Comunità energetiche, Educazione Digitale, preposto, Circolare INL

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 26 del 23 Luglio 2025.

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PortaleConsulenti.it lancia il suo Canale WhatsApp

Un Nuovo Strumento per rimane informato.

Siamo entusiasti di annunciare il lancio del nostro nuovo Canale WhatsApp ANONIMO dedicato a tutti i professionisti che operano nel settore della sicurezza e salute sul lavoro, ambiente, qualità, HACCP, formazione, E-learning, etc.

Con questo nuovo strumento, PortaleConsulenti.it intende offrire un canale diretto e rapido per fornire aggiornamenti costantinotizie rilevantinovità normative e contenuti formativi a chiunque sia coinvolto in questi ambiti cruciali. Il nostro obiettivo è semplificare l’accesso a informazioni tempestive e utili per supportare l’aggiornamento e la crescita professionale dei nostri iscritti.… LEGGI TUTTO


Riconoscimento crediti aggiuntivi. Circolare INL n. 288

Il D.M. n. 132/2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e … LEGGI TUTTO


PNRR, Comunità energetiche e autoconsumo

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 178 del 11 giugno 2025, recante l’elenco dei soggetti ammessi al finanziamento nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità …LEGGI TUTTO


Progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione

Prosegue l’attività di diffusione delle competenze digitali di base per i disoccupati coinvolti nel Programma GOL attraverso il progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione. Che cos’è EDO? EDO – Educazione Digitale …LEGGI TUTTO


Salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

Ai fini della caratterizzazione del settore “Seveso” da un punto di vista infortunistico, è stata messa a punto una specifica metodologia per aggregare i dati provenienti da diverse fonti e … LEGGI TUTTO


Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto

Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. NOTA INL In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare … LEGGI TUTTO


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Incentivi all’assunzione in favore delle imprese

Le risorse finanziarie disponibili per la misura di incentivazione sono pari a € 50.000.000, a valere sulle risorse del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 Priorità Occupazione e Occupazione Giovanile – Obiettivo Specifico …LEGGI TUTTO


Norme ISO, Credito d’imposta, Smart DPI, MMC

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 25 del 15 Luglio 2025. Norme ISO, Credito d’imposta, Smart DPI, MMC, D.lgs. n. 151/2001. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, …LEGGI TUTTO


OT23 2026, D lgs 81 2025, Bandi, Patente a Crediti

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 24 del 8 Luglio 2025 OT23 2026, D lgs 81 2025, Bandi, Patente a Crediti. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, …LEGGI TUTTO


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Comunità energetiche, Educazione Digitale, preposto, Circolare INL.

Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto

Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. NOTA INL

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.

Per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’art. 2, comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 81/2008. , gli obblighi attribuiti a tale figura dall’art. 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (art. 37, comma 7, del d. lgs. n. 81/2008). Inoltre, costituiscono norma generale sia l’art. 18, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” sia l’art. 28 comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”. Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto.

Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, si rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo  svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto. Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025
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Interpello n. 6/ 2024 preposto

Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale. Interpello n. 6/ 2024. Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:
“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo StatoRegioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…..

La Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che,sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

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Interpello n. 6/ 2024 preposto. Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale
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Interpello n. 4 2024 il preposto

Nuovi chiarimenti sulla figura del preposto sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con l’ interpello n. 4/2024.

Come ribadito già in altre occasioni , il preposto è quella figura che sovraintende l’attività lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute e esercitando un funzionale potere di iniziativa per fare rispettare tutte le cautele previste, in ragione delle competenze professionali acquisite e nei limiti dei poteri gerarchici che gli derivano dalla natura dell’incarico che gli è stato conferito.

In considerazione del ruolo primario assunto nella verifica della funzionalità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la Camera di Commercio di Modena ha avanzato la propria richiesta di chiarimenti in merito a tale figura nell’ambito di attività svolte in appalto e sub appalto,  a seguito della novella legislativa al TU in materia di salute e sicurezza prevista dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del DL 21 ottobre 2021, n. 146.

Tre i quesiti posti:

1. In un’attività in appalto, è obbligatorio che ci sia sempre un preposto, anche quando la stessa è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza?

2. In un’attività in appalto, il preposto deve essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente o può essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non necessariamente si reca presso l’azienda committente?

3. Se l’attività in appalto, svolta da un unico lavoratore, deve essere individuato obbligatoriamente un preposto?

Tenuto conto della modesta complessità organizzativa sottintesa al primo e terzo quesito, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha ribadito quanto già rappresentato con l’interpello n. 5/2023. In quell’occasione era stato chiarito che  “ …dal combinato disposto della normativa vigente in materia, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, sussistendo sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico funzionali “. Vista la peculiarità e l’importanza del ruolo del preposto, la Commissione conclude che :

  • E’ sempre obbligatoria l’individuazione da parte dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori del preposto e la sua comunicazione al datore di lavoro committente ;
  • La scelta del preposto deve ricadere solo su personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione quest’ultima che, in riferimento al secondo quesito, non sembra potersi rivenire se non in presenza quando il responsabile di commessa si reca presso il luogo dove si svolgono le attività. Diverse soluzioni possono essere prospettate solo dopo un’attenta analisi e valutazione degli assetti aziendali.

La stessa Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il Legislatore, in alcuni casi puntualmente individuati dalla norma, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Va da sé che al di fuori di questi casi specifici contemplati dalla normativa, la necessità che un preposto dell’azienda appaltatrice sia presente nel momento in cui avviene il compimento di un’opera o di un servizio, non potrà che discendere dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente organizzazione del lavoro che l’azienda si è data per tutelare i lavoratori da quegli stessi rischi.

E’ bene a tal proposito chiarire – in aggiunta a quanto chiarito dal Ministero –  che non esiste fonte normativa alcuna, che specifichi in via generale, la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso ogni singolo luogo in cui i lavoratori dell’azienda svolgono lavorazioni in regime di appalto o di subappalto.

A tal riguardo si è espressa da tempo anche la giurisprudenza che ha sottolineato il fatto che: “compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro” (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987).

Laddove invece la presenza di un preposto dell’appaltatore, fosse ritenuta necessaria al fine di contenere rischi interferenziali, tale scelta non potrà che scaturire nel quadro della cooperazione e del coordinamento che coinvolge la parte committente e appaltatrice e precede l’inizio dei lavori. In quest’ultimo caso la presenza di uno o più preposti, potrà senz’altro essere indicata, nel DUVRI o nel PSC, tra i cosiddetti costi della sicurezza da interferenze (che come noto debbono essere esplicitati a pena di nullità del contratto).

L’ interpello rappresenta dunque un tentativo di rafforzare il ruolo del preposto nel complesso sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fonte : Min. Lavoro


Interpello n. 4 2024 il preposto. Nuovi chiarimenti sulla figura del preposto sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con l’ interpello
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Interpello n. 5/ 2023 preposto

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).  Individuazione del preposto.

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;

Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione

Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro

Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.


La Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

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Interpello n. 5/ 2023 preposto. Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Individuazione del preposto.
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Chi è il preposto e cosa fa?

E’ una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”, cioè: sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.
Quali sono i 3 principali obblighi.
I preposti devono vigilare, verificare, sovrintendere, informare, segnalare e fare formazione!