Organizzazione della Prevenzione Aziendale

Organizzazione della Prevenzione Aziendale e Partecipazione dei Lavoratori nel D.Lgs. 81/2008.

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 rappresenta uno dei principali riferimenti normativi in Italia per la sicurezza sul lavoro. Conosciuto anche come Testo Unico sulla Sicurezza, il decreto stabilisce regole e misure volte a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un aspetto centrale del D.Lgs. 81/2008 è la promozione della prevenzione aziendale attraverso un sistema partecipativo che coinvolge direttamente sia i lavoratori che i loro rappresentanti.

L’Organizzazione della Prevenzione Aziendale

L’organizzazione della prevenzione aziendale prevista dal D.Lgs. 81/2008 mira a creare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro basato su:

1. Valutazione dei rischi: Il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e redigere un documento chiamato Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questo documento rappresenta la base per la pianificazione delle misure preventive e protettive.

2. Pianificazione delle misure di sicurezza: Sulla base del DVR, l’azienda deve pianificare e attuare le misure necessarie per prevenire incidenti e malattie professionali. Queste misure possono includere interventi tecnici (come la manutenzione delle macchine), l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e la formazione del personale.

3. Nomina delle figure responsabili: Il D.Lgs. 81/2008 identifica una serie di figure chiave nella gestione della sicurezza aziendale, tra cui:
– Datore di lavoro: Responsabile ultimo della sicurezza sul lavoro.
– Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Nomina obbligatoria, è colui che gestisce il sistema di prevenzione aziendale.
– Medico competente: Figura necessaria in alcune attività lavorative, è incaricato della sorveglianza sanitaria.
– Addetti alla gestione delle emergenze: Addetti alla gestione del pronto soccorso e delle emergenze antincendio.

Sistema di Partecipazione dei Lavoratori e dei Rappresentanti

Il D.Lgs. 81/2008 introduce un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella gestione della sicurezza aziendale. Questo sistema di partecipazione è fondamentale per garantire che le misure di prevenzione siano effettive e condivise.

1. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Una delle figure più rilevanti nel sistema partecipativo è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’RLS è eletto o designato dai lavoratori e ha il compito di rappresentare i loro interessi in materia di sicurezza. Le sue principali funzioni sono:

– Consultazione: L’RLS deve essere consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e all’organizzazione della sicurezza in azienda.
– Ispezioni e verifiche: L’RLS ha il diritto di effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza.
– Segnalazioni: Può segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo e richiedere interventi correttivi.

Il numero di RLS da nominare dipende dalle dimensioni dell’azienda. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista la designazione di un RLS territoriale o di comparto, mentre nelle imprese più grandi è eletto direttamente dai lavoratori.

2. Comitato per la Sicurezza

Nelle aziende di grandi dimensioni può essere istituito il Comitato per la Sicurezza, che coinvolge sia i rappresentanti dei lavoratori sia le figure aziendali preposte alla gestione della sicurezza, come il RSPP e il medico competente. Questo comitato ha il compito di monitorare l’efficacia delle misure di prevenzione e promuovere iniziative per migliorare le condizioni di lavoro.

3. Partecipazione attiva dei lavoratori

Un altro aspetto fondamentale del sistema di partecipazione è il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 prevede che i lavoratori partecipino in modo proattivo alla gestione della sicurezza attraverso:
– Segnalazione di rischi: I lavoratori sono invitati a segnalare qualsiasi situazione di rischio o pericolo che rilevano durante le loro attività lavorative.
– Formazione: Il decreto impone che i lavoratori siano adeguatamente formati in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare sulle procedure da seguire in caso di emergenza e sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

L’organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008 rappresentano un modello integrato per la gestione della sicurezza sul lavoro. Attraverso la collaborazione tra datore di lavoro, lavoratori e figure chiave come l’RLS, si crea un ambiente di lavoro più sicuro e consapevole, in cui la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è una responsabilità condivisa.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA LUOGHI DI LAVORO

Benessere, performance. La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro. INAIL 2023.

La qualità dell’aria in un luogo di lavoro rappresenta spesso uno degli elementi cardine in grado di assicurare o al contrario compromettere il benessere di chi vi opera.

Inoltre, se non adeguatamente controllata, essa può determinare condizioni che possono interferire con la normale attività con conseguenti impatti sulla produttività.

Quest’ultimo aspetto si manifesta sia sotto forma di un maggior numero di errori compiuti nello svolgimento di una determinata attività, sia sotto forma di una minor velocità, e di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell’esecuzione del compito.

La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno.


La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno.

Benché il d.lgs. 81/2008 fornisca indicazioni riguardo alla qualità dell’aria nell’Allegato IV “Luoghi di lavoro”, l’assenza di elementi quantitativi implica che qualsiasi valutazione in merito va realizzata facendo riferimento alla normativa tecnica. Tuttavia, al contrario di ciò che avviene in altri ambiti dell’igiene occupazionale, la normativa, sia nazionale che internazionale, non fornisce un quadro univoco e facilmente applicabile nelle molteplici realtà dei luoghi di lavoro.

La Direzione Regionale Inail della Campania, avvalendosi degli esperti del settore Certificazione, Verifica e Ricerca, della Direzione Ricerca-DIT e dell’Università del Molise, ha voluto realizzare questo quaderno per fornire ai datori di lavoro, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e a tutti coloro che si occupano di prevenzione, un momento di sintesi sulle attuali conoscenze e permettere loro di valutare nel migliore dei modi l’accettabilità della qualità dell’aria presente nei luoghi di lavoro, mettendoli così in grado di realizzare, se necessario, le migliori azioni correttive.

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D lgs 81 EDIZIONE NOVEMBRE 2023

Edizione Novembre 2023. Novità in questa versione del d lgs 81 2008 VERSIONE CURATA E AGGIORNATA DAGLI INGG. AMATO E DI FIORE.

  • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
  • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
  • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
  • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).
Edizione Novembre 2023. Novità in questa versione del d lgs 81 2008 VERSIONE CURATA E AGGIORNATA DAGLI INGG. AMATO E DI FIORE.
D lgs 81

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

BIOMARCATORI URINARI DI STRESS OSSIDATIVO E IL LORO RUOLO NEL BIOMONITORAGGIO DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

INAIL 2023

I ROS (Reactive Oxygen Species) e l’RNS (Reactive Nitrogen Species) causano danni ossidativi alle biomolecole quali acidi nucleici, lipidi e proteine.

INTRODUZIONE

L’esposizione umana all’inquinamento atmosferico, ad agenti chimici pericolosi, radiazioni, alcuni stili di vita (abitudine al fumo, consumo di alcool e squilibri nutrizionali) e lo stato di salute (invecchiamento, infiammazione cronica, condizione patologica, uso di farmaci e radioterapia) possono dar luogo a modificazioni ossidative delle basi degli acidi nucleici (DNA e RNA) generate da specie reattive dell’ossigeno (reactive oxygen species – ROS), e a modificazioni delle proteine, generate da specie reattive dell’azoto (reactive nitrogen species – RNS).

ROS e RNS

ROS e RNS sono associate all’invecchiamento cellulare, a malattie degenerative, cardiovascolari, diabete e malattie tumorali, per la loro capacità di danneggiare macromolecole biologiche come DNA e RNA, proteine e lipidi alterando il metabolismo e la vitalità cellulare fino a indurre morte cellulare per necrosi o apoptosi, e causando un danno tissutale di tipo infiammatorio.

STRESS OSSIDATIVO

Lo ‘stress ossidativo’ è determinato da uno squilibrio tra la produzione di ROS e di RNS e la capacità di difesa antiossidante e di riparazione del danno ossidativo da parte di un sistema biologico, che si traduce in un insieme di alterazioni nelle macromolecole biologiche, nelle cellule e nei tessuti.

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Il fact sheet rappresenta un utile compendio nella fase di formazione/informazione, prevista dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., evidenziando l’importanza del ricorso alle idonee misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori professionalmente esposti in tutte le fasi di utilizzo delle suddette sostanze.

Piano Mirato di Prevenzione

I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese: metodi, strumenti ed esperienze territoriali

INAIL 2022

Nella Strategia europea 2014 – 2020 sono illustrate le sfide fondamentali in materia di salute e sicurezza comuni tra tutti i paesi dell’UE.

Tale strategia ha individuato gli obiettivi e le azioni per rafforzare la capacità delle micro e piccole imprese nel mettere in atto misure per il controllo e la gestione dei rischi; migliorare la prevenzione delle malattie professionali affrontando i rischi attuali ed emergenti; far fronte al cambiamento demografico e all’impatto di questo sul mondo del lavoro.

L’approccio definito in ambito europeo si incardina nel contesto normativo italiano, dove il d.lgs. 81/2008 e il Piano nazionale di prevenzione (PNP) delineano la competenza delle istituzioni anche verso interventi che forniscano supporto alle aziende e indirizzi per le attività di prevenzione a livello regionale, locale e territoriale.

In linea con le indicazioni dei precedenti PNP, viene ribadita la necessità di sviluppare un’alleanza tra tutti gli attori coinvolti nella salute e sicurezza dei lavoratori ai fini di un’adeguata valutazione e gestione dei rischi.

Inoltre, l’attuale Piano configura il riconoscimento della salute quale processo complesso e dinamico che implica interdipendenza tra fattori e determinanti personali, socioeconomici e ambientali.

A tale scopo, si sottolinea l’importanza della collaborazione intersettoriale e della cooperazione in ambito istituzionale e scientifico attraverso la condivisione dei dati sia per le valutazioni epidemiologiche sia per la ricerca di soluzioni efficaci e la messa a punto di interventi mirati di prevenzione.

In merito all’attività di vigilanza, un chiaro obiettivo è quello di migliorarne la qualità e l’omogeneità anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di strumenti di enforcement quali l’audit, l’adozione di programmi e accordi, le metodologie di controllo orientate a settori/rischi specifici.

In tal senso, l’approccio di tipo proattivo da parte degli organi istituzionali riconosce nel Piano mirato di prevenzione lo strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di vigilanza e di assistenza alle imprese.

Il piano mirato, infatti, si configura come un modello territoriale partecipativo nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, da attivare nelle Regioni da parte dei Servizi di prevenzione delle Asl secondo lo standard di riferimento contenuto nel PNP 2020 – 2025 e approfondito nel presente lavoro.

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Sorveglianza sanitaria eccezionale proroga

Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini

Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

>> Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021

fonte inail.it

FMEA

Applicazione F.M.E.A. – Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008

FMEA

FMEALa FMEA (o Analisi dei modi e degli effetti dei guasti, dall’inglese Failure Mode and Effect Analysis) è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità  di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema.

Generalmente l’analisi è eseguita preventivamente e quindi si basa su considerazioni teoriche e non sperimentali.

Oggi la FMEA è applicata nei più disparati settori manifatturieri, per la sua dimostrata validità  e applicabilità , soprattutto nell’ambito della metodologia Six Sigma orientata al miglioramento della Process Capability.

I VANTAGGI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA FMEA

Attraverso l’applicazione della metodologia FMEA è possibile:
– Individuare preventivamente i potenziali modi di guasto che possono verificarsi durante la produzione, la consegna e l’utilizzo del prodotto.
– Determinare le cause dei modi di guasto riferite sia al processo di progettazione che di produzione/consegna del prodotto.
– Valutare gli effetti dei modi di guasto in ottica di soddisfacimento dei bisogni del cliente (esterno/interno).
– Quantificare il gli indici di rischio e stabilire le priorità  di intervento per eliminare alla radice le cause dei modi di guasto individuati e/o migliorare i sistemi di controllo.
– Identificare le opportune azioni correttive/preventive (a livello di progetto, produzione, utilizzo del prodotto) e valutarne l’impatto complessivo sugli indici di rischio.
Applicazione F.M.E.A. – Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/2008

Algoritmi tipici nella Stima del Rischio

Generalmente la stima e valutazione del rischio viene effettuata con algoritmi del tipo: R = P x D
Dove: R = Rischio (Eventualità  di subire un danno connesso a circostanze più o meno prevedibili) P = Probabilità  di accadimento dell’evento D = Danno

L’approccio P x D, pur se corretto, presenta alcuni limiti, in particolare:
– poca chiarezza nella distinzione dei punteggi che producono uno stesso rischio R (es. 1×4 e 4×1);
– non permette di distinguere se la valutazione sia riferita alle misure di prevenzione già  attuate o ancora da attuare.

Esistono anche altri strumenti per la realizzazione dell’analisi dei rischi.

Un modo di valutazione dei rischi è quello di aggiungere un parametro all’approccio P x D che può risolvere tali questioni, utilizzando i metodi di affidabilità  F.M.E.A. / F.M.E.C.A.
F.M.E.A. Failure mode and effect analysis – Analisi dei modi di guasto/errore e dei loro effetti
F.M.E.C.A Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis – Analisi dei modi, degli effetti e della criticità  dei guasti

Con le metodologie F.M.E.A. / F.M.E.C.A., si aggiunge, all’algoritmo R = P x D,”  il parametro “Efficacia”:
1. Gravità 
2. Probabilità 
3. Efficacia

La FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, Analisi dei modi e degli effetti dei guasti) è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità  di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema.

Generalmente (ma non necessariamente) l’analisi è eseguita preventivamente e quindi si basa su considerazioni teoriche e non sperimentali, inoltre:
– È una tecnica di tipo previsionale cui è collegato il concetto di affidabilità ;
– È utilizzata per identificare le vulnerabilità  dei processi;
– È elaborata attraverso la partecipazione di un Gruppo di Lavoro multidisciplinare nominato ad hoc per lo studio del problema.