottobre 2006.

Il project financing nella giurisprudenza e nel nuovo codice dei contratti

La definizione normativa di “project financing” è data dall’art.153, comma 1, del d.lgs. 163/2006:
si tratta della realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale tramite contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.
 

Nel project financing l’iniziativa imprenditoriale specifica da finanziare è valutata in funzione dell’analisi della redditività e dei flussi di cassa (cash flow) che essa è in grado di generare” che costituiscono la garanzia primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio.

I protagonisti del projet financing sono:

–  il/i promotore/i che promuove la realizzazione dell’iniziativa sino alla fase gestionale ha il compito essenziale dell’implementazione del progetto, cioè la sua strutturazione sotto il profilo tecnico, giuridico, finanziario, la sottoscrizione dei relativi contratti, l’avvio dei lavori di realizzazione e l’erogazione dei relativi finanziamenti;  
      
– la società di progetto che subentra a titolo originario al concessionario o realizzatore, a cui viene affidata la gestione dell’opera una volta realizzata.

– i finanziatori, cioè le banche che intervengono nella fase di elaborazione del progetto come consulenti finanziari e organizzatori del prestito.   
Le fasi  del project financing si distinguono in :      identificazione del progetto e delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie;      implementazione del progetto in cui si provvede alla realizzazione dell’opera;       gestione operativa dell’opera realizzata con il rimborso del debito finanziario mediante il flusso dei ricavi ed il ripagamento del capitale di rischio. 
“L’ articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, consente  la realizzazione di opere pubbliche con risorse totalmente o parzialmente a carico di soggetti privati. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento (cfr. art.99 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, recante il “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni)”; i soggetti di cui agli articoli 10( imprese individuali, società commerciali, società cooperative, ecc.) e 17, comma 1, lettera f  (società di ingegneria ).
Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito. Nella proposta di project financing ha ruolo centrale il piano economico-finanziario, la cui congruenza rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per garantire l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione nel codice dei contratti pubblici

Le novità più rilevanti all'interno della nuova disciplina dei contratti pubblici attengono alle opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, da realizzarsi nel contesto di un intervento edilizio diretto o di un piano attuativo preventivo.

Le opere suddette erano escluse dall'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 109/1994 e venivano realizzate direttamente dall'esecutore dell'intervento edilizio a cui si connettevano.
Il d.lgs. n. 163/2006 distingue invece la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da quelle di secondaria, sempre come individuate dall'art. 4 della legge n.847/1964.
“In base al disposto di cui all'art. 122, comma 8 d.lgs. n. 163/2006, le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere realizzate dal soggetto che pone in essere il singolo intervento edilizio”.
Per le opere di urbanizzazione secondaria, valgono le regole di messa in concorrenza previste dal codice De Lise.

Il project financing nelle opere pubbliche

Di seguito viene proposta una schematizzazione delle procedure e degli interventi attivati durante l'iter del
project financing
1 – PROGRAMMAZIONE
1.0 Proposta di inserimento nel programma triennale
1.1 Programma triennale
1.1.1 Studio di prefattibilità tecnica ed economica
1.2 Avviso pubblico di sollecitazione
1.3 Consulenza dei potenziali promotori
'2 –' PROPOSTA
2.1 Presentazione delle proposte
Contenuti della proposta:
– studio di inquadramento territoriale ed ambientale
– studio di fattibilità
– progetto preliminare
– bozza di convenzione
– piano economica
– finanziario asseverato
– caratteristiche del servizio e della gestione
– elementi di valutazione per l'offerta economicamente pi' vantaggiosa
– indicazione delle garanzie offerte dal promotore– importo delle spese soctenute
3 APPROVAZIONE
3.1 Verifica formale delle proposte
3.2 Verifica sostanziale delle proposte
3.2.1 Richiesta di partecipazione al procedimento di valutazione
3.2.2 Procedimento comparativo delle proposte
3.3 Individuazione della proposta migliore
4.A INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
4.1 Delibera di approvazione del progetto preliminare nomina del promotore
4.1.1 Approvazione del progetto preliminare
4.1.2 Richiesta dei pareri agli enti specifici
4.1.3 Modifiche del progetto preliminare
4.1.4 Aggiornamento dello strumento programmatorio
4.B INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
4.2 Gara con procedura ristretta per l'individuazione dei competitors
4.2.1 Fase di richiesta di invito ad offrire da parte dei concorrenti
4.2.2 Fase di qualificazione dei concorrenti
4.2.3 Fase di invito presentare l'offerta
4.2.4 Fase di offerta da parte dei concorrenti
4.2.5 Fase di valutazione delle offerte
4.C INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO
4.3 Gara con procedura negoziata per l'individuazione del concessionario
4.3.1 Rilanci migliorativi
4.3.2 Verifica di anomalia
4.3.3 Diritto di prelazione
4.3.4 Rimborso delle spese
4.4 Stipula del contratto di concessione
5.A CONCESSIONE
5.1 Attività di progettazione
5.1.1 Progetto definitivo
5.1.2 Progetto esecutivo
5.B CONCESSIONE
5.2 Attività di esecuzione
5.2.1 Caso in cui il concessionario non l'esecutore dei lavori
5.C CONCESSIONE
5.3 Attività di gestione
5.3.1 Società di progetto
5.3.2 Stazione appaltante
5.3.3 Rischi nella fase di gestione
5.4 Conclusione della concessione

Lavori da eseguire previo computo metrico


 
 

Lavori da eseguire previo computo metrico

Quesito:

Stiamo realizzando in fase di progetto un piano integrato di intervento (PII) presso il Comune …, Durante la fase progettuale c'è stata da parte nostra l'intenzione di ampliare la volumetria esistente per un tot. Mc., il Comune nell'ambito del PII prevede la possibilità di ampliamento a condizione che si versi contributo pari a euro …. al Mc. Concordato l'importo il comune, nell'ambito del PII, non richiede la cifra pattuita in soldi, ma uno scambio con dei lavori da eseguire a nostro carico, previo computo metrico dettagliato da stilare a nostra cura. Il diverbio con il Comune nasce dal fatto che noi essendo esecutori di opere (quindi non committenti dovendo operare a termini di Legge abbiamo stilato il computo metrico (eseguito applicando i prezzi della CCIIA ) elencando anche i costi della pogettazione, della D.L., del collaudo. della sicurezza , ecc. che noi sopportiamo; Il comune al contrario ritiene che loro non sono soggetti a comprendere nel computo del PII anche questi importi ( precisando che sono lavori a scomputo di opere come per i P.L. ).

Risposta:

le opere che gli investitori possono eseguire a scomputo sono quelle di urbanizzazione primaria e secondaria previste da ciascun piano attuativo. Sono prestazioni regolate da una convenzione che qui viene modificata per l’ampliamento volumetrico, l’investitore deve fornire al comune le opere proporzionalmente additive alle stesse condizioni di quelle già convenzionate. Il costo della progettazione, del collaudo e della sicurezza sono un problema tecnici-investitori, non tecnici-amministrazione: quest’ultima ha diritto di ricevere opere dell’importo corrispondente agli oneri.