L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio. La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a disposizione maggiori informazioni sui fattori di rischio tecnici, procedurali e organizzativi presenti nei luoghi di lavoro, andando a coniugare la sorveglianza degli eventi dannosi (gli esiti della mancata o insufficiente prevenzione) con l’osservazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro (pre-evento), attraverso un approccio sia reattivo che proattivo. INAIL 2024.

L’OSSERVAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PRE E POST EVENTO INFORTUNISTICO

Il Piano nazionale della prevenzione (PNP), sul versante della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mira al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali anche attraverso il perfezionamento e lo sviluppo dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, tra cui Infor.Mo che costituisce una fonte consolidata per l’approfondimento delle conoscenze sui fattori causali.

Negli ultimi anni, attraverso la costituzione del sistema Pre.Vi.S (Prevenzione vigilanza soluzioni), si è proceduto alla valorizzazione delle informazioni presenti nei verbali di prescrizione dei servizi di prevenzione delle Asl, conseguenti ai sopralluoghi svolti per l’accertamento delle condizioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle aziende o nei cantieri.

La lettura integrata dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S permette di avere a disposizione maggiori informazioni sui fattori di rischio tecnici, procedurali e organizzativi presenti nei luoghi di lavoro. L’utilizzo di modelli standardizzati per il monitoraggio favorisce, sia sul versante istituzionale che sul versante delle imprese, l’individuazione e la programmazione di più efficaci interventi di prevenzione.

In sostanza, si coniuga la sorveglianza degli eventi dannosi (gli esiti della mancata o insufficiente prevenzione) con l’osservazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro (pre-evento), attraverso un approccio sia reattivo che proattivo, consentendo una conoscenza più ampia delle criticità che caratterizzano la piramide della sicurezza di Heinrich e Bird.

Lo studio di fattibilità e la fase sperimentale del sistema Pre.Vi.S sono stati condotti grazie alla collaborazione tra Inail Dimeila, Asl, Regioni e Ministero della Salute che ha promosso due progetti dedicati sostenuti dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Recentemente, a seguito delle novità introdotte dalla l. 215/2021 che ha esteso le competenze in materia di vigilanza, è stata attivata una nuova Azione centrale del CCM, che ha come obiettivi specifici il coordinamento delle attività di vigilanza e l’evoluzione del sistema Pre.Vi.S.

L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S. il monitoraggio dei fattori di rischio. La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi
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Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi

Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità. La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche caratterizzate da problemi di sicurezza legati alla viabilità aziendale e alla non corretta organizzazione degli spazi lavorativi. INAIL 2024

La scheda tecnica fornisce un approfondimento trasversale ai settori di attività economica delle aziende, sul rischio d’interferenza in senso ampio derivante sia dalla presenza di più imprese che svolgono la loro attività nello stesso luogo di lavoro, sia da attività lavorative differenti svolte da operatori della stessa azienda in ambienti non correttamente organizzati.

La disamina si riferisce all’analisi delle dinamiche caratterizzate dalla non corretta organizzazione degli spazi lavorativi e fa riferimento a casi di infortunio, presenti nella banca dati del sistema Infor.Mo, che presentano sempre tra le cause almeno un fattore ambiente contraddistinto da specifici problemi di sicurezza come l’assenza di spazi adeguati di lavoro/manovra, percorsi in sicurezza, adeguata viabilità, barriere e protezioni, illuminazione idonea, segnaletica, etc. o la presenza di elementi e di ingombri pericolosi.

A tale scopo, nel periodo considerato (2002 – 2022), sono stati selezionati 370 infortuni (17 generati da eventi collettivi) di cui 178 mortali e 192 gravi a cui si associano un totale di 889 fattori di rischio (media 2,4 per infortunio). Dall’analisi sono stati esclusi i settori Costruzioni e Agricoltura data la particolarità dei relativi ambienti di lavoro che richiedono approfondimenti tematici.

In merito alle caratteristiche dei lavoratori infortunati emerge che l’88,1% è di sesso maschile, l’85,9% di origine italiana e con un’anzianità nella mansione che nel 58% dei casi è superiore ai 3 anni.

Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi. organizzazione degli spazi e viabilità. La scheda presenta un approfondimento
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Rischi e prevenzione Sicurezza laser

Il testo è finalizzato ad orientare gli attori della sicurezza, e non solo, verso una maggiore consapevolezza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche coerenti (LASER). INAIL 2024 Sicurezza laser – Rischi e prevenzione.

L’Inail è impegnato in attività legate alla promozione della cultura della salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico.

In particolare, la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, con le sue professionalità multidisciplinari, contribuisce ad accrescere la conoscenza e la prevenzione dei rischi professionali, da quelli tradizionali a quelli emergenti legati alle nuove tecnologie e organizzazioni del lavoro.

Il presente volume nasce dall’esigenza di approfondire il rischio derivante dall’utilizzo nelle applicazioni tecnologiche che utilizzano nei processi produttivi la radiazione LASER.

Si tratta di un rischio che ricade nell’ambito delle Radiazioni Ottiche Artificiali di tipo coerente, talvolta poco conosciuto e sottostimato, nonostante tali tecnologie siano sempre più diffuse in vari settori lavorativi che vanno dalla sanità, alle telecomunicazioni, alla ricerca, fino ai centri estetici o agli spettacoli pubblici. A volte, le apparecchiature sono utilizzate in contesti non sicuri e da parte di personale non adeguatamente protetto, informato e formato. Infatti, nonostante il vasto impiego, la presenza di apparecchiature che emettono una radiazione LASER non sempre è accompagnata da una corretta valutazione del rischio.

L’impiego dei LASER, senza le opportune misure di prevenzione e protezione, può causare danni alla salute e, in alcuni casi, può rappresentare un fattore di rischio per la sicurezza; soprattutto gli occhi e la cute possono essere seriamente danneggiati, anche in maniera irreversibile.

Per tale motivo, la pubblicazione è rivolta non solo a datori di lavoro, ai servizi di prevenzione e protezione, e ai medici competenti, ma anche ai lavoratori stessi, con lo scopo di sensibilizzarli sul tema.

Esso è composto da una prima parte generale, che meglio fa comprendere gli aspetti inerenti i fattori di rischio e i conseguenti aspetti prevenzionali e protezionistici, e da una seconda parte applicativa, rappresentata da un allegato che orienta il lettore verso l’adozione delle migliori misure di sicurezza dipendenti dalla classe e dalle caratteristiche specifiche dell’apparecchiatura LASER utilizzata, oltre che alla eventuale necessità di nomina dell’esperto in sicurezza LASER.

Il testo è finalizzato ad orientare gli attori della sicurezza, e non solo, verso una maggiore consapevolezza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche coerenti (LASER). INAIL 2024 Sicurezza laser - Rischi e prevenzione.
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L’esposizione a silice cristallina

L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile. La pubblicazione, risultato della collaborazione di Inail con FORMEDIL, presenta i dati di esposizione a silice cristallina e a polveri respirabili relativi alle mansioni tipiche dell’edilizia e dell’ingegneria civile; la probabilità di esposizione è stimata utilizzando la metodologia statistica indicata dalla normativa tecnica. INAIL 2024

Il quarzo, la forma più comune di silice cristallina, è uno dei minerali più abbondanti della crosta terrestre e di conseguenza è frequentemente contenuto nelle rocce, nei terreni e anche in molti materiali da costruzione utilizzati in edilizia. Diverse attività di cantiere producono volumi importanti di polvere come gli scavi, la demolizione, la perforazione e il taglio dei materiali, la miscelazione. Gli addetti a queste lavorazioni sono soggetti all’inalazione diretta del particolato fine generato e disperso nell’aria e quindi anche alla silice cristallina contenuta nei materiali stessi.

Ma i dati dimostrano che anche altri lavoratori presenti nel cantiere possono essere esposti a livelli non trascurabili di silice cristallina respirabile. Nello studio di Cherrie et al (2011) che ha indirizzato l’elaborazione della Direttiva europea 2017/2398 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione occupazionale ad agenti cancerogeni, si stima che su 5,3 milioni di lavoratori esposti a silice in tutta Europa ben 4 milioni siano addetti del settore delle Costruzioni.

La silicosi è l’aspetto maggiormente conosciuto dell’attività biologica della polvere di silice che raggiunge i polmoni. Dalla fine del secolo scorso sono confermati anche gli effetti cancerogeni prodotti dall’inalazione di questa sostanza e recentemente, con il d.lgs. 1 giugno 2020, n. 44, anche l’Italia ha riconosciuto come agenti cancerogeni i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Questo volume è il risultato della collaborazione di Inail con FORMEDIL. Infatti, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato nel 2020 sono stati realizzati sopralluoghi in cantiere per la misurazione dell’esposizione alla silice libera cristallina nelle attività del settore edile mirati a migliorare l’informazione disponibile nella Banca dati esposizione silice dell’Inail anche al fine di colmare le lacune relative a mansioni per le quali non erano disponibili dati.

Oltre a rappresentare un’occasione di aggiornamento, di riflessione e di confronto, questo documento si propone come strumento a supporto dei datori di lavoro per la riduzione del livello di rischio da inalazione di polveri silicotigene in attuazione di quanto previsto dall’art. 28 comma 3-ter del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il volume presenta i dati di esposizione personale a silice cristallina e a polveri respirabili misurati dall’Inail in Italia dal 2000 a oggi relativi alle mansioni che operano nei lavori di costruzione edile e di ingegneria civile, compresi i cantieri di scavo gallerie con tecniche tradizionali. In particolare, sono inclusi i dati di 1379 campioni, dei quali 541 rilevati in cantieri in galleria e 838 per le mansioni dell’edilizia civile.

I dati di esposizione sono raccolti utilizzando la classificazione delle mansioni elaborata dall’Inail con specifico riferimento alla valutazione dell’esposizione a silice cristallina. Le informazioni presentate riguardano 39 mansioni che andranno ulteriormente implementate data la grande varietà di lavori edili e di ingegneria civile.

L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile. La pubblicazione, risultato della collaborazione
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Prevenzione incendi per attività asili nido

Prevenzione incendi per attività asili nido – La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi. Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività asilo nido, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 16 luglio 2014 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.9, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Asili nido – la normativa applicabile

Per la progettazione di un asilo nido è (ancora 5 ) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
applicare la RT tradizionale di cui al d.m. 16 luglio 2014 e s.m.i.;
applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 6 aprile 2020
e s.m.i.: V.9 “Asili nido”.

Si segnala che, individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari.

Per le attività non rientranti nel campo di applicazione dei dd.mm. 16 luglio 2014 e 6 aprile 2020, si applica quanto disposto dall’art. 3 del d.m. 3 settembre 2021, distinguendo gli asili nido a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il “Minicodice”, dagli asili nido non soggetti e non a “rischio di incendio basso”, per i quali si applica il Codice.

Appare pertanto evidente quanto la scelta di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
maggiore flessibilità del Codice, con possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività6.

L’attento progettista, pertanto, eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a stabilire, nello specifico contesto, quale regola tecnica convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.

Prevenzione incendi per attività asili nido. La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi. Nella presente pubblicazione
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PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Prevenzione incendi per attività commerciali – La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi. Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività commerciale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 27 luglio 2010 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.8, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

L’iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è stabilito dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza) e dei dd.mm. 1, 2 e 3 settembre 2021.

La progettazione antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

Nel rispetto della normativa vigente, essa può quindi essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale).

In questo contesto si inserisce il “Codice di prevenzione incendi” (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.) che si propone, privilegiando l’approccio flessibile, come promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative. In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.

La strategia antincendio in esso descritta, in funzione dei livelli di prestazione scelti, garantisce i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante l’adozione di diverse soluzioni progettuali, grazie all’apporto ed alla compresenza delle varie misure antincendio (approccio di tipo olistico).

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI. La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi. Scarica documento
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INL: Patente a crediti archeologi

Patente a crediti – modificata la Faq riferita agli archeologi che operano nei cantieri edili

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in data 6 novembre 2024, ha modificato la risposta ad una FAQ sulla Patente a crediti pubblicata in data 15 ottobre 2024 e riferita agli archeologi che operano fisicamente nei cantieri edili come identificati dall’art. 89 e dal successivo Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008.

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00 configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.L.vo 36/223. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

[risposta fornita il 15 ottobre 2024]

Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.

[risposta modificata il 6 novembre 2024]

Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro