Proroga della qualifica per manutentori antincendio

Proroga qualifica tecnici manutentori antincendio al 2026. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto, datato 15 luglio 2025, che posticipa la scadenza per il conseguimento della qualifica dei tecnici manutentori antincendio: la nuova data limite stabilita è il 25 settembre 2026.

l provvedimento tiene conto delle difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio (che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale), della complessità e dei tempi occorrenti per le valutazioni dei requisiti specifici di cui all’allegato II, punto 4, del D.M. 01/09/2021 da parte delle commissioni esaminatrici.

La proroga servirà inoltre a portare a compimento l’implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato.

Implicazioni per professionisti, imprese e organismi formativi

La proroga, pur estendendo ulteriormente i tempi per adeguarsi, comporta conseguenze concrete per vari attori del settore:

  • I tecnici già operativi possono continuare a svolgere le proprie attività fino al nuovo termine, purché in possesso del Nulla Osta Transitorio (NOT), sistema temporaneo che consente di operare in attesa della qualifica definitiva.
  • Le imprese hanno ora un anno in più per programmare i percorsi formativi, organizzare gli esami e garantire la regolarizzazione delle figure impiegate nella manutenzione antincendio.
  • Gli enti di formazione e i Vigili del Fuoco, in qualità di soggetti esaminatori, possono operare con più respiro temporale, graduando l’implementazione delle sedi d’esame e delle commissioni valutatrici. La proroga favorisce anche il completamento degli strumenti digitali dedicati al sistema di qualificazione.

DECRETO 15 luglio 2025

Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (25A04576) (GU Serie Generale n.190 del 18-08-2025)

Analisi degli infortuni sul lavoro

Integrazione di fonti e modelli nell’analisi degli infortuni sul lavoro. Integrazione di fonti e modelli nell’analisi degli infortuni sul lavoro: studio per l’evidenziazione delle criticità organizzative gestionali. La scheda presenta un approfondimento sui fattori organizzativo gestionali degli infortuni mortali e gravi. INAIL 2025

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno un impatto sociale ed economico
significativo. Per contrastare il fenomeno, oltre al miglioramento tecnologico dei cicli lavorativi, è importante ampliare le conoscenze sulle criticità organizzative alla base degli eventi, anche alla luce delle recenti modifiche normative in tema di vigilanza e formazione.

Le strategie di contrasto del fenomeno mostrano una maggiore attenzione ai rischi collegati essenzialmente al ciclo lavorativo. Un ambito da esplorare con maggiore efficacia è quello dell’identificazione delle criticità trasversali ai processi aziendali (rischio organizzativo), in termini gestionali, metodologici e operativi che possono comportare impatti sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

Lo stesso d.lgs. 81/2008, all’articolo15, prevede anche la valutazione del rischio organizzativo nelle misure generali di tutela, in quanto immediatamente dopo il processo della valutazione di tutti i rischi riporta proprio alla lettera b) “la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente
e dell’organizzazione del lavoro”. Inoltre, all’articolo 30, sottolinea l’importanza delle scelte organizzative per la realizzazione di una politica aziendale che contribuisca
ad assicurare un efficace rispetto di tutti gli obblighi di SSL, attraverso modelli di organizzazione e di gestione (MOG), definiti all’articolo 2, comma 1, lettera dd).

Analisi degli infortuni sul lavoro Integrazione di fonti e modelli nell’analisi degli infortuni sul lavoro: studio per l’evidenziazione
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Riconoscimento crediti aggiuntivi. Circolare INL n. 288

Il D.M. n. 132/2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio nella tabella allegata al D.M. in parola. Con la presente nota, si forniscono indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei seguenti crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024. Circolare INL n. 288

La Circolare ricorda le modalità per l’ottenimento dei crediti aggiuntivi per:

  1. anzianità dell’azienda;
  2. possesso di certificazione ISO 45001;
  3. asseverazione del MOG;
  4. SOA;
  5. consulenza da parte di OO.PP.

La rettifica di requisiti ulteriori erroneamente inseriti può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00.

Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

La richiesta, a firma del responsabile aziendale, potrà essere inoltrata anche via PEC indicando il CF dell’impresa titolare della PAC e la relativa motivazione (errore nella indicazione delle date, errore di allegazione documentale etc.)

L’Ufficio che riceve la richiesta provvederà ad eliminare il requisito errato nel più breve tempo possibile, sia ai fini di una corretta rappresentazione del punteggio, sia per consentire all’impresa di inserire i dati corretti nel caso in cui il requisito sia effettivamente posseduto.

Riconoscimento crediti aggiuntivi. Circolare INL n. 288. la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti)
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Salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

Ai fini della caratterizzazione del settore “Seveso” da un punto di vista infortunistico, è stata messa a punto una specifica metodologia per aggregare i dati provenienti da diverse fonti e che ha permesso di superare le complessità derivanti dalla trasversalità del settore rispetto alle codifiche normalmente utilizzate per la raccolta dei dati. Salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. INAIL 2025. Focus sugli infortuni negli stabilimenti
con pericolo di incidente rilevante.

La banca dati predisposta contiene variabili che descrivono gli aspetti specifici degli stabilimenti Seveso sulla base delle caratteristiche amministrative dell’infortunio, dell’infortunato e dell’evento. Lo strumento consente di individuare gli ambiti critici rispetto ai quali definire specifiche strategie di prevenzione ai fini del miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il d.lgs. 105/2015, di recepimento della Direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), è finalizzato a prevenire incidenti rilevanti connessi con la presenza di sostanze pericolose.

Gli adempimenti dei gestori prevedono l’attuazione di un sistema di gestione della sicurezza e l’individuazione/analisi degli eventi, anche prevedibili, che possono generare un incidente. Gli studi di settore richiamano questi obblighi soffermandosi principalmente sulle tematiche impiantistiche, gestionali ed ambientali e non sulla trattazione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori, principali attori del sistema produttivo, in termini di infortuni occorsi.

Il presente lavoro si focalizza sull’accadimento degli infortuni negli stabilimenti “Seveso” e si propone di presentare i risultati di una ricerca continuativa, effettuata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche dell’Inail, finalizzata alla caratterizzazione statistica degli stessi infortuni nel settore (in termini di numero e di principali caratteristiche). In pratica, il settore “Seveso” è definito sulla base dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno degli stabilimenti e non sulla base dell’appartenenza ad un settore di attività economica che risponde alla classificazione ATECO.

Salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro Focus sugli infortuni negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.
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Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto

Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. NOTA INL

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.

Per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 81/2008. , gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (art. 37, comma 7, del d. lgs. n. 81/2008). Inoltre, costituiscono norma generale sia l’art. 18, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” sia l’art. 28 comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”. Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto.

Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, si rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo  svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025
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Smart DPI: La Sicurezza sul Lavoro Diventa Intelligente

Smart DPI: La Sicurezza sul Lavoro Diventa Intelligente.

Cos’è Smart DPI?

Smart DPI è un sistema innovativo che integra dispositivi di protezione individuale (DPI) con tecnologia smart per garantire un controllo costante, automatico e in tempo reale della sicurezza dei lavoratori.

Non si tratta di semplici caschi o giubbotti: ogni DPI è connesso e comunica con una piattaforma centrale, monitorando uso, stato e presenza. Tutto è tracciato, senza interventi manuali.

Come Funziona?

La soluzione Smart DPI è composta da tre elementi chiave:

  1. DPI intelligenti con tag RFID o sensori integrati.

  2. Antenne installate nei varchi o negli ambienti di lavoro.

  3. Piattaforma software per la gestione dei dati.

Quando un lavoratore entra in un’area, il sistema rileva se indossa correttamente tutti i DPI obbligatori. Se manca qualcosa, scatta l’allarme. I dati vengono registrati e archiviati in automatico, associati all’identità del lavoratore.

Perché È Utile?

Con Smart DPI, l’azienda ha:

  • Controlli automatici e continui sull’utilizzo dei DPI.

  • Riduzione degli errori e dei rischi legati alla mancata protezione.

  • Tracciabilità totale per audit, ispezioni e report.

  • Notifiche immediate in caso di irregolarità.

In più, si evitano controlli manuali, file all’ingresso, documenti cartacei e fogli Excel.

Dove Si Applica?

Smart DPI si adatta a tutti i settori dove è obbligatorio indossare dispositivi di protezione: cantieri, industrie, logistica, impianti chimici, energia, sanità, ecc.

Può essere installato in:

  • Tornelli e varchi di accesso

  • Spogliatoi e aree filtro

  • Veicoli aziendali

  • Zone a rischio (ATEX, silos, ambienti confinati)

Quali DPI Possono Essere Monitorati?

Il sistema può essere integrato con:

  • Caschi

  • Scarpe antinfortunistiche

  • Giubbotti alta visibilità

  • Imbracature

  • Guanti

  • Tute da lavoro

  • Badge o tessere RFID

Ogni DPI è identificato con un tag, associato a una persona. Il software sa chi indossa cosa, dove e quando.

Benefici Principali

  • Controllo in tempo reale della conformità normativa

  • Automazione completa della gestione DPI

  • Riduzione infortuni per uso scorretto o assente

  • Dati certi e storicizzati, pronti per verifiche ispettive

  • Tracciabilità individuale del lavoratore e dei suoi DPI

Integrazione e Compatibilità

Smart DPI è compatibile con altri sistemi aziendali. Può comunicare con:

  • Sistemi di controllo accessi

  • Gestionale risorse umane

  • Software di sicurezza sul lavoro

  • Sistemi antintrusione o video-sorveglianza

L’integrazione è flessibile, anche con impianti esistenti.

Smart DPI non è solo una tecnologia: è un modo nuovo di gestire la sicurezza sul lavoro. Fa risparmiare tempo, aumenta la protezione dei lavoratori e rende l’azienda più efficiente.


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Smart DPI: La Sicurezza sul Lavoro Diventa Intelligente sistema innovativo che integra dispositivi di protezione individuale.
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Definizione di locale interrato e seminterrato

Pubblicata la nota prot. n. 5945 del 08/07/2025 con al quale l’INL fornisce ulteriori indicazioni sull’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.  Definizione di locale interrato e seminterrato.

Oggetto: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli. Facendo seguito alla nota INL prot. n. 811 del 29 gennaio 2025, con la quale questa Direzione Centrale ha fornito le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. 81/2008, si forniscono alcune precisazioni e indicazioni operative in ordine all’espletamento dei controlli.

Definizioni

In merito alla definizione di locale interrato e seminterrato si rappresenta che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento, tenuto conto anche dell’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni circa l’adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che considera:
– Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
– Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Conseguentemente, ai fini della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, nel constatare che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.

Definizione di locale interrato e seminterrato Pubblicata la nota prot. n. 5945 del 08/07/2025 con al quale l'INL fornisce chiarimenti
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Si rappresenta, inoltre, che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008.