Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 2/2025, esaminando la richiesta della Regione Siciliana

Interpello n. 2/2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 2/2025, esaminando la richiesta della Regione Siciliana relativa alla qualificazione dei luoghi utilizzati durante la campagna antincendio boschivo (AIB) ai fini dell’applicazione del Titolo II “Luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/08.

Alla fine di questo articolo è possibile scaricare il documento completo dell’Interpello n. 2/2025 “Richiesta di parere in merito all’applicazione del Titolo — II LUOGO DI LAVORO nell’esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”.

IL QUESITO PRESENTATO DALLA REGIONE SICILIANA: LE POSTAZIONI AIB SONO “LUOGHI DI LAVORO”?

La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ha chiesto alla Commissione di chiarire se nell’ambito delle attività AIBle postazioni, le aree presidiate e i punti di osservazione AIB debbano essere considerati “luoghi di lavoro” ai sensi dell’Art. 62 del D. Lgs. 81/08 oppure se ricada l’esclusione prevista per campi, boschi e terreni facenti parte di azienda agricola o forestale.

Il Corpo Forestale ha inoltre precisato che i lavoratori impiegati nella campagna AIB sono lavoratori stagionali forestali inquadrati come lavoratori agricoli appartenenti agli elenchi dei lavoratori forestali, con rapporto giuridico inquadrato nell’ambito dell’azienda agricola regionale.

La qualificazione o meno di tali postazioni come “luoghi di lavoro” incide infatti sull’applicazione degli obblighi strutturali, igienici e impiantistici dell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”, che presentano caratteristiche diverse rispetto alle misure operative previste dal Titolo I.

LA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: NON TUTTI GLI SPAZI AIB SONO “LUOGHI DI LAVORO”

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro spiega che la corretta interpretazione dell’Art. 62 richiede di distinguere terreni agricolo-forestali da pertinenze aziendali chiarendo tre punti fondamentali:

  1. L’esclusione di cui all’art. 62, comma 2, lett. d-bis) del D.Lgs. 81/08: il Titolo II non si applica a campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Questo significa che i terreni esterni non edificati in cui si svolgono attività agricole o forestali (tra cui rientra l’attività AIB) non sono considerati luoghi di lavoro.
  2. Il criterio interpretativo della Cassazione Penale: la Commissione richiama la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 49459, per definire chiaramente il confine applicativo del Titolo II secondo il quale:
    – non sono luoghi di lavoro i terreni esterni dove si svolge l’attività agricola/forestale;
    – sono invece luoghi di lavoro le pertinenze dell’azienda (aree edificate, magazzini, depositi, zone di carico/scarico, strutture connesse).
  3. L’art. 2135 c.c.: qualifica l’imprenditore agricolo e distingue le attività agricole principali da quelle connesse.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Interpello n. 2/2025, esaminando la richiesta della Regione Siciliana
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