Rischio da Sovraccarico Biomeccanico

La valutazione strumentale e in tempo reale del rischio da Sovraccarico Biomeccanico. Le reti di sensori indossabili e gli algoritmi di intelligenza artificiale offrono la possibilità di stimare accuratamente e in tempo reale il rischio biomeccanico nelle attività di movimentazione manuale dei carichi eseguite senza e con l’ausilio di tecnologie robotiche collaborative (HRC).

Documento INAIL 2023. Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.

Questa monografia è stata realizzata con l’intento di rendere fruibili i risultati delle attività di ricerca svolte dal Laboratorio di ergonomia e fisiologia (LEF) del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) sul tema della valutazione strumentale del rischio da sovraccarico biomeccanico nelle attività di movimentazione manuale dei carichi.

Sebbene molte considerazioni sul tema fossero già in essere negli ultimi anni dello scorso secolo, il LEF, diretto dal Dott. Francesco Draicchio fino al giugno 2023 e attualmente dal Dott. Vincenzo Molinaro, si occupa di questo tema con continuità dai primi anni duemila a tutt’oggi.

LEF

Nello specifico, i ricercatori e tecnici del LEF hanno esplorato la possibilità di quantificare il rischio biomeccanico attraverso l’uso di tecnologie per il monitoraggio del movimento umano e di algoritmi sempre più performanti.

Le tecnologie sono diventate nel tempo sempre più mature e pronte per un utilizzo sul campo grazie al processo di miniaturizzazione che le ha rese indossabili, senza cavi e con peso e dimensioni ridotti, mentre i più recenti protocolli di comunicazione dati e gli algoritmi propri dell’intelligenza artificiale hanno conferito a questi dispositivi la capacità di stimare il rischio con precisione, accuratezza e in tempo reale.

La valutazione quantitativa

La valutazione quantitativa del livello di rischio in tempo reale si è resa ancora più necessaria con la quarta rivoluzione industriale che sta determinando un popolamento sempre più significativo nei luoghi di lavoro di tecnologie robotiche collaborative, rendendo, di fatto, ibrida la attuale società del lavoro.

La necessità di governare e controllare con criterio l’interazione tra il lavoratore umano e il collega robot ha aperto nuove sfide all’interno della comunità scientifica, fra le quali è cruciale la possibilità di conferire ai robot un comportamento modulabile e controllabile in base alle reali esigenze e necessità del lavoratore.

Inoltre, la misura del livello di rischio in tempo reale sta permettendo di progettare e sviluppare appropriati sistemi di feedback vibrotattili, visivi e acustici per il lavoratore, in grado di informarlo sulla eventuale necessità di modificare l’esecuzione dell’attività lavorativa al fine di ridurre il rischio stesso, costituendo uno strumento di formazione sul campo e di miglioramento della percezione del rischio.

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D lgs 81 EDIZIONE NOVEMBRE 2023

Edizione Novembre 2023. Novità in questa versione del d lgs 81 2008 VERSIONE CURATA E AGGIORNATA DAGLI INGG. AMATO E DI FIORE.

  • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
  • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
  • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
  • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).
Edizione Novembre 2023. Novità in questa versione del d lgs 81 2008 VERSIONE CURATA E AGGIORNATA DAGLI INGG. AMATO E DI FIORE.
D lgs 81

Bando salute e sicurezza scuole

Il ministero del lavoro, d’intesa con il ministero dell’istruzione e del merito, ha indetto un bando di concorso nazionale “Salute e sicurezza… insieme! – La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”, rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie, e ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). L’ iniziativa è volta alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. salute e sicurezza scuole.

ministro del Lavoro e delle politiche sociali

“Con il concorso ‘Salute e sicurezza…insieme!’ vogliamo guardare alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro da una prospettiva nuova: quella dei ragazzi”, ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone. “Questa iniziativa – ha aggiunto – vuole valorizzare la creatività degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di istruzione professionale e permettere loro di vivere un’esperienza di crescita comune nel misurarsi con questi temi. Per poi farla diventare patrimonio della collettività grazie ai nuovi stimoli che arriveranno, per comunicare ancora più efficacemente la cultura della prevenzione dagli infortuni nei luoghi di lavoro”. L’iniziativa, volta alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha lo scopo di consentire ai partecipanti di vivere un’esperienza di crescita comune, diretta all’apprendimento e alla valorizzazione della tematica, di fondamentale importanza. Attraverso l’uso delle principali forme di comunicazione, si intende stimolare una riflessione sulla rilevanza della materia, per una maggiore divulgazione dell’importante messaggio del valore della prevenzione, in grado di investire ogni aspetto della vita quotidiana.

lavoro creativo

Ogni scuola partecipante potrà elaborare un lavoro creativo che tratti i temi del lavoro e della sicurezza, intesa quest’ultima come prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il lavoro proposto è libero nella forma (a titolo meramente esemplificativo cortometraggio, rappresentazione grafica/fumetto, rappresentazione canora, eccetera) e dovrà essere inviato entro il 31 gennaio 2024. Gli elaborati dovranno pervenire, a mezzo pec, all’indirizzo dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it, avente per oggetto “Bando di concorso Salute e sicurezza… Insieme! + nome Istituto scolastico”. In alternativa i materiali realizzati potranno essere trasmessi in formato cartaceo e indirizzati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, all’indirizzo Via di S. Nicola da Tolentino, 1 – 00187 Roma.

Possono partecipare le scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie, di tutto il territorio nazionale e corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Gli elaborati correttamente pervenuti verranno esaminati da una Commissione costituita da membri del ministero del lavoro  e del Mim. La cerimonia di chiusura sarà organizzata in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, anno 2024. Nel corso della cerimonia saranno proclamati i tre migliori elaborati.

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MONITORAGGIO BIOLOGICO BENZENE

MONITORAGGIO BIOLOGICO DELL’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A BENZENE E RELATIVO VALORE LIMITE BIOLOGICO, ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA CANCEROGENI UE 431/22. INAIL 2023

INTRODUZIONE

Il benzene è un idrocarburo aromatico, molto volatile (temperatura di ebollizione 80,1 °C), inquinante ubiquitario (in quanto prodotto dalla combustione di sostanze organiche), presente anche nel petrolio e suoi derivati, come la benzina, e nel fumo di tabacco.

Le sue qualità di ottimo solvente ne hanno determinato, nel secolo scorso, una grande diffusione di utilizzo per molti processi industriali, fino a quando la sua tossicità e cancerogenicità sono state accertate riducendone fortemente l’impiego attraverso normative sempre più stringenti e riducendo di conseguenza sempre di più i possibili livelli di esposizione.

Il benzene viene assorbito prevalentemente per inalazione e per contatto cutaneo e metabolizzato dal fegato.

Alla luce della nuova, più stringente, normativa europea sulla protezione dei lavoratori (ad esempio settore petrolchimico, addetti alle pompe di carburante, vigili urbani) dai rischi di esposizione a cancerogeni (direttiva (UE) 2022/431), in recepimento in Italia nel 2024, che riduce i valori limite di esposizione occupazionale al benzene, assume particolare importanza, ai fini della valutazione del rischio espositivo, la scelta della corretta metodica per la determinazione della dose assorbita e quindi dell’indicatore biologico di esposizione e della tecnica analitica utilizzata, che dovrà avere una sensibilità adeguata al nuovo valore limite di esposizione, e specifica, per minimizzare i rischi di interferenze e fattori di confondimento.

MONITORAGGIO BIOLOGICO DELL’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A BENZENE E RELATIVO VALORE LIMITE BIOLOGICO, ALLA LUCE DELLA Direttiva.
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La Direttiva 431/22 che entrerà in vigore nel 2024 sottolinea la necessità di considerare vie di assorbimento diverse da quella inalatoria, come quella cutanea, e sottolinea l’importanza del Monitoraggio Biologico per garantire il miglior livello di protezione possibile; proprio in considerazione del nuovo valore limite per il benzene stabilito nella Direttiva 431/22 pari a 0,2 ppm a partire dal 2026, e quindi dei valori sensibilmente più bassi per il valore limite biologico di esposizione a Benzene, la scelta della metodica analitica diventa cruciale, al fine di valutare correttamente il livello di esposizione e, quindi, di rischio associato, e di poterlo correlare con i dati ambientali.

Nanomateriali gestione del rischio in ambiente di lavoro

Nanomateriali e nuovi materiali avanzati: Monitoraggio, caratterizzazione e gestione del rischio in ambiente di lavoro. INAIL 2023. Negli anni i nanomateriali hanno mostrato uno sviluppo crescente. Attualmente si considerano all’interno del gruppo più ampio dei “materiali avanzati”.

nanotecnologie

Negli ultimi anni le nanotecnologie hanno avuto un rapido sviluppo, sfruttando le caratteristiche innovative dei materiali alla scala nanometrica (1 – 100 nm). Tuttavia, la produzione e l’uso diffuso di tali nanomateriali (NM) hanno evidenziato potenziali effetti nocivi sulla salute dell’uomo e dell’ambiente. Infatti, le stesse proprietà chimico-fisiche e la reattività superficiale che li rendono più performanti, possono d’altro canto influenzare la tossicità dei NM, rappresentando così un rischio emergente in particolare per i lavoratori esposti nelle varie fasi del loro ciclo di vita.

La Commissione europea nel 2022 ha aggiornato la definizione di nanomateriale inteso come: ‘un materiale naturale, derivato o fabbricato, costituito da particelle solide isolate o come particelle costituenti identificabili in aggregati o agglomerati, e in cui il 50% o più delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

– una o più dimensioni esterne della particella si collocano nell’intervallo da 1 a 100 nm;
– la particella ha una forma allungata – bastoncello, fibra o tubo – e le sue due dimensioni esterne sono inferiori a 1 nm, mentre l’altra dimensione è superiore a 100 nm;
– la particella è piastriforme e una delle dimensioni esterne è inferiore a 1 nm mentre le altre dimensioni sono superiori a 100 nm’.

Nanomateriali gestione del rischio in ambiente di lavoro Monitoraggio, caratterizzazione e gestione del rischio in ambiente di lavoro.

Rivalutazione sanzioni in igiene, salute e sicurezza lavoro

Il Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro dispone la rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 81/2008.

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto Direttoriale 111 del 20 settembre 2023 recante la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni in materia di sicurezza. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.


Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023

Fonte Ministero del lavoro

Rischio Chimico laboratori

Rischio Chimico – Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca. INAIL 2023

Le figure professionali che operano all’interno di laboratori di ricerca, e che sono chiamate a manipolare agenti chimici, possono essere molto diverse e in certa misura possono trovarsi in un percorso di formazione (tesisti, tirocinanti, specializzandi, dottorandi), senza avere ancora acquisito una preparazione specifica in termini di gestione dei rischi.


Gli agenti chimici

Gli agenti chimici possono avere caratteristiche di pericolosità che potrebbero rappresentare un rischio per i lavoratori potenzialmente esposti, è quindi centrale conoscere, controllare e gestire questi rischi.

Gli effetti sulla salute che possono verificarsi a seguito di eventi espositivi sono i più diversi, fortemente condizionati dal tipo di agente chimico con cui si viene in contatto e dalle condizioni di esposizione che si realizzano; l’utilizzo di sostanze e miscele in questo particolare contesto lavorativo porta l’operatore a contatto con volumi comunemente ridotti di sostanze con pericolosità diversa, che sono spesso adoperate in miscela, realizzando, così, esposizioni multiple ad agenti chimici ma a basse dosi.

Il presente opuscolo vuole fornire al personale addetto ai laboratori una guida rapida e di facile consultazione per identificare il rischio chimico e adottare le giuste buone prassi di lavoro in sicurezza.

È bene sottolineare che quanto descritto non esaurisce l’argomento e non sostituisce la conoscenza del d.lgs. 81/2008, né l’obbligo formativo per i lavoratori, va invece a costituire uno strumento aggiuntivo per favorire l’informazione sulla sicurezza nei laboratori di ricerca.

Rischio Chimico - Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca
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Gli effetti

Gli effetti sulla salute dovuti all’esposizione ad agenti chimici possono essere sia locali che sistemici, sia acuti che cronici. Un effetto cronico è un effetto negativo sulla salute derivante dall’esposizione per lunghi periodi a una sostanza chimica.

I sintomi di solito non diminuiscono quando l’esposizione si ferma. Possono produrre effetti anche gravi come ad esempio: cancerogenesi, mutagenesi, tossicità riproduttiva, tossicità d’organo.

Questo tipo di effetti sono quelli maggiormente coinvolti nella definizione di ‘malattia professionale’ e su cui il medico del lavoro agisce in ottica preventiva con le visite di sorveglianza sanitaria periodica.

Effetti acuti sulla salute possono essere osservati immediatamente o subito dopo una esposizione; spesso sono legati ad esposizioni consistenti di breve durata.

In genere, i sintomi diminuiscono quando l’esposizione termina, tuttavia, secondo la quantità/dose dell’agente chimico e le sue caratteristiche intrinseche di pericolosità, il danno può essere permanente, fino alla morte, anche per una singola esposizione.

Più facilmente questo tipo di effetti rientrano in una definizione di ‘infortunio sul lavoro’ e richiedono una costante attività di gestione in sicurezza dell’ambiente di lavoro, poiché l’esposizione di questo tipo si realizza tipicamente in caso di eventi accidentali.

Una stessa sostanza chimica può causare effetti sia acuti che cronici. Gli effetti sulla salute possono variare a seconda dell’organo bersaglio, della dose, della frequenza,
della durata e della via di esposizione.