D lgs 81 LUGLIO 2023

Nuova versione del D. Lgs 81 Versione aggiornata a Luglio 2023 salute e sicurezza sul lavoro curata da e Fernando Di Fiore.

Novità in questa versione D lgs 81 LUGLIO 2023:

Inserito un commento personale ai punti 1.1.1 lett. i), 3.1.1 e 3.2.2 dell’Allegato XV riguardo gli obblighi di redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSS);
Corretto un refuso al punto 4.2.3.5 dell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021.
Inserita la Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC avente ad oggetto: Chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi;
Inserita la nota INL del 17/06/2022 prot. n. 3687 avente ad oggetto: Quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili;
Inserita la nota INL del 24/01/2023 prot. n. 162 avente ad oggetto: D.lgs. n. 81/2008 – adozione provvedimento di sospensione e microimpresa – richiesta parere;
Inserita la lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642 avente ad oggetto: art. 14, comma 16, D.lgs. n. 81/2008 – decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale;
Inserita la nota INL del 14/04/2023 prot. n. 2573 avente ad oggetto: Quesito in materia di ponteggi – Riscontro;
Sostituito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 – Undicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
Sostituito il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 giugno 2023 – Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO);
Inseriti gli interpelli n. 1 del 01/02/2023, n. 2 del 14/03/2023, n. 3 del 12/06/2023 e n. 4 del 26/06/2023;
Inserita la nota del 13/07/2023, prot. n. 5056 avente ad oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.
Inserite le modifiche agli articoli 18, 21, 25, 37, 71, 72, 73, 87 e 98 come disposto dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153);


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D lgs 81 aggiornato a Gennaio 2022

REV. GENNAIO 2022

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT,  WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATTIVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL’USO DEL PRESENTE TESTO.

AGGIORNAMENTI VERSIONE “GENNAIO 2022”
Novità in questa versione:
▪ Inserita nota e piè pagina all’art. 5, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44;
▪ Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
▪ Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
▪ Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
▪ Modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
▪ Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
▪ Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione;
▪ Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del D.lgs. 81/2008;
▪ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 – Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO); …

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Fernando Di Fiore

Gianfranco Amato

Modifiche Dlgs81, Lavorare da casa, ISO / PAS 45005

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 6 del 17 Febbraio 2021, Modifiche Dlgs81, Lavorare da casa, ISO / PAS 45005.

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Modifiche allegati XLII e XLIII D lgs 81

Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del

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Salute sul lavoro e gestione della sicurezza. Linee guida generali per lavorare in sicurezza durante la pandemia COVID-19. A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Febbraio 2021

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Newsletter 5 del 9 Febbraio 2021, Direttiva Macchine, certificazione delle competenze, incendio ed esplosione. Leggi

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Newsletter 6 del 17 Febbraio 2021

Modifiche allegati XLII e XLIII D lgs 81

Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e dalla direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, gli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze del settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.”

Allegato XLII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

Produzione di auramina con il metodo Michler.

I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.

Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.

Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.

Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

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Modifiche allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008.

Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983.

Art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81 2008

 

In merito all’art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009 che così recita: “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” si formulano i seguenti quesiti:

” 1) cosa si intende per adeguata formazione?
” 2) si riferisce agli anni di esperienza nello specifico settore ?
” 3) quanti anni minimi di esperienza devono essere considerati?

RISPOSTA

Intanto si premette che la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dirigenti e dei preposti era stata già  prevista dal D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell’art. 15 comma 1 lettera o) di tale decreto legislativo, infatti, una informazione ed una formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti era stata già  indicata fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione dei preposti in particolare lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 37 comma 7 aveva disposto che questi ricevessero a cura del datore di lavoro ed in azienda un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro precisando altresì che i contenuti di questa formazione comprendessero la:

a) individuazione dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Dal D. Lgs. n. 81/2008 però non sono state fornite particolari indicazioni né sulla durata né sulle modalità  della formazione dei preposti. Per quanto riguarda poi la formazione dei dirigenti lo stesso decreto legislativo, benché questa fosse prevista nell’art. 15, non ha fornito elemento alcuno ma si prevede che ciò sarà  fatto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quale con l’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è stata già  deputata dal legislatore a fissare, in sostituzione di quanto indicato nel D. M. 16/1/1997, sia la nuova durata che i nuovi contenuti minimi e le nuove modalità  della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sia dei datori di lavoro (art. 34 commi 2 e 3) che dei lavoratori (art. 37 comma 2), cosa del resto sarebbe già  dovuta avvenire dato che a tale Conferenza è stato concesso dal D. Lgs. n. 81/2008 il termine già  trascorso di dodici mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 15/5/2009).

Quanto sopra analogamente del resto a quanto è stato fatto per gli addetti ed il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione con gli accordi del”  26/1/2006 e del 5/10/2006 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 195/2003.

In merito alla formazione dei preposti vengono riportate delle indicazioni di massima ed orientative circa la durata della loro formazione in attesa che venissero fornite dall’organismo competente delle regole specifiche.

Con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 81/2008, contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009, ora, l’art. 37 relativo alla formazione dei lavoratori, nel confermare che la formazione deve essere adeguata, e con tale temine deve intendersi ovviamente che la stessa sia corrispondente sia al settore di attività  che ai rischi in esso presenti, ha esplicitamente inserito oltre all’obbligo della formazione dei preposti anche quello della formazione dei dirigenti. Con la stessa modifica, inoltre, essendo stata abrogata la espressione “in azienda” che compariva nel testo originario, è stata eliminata altresì la condizione che la formazione dovesse essere effettuata in azienda ed è stato aggiunto invece con il comma 7-bis che la stessa potesse essere svolta anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Ing Porreca Gerardo