Nuove regole per le fatture nell’edilizia. Reverse charge

Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre l'agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia. Le nuove modalità di fatturazione sono in vigore dal 1° gennaio. Reverse charge senza doppioni È scattato il meccanismo del reverse-charge nel settore dell'edilizia. L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0 a 45.50.0). L'agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del 29 dicembre (si veda «Il Sole-24 Ore» del 30 dicembre), ha infatti chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività economiche Atecofin (2004). Se l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. Occorre, quindi, fare molta attenzione al meccanismo di applicazione dell'imposta (normale o reverse-charge), verificando l'effettiva attività svolta dal prestatore. Il prestatore Per l'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell'articolo 17 del Dpr 633/72 sono considerate, per il prestatore, operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota zero. Pertanto il prestatore: – deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6; – può detrarre l'imposta assolta a “monte” sugli acquisti e sulle importazioni inerenti all'attività; – può esercitare il diritto al rimborso dell'Iva secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del Dpr 633/72, realizzandosi i presupposti di cui all'articolo 30, comma3 , lettera a), così come modificato dall'articolo 35, comma 6-bis, del Dl 223/06. Appaltatore o subappaltatore Nelle operazioni soggette a Iva con regime dell'inversione contabile il committente che riveste la qualifica di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato deve: – integrare la fattura emessa dal prestatore senza addebito d'imposta, indicando sul documento l'aliquota ordinaria e la relativa imposta; – annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione. Anche se la circolare 37/2006 non ne parla, si deve ritenere possibile evitare la duplice formalità di numerazione e registrazione. Il committente potrebbe attribuire alla fattura una sola numerazione valida sia come acquisto sia come vendita ed eseguire una sola annotazione del documento in un unico registro sezionale. La risoluzione 144/E dell'8 settembre 1999 ha considerato ammissibile la procedura per gli acquisti intracomunitari di beni, a condizione che i dati complessivi siano riportati in un registro riepilogativo che consenta la liquidazione periodica dell'imposta secondo le ordinarie regole, nonché la rilevazione immediata delle fatture in caso di controllo.

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