Interpello n. 4 2024 il preposto
Nuovi chiarimenti sulla figura del preposto sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con l’ interpello n. 4/2024.
Come ribadito già in altre occasioni , il preposto è quella figura che sovraintende l’attività lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute e esercitando un funzionale potere di iniziativa per fare rispettare tutte le cautele previste, in ragione delle competenze professionali acquisite e nei limiti dei poteri gerarchici che gli derivano dalla natura dell’incarico che gli è stato conferito.
In considerazione del ruolo primario assunto nella verifica della funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la Camera di Commercio di Modena ha avanzato la propria richiesta di chiarimenti in merito a tale figura nell’ambito di attività svolte in appalto e sub appalto, a seguito della novella legislativa al TU in materia di salute e sicurezza prevista dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del DL 21 ottobre 2021, n. 146.
Tre i quesiti posti:
1. In un’attività in appalto, è obbligatorio che ci sia sempre un preposto, anche quando la stessa è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza?
2. In un’attività in appalto, il preposto deve essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente o può essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non necessariamente si reca presso l’azienda committente?
3. Se l’attività in appalto, svolta da un unico lavoratore, deve essere individuato obbligatoriamente un preposto?
Tenuto conto della modesta complessità organizzativa sottintesa al primo e terzo quesito, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha ribadito quanto già rappresentato con l’interpello n. 5/2023. In quell’occasione era stato chiarito che “ …dal combinato disposto della normativa vigente in materia, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, sussistendo sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico funzionali “. Vista la peculiarità e l’importanza del ruolo del preposto, la Commissione conclude che :
- E’ sempre obbligatoria l’individuazione da parte dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori del preposto e la sua comunicazione al datore di lavoro committente ;
- La scelta del preposto deve ricadere solo su personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione quest’ultima che, in riferimento al secondo quesito, non sembra potersi rivenire se non in presenza quando il responsabile di commessa si reca presso il luogo dove si svolgono le attività. Diverse soluzioni possono essere prospettate solo dopo un’attenta analisi e valutazione degli assetti aziendali.
La stessa Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il Legislatore, in alcuni casi puntualmente individuati dalla norma, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
Va da sé che al di fuori di questi casi specifici contemplati dalla normativa, la necessità che un preposto dell’azienda appaltatrice sia presente nel momento in cui avviene il compimento di un’opera o di un servizio, non potrà che discendere dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente organizzazione del lavoro che l’azienda si è data per tutelare i lavoratori da quegli stessi rischi.
E’ bene a tal proposito chiarire – in aggiunta a quanto chiarito dal Ministero – che non esiste fonte normativa alcuna, che specifichi in via generale, la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso ogni singolo luogo in cui i lavoratori dell’azienda svolgono lavorazioni in regime di appalto o di subappalto.
A tal riguardo si è espressa da tempo anche la giurisprudenza che ha sottolineato il fatto che: “compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro” (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987).
Laddove invece la presenza di un preposto dell’appaltatore, fosse ritenuta necessaria al fine di contenere rischi interferenziali, tale scelta non potrà che scaturire nel quadro della cooperazione e del coordinamento che coinvolge la parte committente e appaltatrice e precede l’inizio dei lavori. In quest’ultimo caso la presenza di uno o più preposti, potrà senz’altro essere indicata, nel DUVRI o nel PSC, tra i cosiddetti costi della sicurezza da interferenze (che come noto debbono essere esplicitati a pena di nullità del contratto).
L’ interpello rappresenta dunque un tentativo di rafforzare il ruolo del preposto nel complesso sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fonte : Min. Lavoro