Trabattelli – Quaderni 2023

Obiettivo del quaderno è di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili utilizzando le immagini che sono state realizzate approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare, divenendo così didascaliche e autonome rispetto alla parola tanto da poter fungere da “istruzioni per l’uso”.  Trabattelli – Quaderni 2023. I disegni hanno inoltre un impatto grafico attrattivo, semplice e di immediato recepimento.

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici Direzione centrale pianificazione e comunicazione Responsabile scientifico Luca Rossi, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici.

Nei cantieri edili si verifica, purtroppo, il più alto numero di infortuni gravi e mortali.

La cospicua presenza di lavoratori stranieri, inoltre, rende necessaria una comunicazione particolarmente efficace che superi le barriere linguistiche permettendo loro di acquisire velocemente gli elementi base indispensabili per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri nel comune sforzo di prevenire il più possibile gli infortuni sul lavoro.

I trabattelli vengono utilizzati in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate.

Possono essere fabbricati secondo la UNI EN 1004-1:2021 (trabattelli) o la UNI 11764:2019 (piccoli trabattelli).

Il datore di lavoro sceglie il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando:
− le dimensioni dell’impalcato
− l’altezza massima in base alla presenza o all’assenza di vento
− la classe di carico
− il tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale
− i carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo
− le condizioni del terreno
− l’uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre
− la necessità degli ancoraggi.

Trabattelli – Quaderni 2023. sicurezza nei cantieri temporanei o mobili utilizzando le immagini. Scarica documento INAIL Portale
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SICUREZZA AZIENDALE NEL SETTORE AUTOMOTIVE

LA CREAZIONE DI COMPETENZE E DI CONSAPEVOLEZZA DEI VARI ATTORI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA AZIENDALE NEL SETTORE “AUTOMOTIVE”. INAIL 2023.

Inail Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale (Ctss) Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
(Ditsipia) Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) Direzione centrale prevenzione (Dcprev) ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

INTRO

Tale documento, elaborato congiuntamente dagli esperti Inail e Anfia e con la collaborazione di Brembo, SKF Industrie, Meccanotecnica Umbra, Aptiv Service Italia e Stellantis, descrive il percorso realizzato per la definizione di un modello di riferimento per lo sviluppo delle necessarie conoscenze, competenze e abilità per le figure previste dal d.lgs. 81/2008, focalizzandosi su datore di lavoro, dirigenti e preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, addetti al servizio di prevenzione e protezione, al fine di rendere più efficace ed efficiente l’implementazione di una vera cultura della sicurezza in azienda.

PREMESSA

ANFIA, associazione nazionale che rappresenta la filiera automotive italiana, ha come obiettivo primario quello di rappresentare gli interessi delle proprie aziende Associate del settore nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

Tali interessi, spesso, possono essere alla base di rapporti permanenti con istituzioni ed enti di riferimento per il settore, come Inail in qualità di ente pubblico avente compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dal canto suo, Inail, tra i suoi compiti annovera la promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle micro, piccole e medie imprese.

Per consentire alle due realtà di lavorare congiuntamente, secondo obiettivi comuni e mettere a disposizione proprie risorse umane dirette e indirette, attraverso anche il coinvolgimento di responsabili HSE (Health, Safety and Environment) e HR (Human Resources) delle aziende associate ANFIA, è stato redatto un importante protocollo di intesa di durata triennale, avviato nell’aprile 2020.

Considerato che nel settore automobilistico la convivenza di un’elevata automazione tecnologica e di una rilevante presenza di attività manuali rappresenta un ambiente ideale per avviare sperimentazioni e per attuare iniziative avanzate, la collaborazione ha dato vita ai seguenti 3 progetti:

1. creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del sistema di gestione della sicurezza aziendale nel settore automotive;

2. gestione dei lavoratori anziani e dell’impatto determinato su tale popolazione dall’introduzione di nuove tecnologie legate a Industria 4.0 nel settore “Automotive”, attraverso l’analisi e la valutazione delle esperienze aziendali presenti in ambito nazionale;

3. integrazione della valutazione del rischio ergonomico nelle fasi di progettazione e industrializzazione delle postazioni di lavoro nel settore automotive: metodologie e strumenti che possono essere utilizzati dai datori di lavoro per valutare in modo efficiente ed integrato il rischio da sovraccarico biomeccanico per il sistema muscolo-scheletrico.

Questo documento costituisce il rapporto operativo finale del progetto 1, ovvero definisce un modello di riferimento per lo sviluppo delle necessarie conoscenze, competenze e abilità richieste ai vari livelli aziendali per rendere più efficace ed efficiente l’implementazione di una vera cultura della sicurezza in azienda.


SETTORE AUTOMOTIVE SICUREZZA AZIENDALE. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA AZIENDALE NEL SETTORE “AUTOMOTIVE”. INAIL 2023.
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Esposizione professionale al cristallino

Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino – indicazioni operative per gli operatori coinvolti in procedure interventistiche. INAIL 2023

Il presente lavoro intende sintetizzare l’attività di studio biennale (BRIC 2019 – ID 45) che è stata dedicata da un gruppo specifico multicentrico alla valutazione della dose al cristallino degli operatori coinvolti in diverse procedure di radiologia interventistica, con particolare attenzione ai primi operatori nelle procedure cardiologiche.


INTRODUZIONE

La direttiva europea 59/2013 ha stabilito in 20 mSv il nuovo limite di dose equivalente annuale per il cristallino dei lavoratori esposti rispetto ai 150 mSv della precedente legislazione. Il recepimento a livello nazionale della direttiva da parte del d.lgs. 101/2020 ha reso necessario individuare e mettere a punto ulteriori misure di cautela
e correlate procedure di ottimizzazione della protezione.

La categoria di lavoratori maggiormente interessata è quella degli operatori sanitari che eseguono procedure chirurgico-interventistiche servendosi dell’ausilio dei raggi X.

Raggi X

Tali operatori, infatti, non potendosi allontanare dal paziente, e quindi dalla sorgente di raggi X, necessitano di misure di radioprotezione efficaci e al contempo ergonomiche, che garantiscano la sicurezza senza inficiare il risultato clinico.

Ogni possibile strategia di radioprotezione in radiologia interventistica dipende da molti fattori quali la tipologia di procedura, l’apparecchiatura disponibile, il ruolo dei professionisti sanitari coinvolti, la loro formazione, il carico di lavoro, i dispositivi di protezione.

DPI

Sulla base di queste variabili viene effettuata dall’esperto di radioprotezione una valutazione preventiva, volta a classificare i lavoratori, a indicare quali presidi radioprotezionistici utilizzare, a valutare anche il possibile utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) (occhiali anti-X, camici piombati, ecc.), di dispositivi di protezione collettiva (DPC), (schermi mobili, paratie, ecc.) e i sistemi di monitoraggio dosimetrico da adottare.

Esposizione professionale al cristallino. Gestione del rischio di esposizione professionale al cristallino - indicazioni operative operatori

Esposizione professionale al cristallino

Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

Interpello n. 4/ 2023.  Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 22 giugno 2023. Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008.

COBAS – Lavoro Privato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:

1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

– l’articolo 12, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che: “Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;

– l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;

– inoltre, il medesimo articolo 47, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 7, prevede che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva” la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008
Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

Interpello n. 3/2023 RLS

Interpello n. 3/2023 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Interpello RLS

Oggetto:

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito:

“all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;

– il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;

– il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

contrattazione collettiva nazionale

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

– il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” la Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

SCARICA Interpello n. 3/2023 RLS

download decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Interpello n. 3/2023 RLS. obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS.
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Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”. INAIL 2023. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica. Prevenzione incendi luoghi di lavoro.

Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale.

Introduzione generale e finalità, prevenzione incendi luoghi di lavoro.

Questo lavoro, redatto con il contributo di FINCO (ACMI, FISA, ZENITAL), aderenti a CONFIMI INDUSTRIA, nasce in seno all’accordo tra INAIL e CONFIMI INDUSTRIA che mira alla realizzazione di iniziative informative e formative, finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche che accrescano le conoscenze e le competenze dei professionisti, delle imprese e dei lavoratori che operano all’interno delle diverse realtà produttive.

D.M. 10 marzo 1998

Negli ultimi vent’anni, il d.m. 10 marzo 1998 ha rappresentato lo strumento principe per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, continuandosi ad applicare nelle more dell’attuazione dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell’importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell’emanazione del d.m. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, meglio noto come “Codice di prevenzione incendi”, si è reso necessario allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall’adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull’approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l’evoluzione normativa.

D lgs 81

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., richiama tra le misure generali per la salute e sicurezza di tutti i lavoratori la formazione e l’informazione degli stessi, la creazione di squadre per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze, la manutenzione di tutte le attrezzature antincendio, comprese la scelta delle persone che possiedono caratteristiche idonee per ricoprire i ruoli della sicurezza.

La creazione di una struttura con diverse figure che dialogano tra di loro su quanto è da svolgere per elevare i livelli di sicurezza, e mantenere adeguati gli standard stessi di sicurezza sui luoghi di lavoro si basa sul fatto che la formazione continua del lavoratore, lungo tutta la sua vita professionale, sia essenziale per poter mantenere vive e aggiornate le conoscenze nella persona e portare a un corretto comportamento da parte dello stesso al fine di valutare i rischi che potrebbe correre in questo contesto.

Decreti 2021

Le novità apportate dai tre decreti del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro di settembre del 2021 non sono altro che un ampliamento ed un logico sviluppo di quanto nato negli anni ’50, evoluto negli anni ‘90 e chiarito nel 2008: gli obiettivi posti dal decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo ‘98 sono diventati molto più puntuali e chiari nella loro esplicazione pratica.

Il documento si presenta come una guida pratica e di facile consultazione che di fatto svolge la funzione di manuale formativo e informativo con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro in merito alla valutazione e gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.

download L'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi. Prevenzione incendi luoghi di lavoro.
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Cambiamenti D lgs 81 con il DL 48/2023

Assocam Scuola Camerana dedicherà alcune ore di formazione, in modalità seminario, all’approfondimento sui cambiamenti del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza con il DL 48/2023, il giorno 06 Giugno 2023 dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

In particolare il focus del seminario verterà su le novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023 e le modifiche al Testo Unico di Salute e Sicurezza, fornendo una panoramica completa e dettagliata delle norme e delle disposizioni contenute nel documento. Analizzeremo inoltre gli impatti delle modifiche sulle imprese, i lavoratori e gli enti preposti alla vigilanza e alla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle conseguenze positive e negative delle nuove regole.

Interverranno:

  • Dott. Dogliotti Mauro – Docente esperto in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e ISO, Formatore INL iscritto all’albo dei Formatori Esterni specializzati in Sicurezza sui Luoghi Lavoro
  • Dott. Bertino Antonino – Segretario Regionale UNPISI Comitato del Piemonte (Associazione professionale nazionale per il profilo sanitario del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro)
  • Dott. Smania Paolo – Presidente Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione presso Ordine delle Professioni Sanitarie di Torino, Alessandria, Asti e Aosta

La partecipazione all’evento è gratuita e rilascerà dei crediti formativi per l’aggiornamento quinquennale RSPP e ASPP.

DL 48/2023 e D lgs 81. Cambiamenti D lgs 81 con il DL 48/2023  06 Giugno 2023 dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Assocam Scuola Camerana.


DL 48/2023 RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO ( CAPO III )

L’ intero capo terzo è dedicato al rafforzamento delle regole in materia di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi.:

• IL Decreto prevede l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative ( art. 17 ). Viene estesa la tutela assicurativa agli studenti in formazione e alternananza scuola-lavoro ( art. 18 );

• Modificando le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 viene previsto l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione rischi [ art. 14, lett. a) ] ;

• Viene introdotto l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza [ art. 14, lett. g) ].