RLS e CSP, il chiarimento del Ministero del Lavoro

RLS e Coordinatore per la Sicurezza: quando gli incarichi sono incompatibili secondo il Ministero del Lavoro.

RLS e CSP, il chiarimento del Ministero del Lavoro

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può svolgere contemporaneamente anche il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)? A fare chiarezza è la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’Interpello n. 4/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026. interpello-4-del-24092026

Il quesito è stato presentato da FILCA CISL, che ha chiesto se la contemporanea attribuzione dei due incarichi allo stesso lavoratore dipendente della medesima azienda sia compatibile con il D.Lgs. 81/2008, in particolare rispetto ai principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli. interpello-4-del-24092026

Cosa prevede il Testo Unico sulla sicurezza

Il documento ricorda innanzitutto il ruolo del RLS, definito dal D.Lgs. 81/2008 come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Tra le sue attribuzioni rientrano la consultazione sulla valutazione dei rischi, l’accesso alla documentazione aziendale e la formulazione di proposte sulle attività di prevenzione. interpello-4-del-24092026

La normativa prevede già espressamente un caso di incompatibilità: l’esercizio delle funzioni di RLS non è compatibile con la nomina a responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP o ASPP). interpello-4-del-24092026

Per quanto riguarda invece il CSP, l’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, durante la progettazione dell’opera, il coordinatore deve tra l’altro redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera. interpello-4-del-24092026

Quando RLS e CSP diventano incompatibili

La Commissione precisa che non esiste una previsione normativa che vieti in modo assoluto il cumulo dei due incarichi.

L’incompatibilità può però emergere in una situazione specifica: quando la società per cui lavora il soggetto opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, con propri lavoratori. interpello-4-del-24092026

In questo caso, infatti, lo stesso soggetto si troverebbe da un lato ad avere assunto, come CSP, determinate scelte progettuali in materia di sicurezza e, dall’altro, a esercitare come RLS le proprie prerogative di rappresentanza nei confronti dei lavoratori presenti nel cantiere.

Secondo la Commissione, questa sovrapposizione potrebbe compromettere l’autonomia di giudizio del RLS e incidere sui requisiti di indipendenza e imparzialità necessari allo svolgimento delle sue funzioni. interpello-4-del-24092026

Il nodo del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Un ulteriore elemento riguarda il PSC.

L’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. interpello-4-del-24092026

Secondo la Commissione, questa disposizione presuppone una distinzione chiara tra chi viene consultato, cioè il RLS, e chi ha elaborato il PSC in fase di progettazione. Se le due funzioni coincidessero, tale separazione verrebbe meno, con possibili conseguenze sull’indipendenza del rappresentante dei lavoratori. interpello-4-del-24092026

RLS e CSP: cosa cambia per aziende e cantieri

Il principio espresso nell’Interpello n. 4/2026 è quindi circoscritto: RLS e CSP non sono automaticamente incompatibili in ogni situazione.

Il problema sorge quando il lavoratore che ricopre entrambi gli incarichi appartiene a una società che partecipa direttamente all’esecuzione dei lavori in cantiere con propri dipendenti. In tale scenario il cumulo dei ruoli può determinare un conflitto rispetto alle esigenze di autonomia, indipendenza e imparzialità che caratterizzano la funzione del RLS.

Per imprese, committenti e professionisti della sicurezza, il chiarimento rappresenta quindi un elemento da considerare con particolare attenzione nella distribuzione degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

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RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: Interpello 2/2026

RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: attenzione alla commistione dei ruoli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2/2026, ha affrontato il tema della compatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il quesito è stato sottoposto dalla Regione Toscana e riguarda, in particolare, la possibilità che un lavoratore interno a una Azienda Sanitaria Locale svolga contemporaneamente il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell’ambito del Dipartimento della Prevenzione della stessa Azienda.

Il ruolo del RLS secondo il D.Lgs. 81/2008

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura centrale nel sistema aziendale di prevenzione.

L’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le modalità di elezione o designazione dell’RLS, mentre l’articolo 50 ne individua le principali attribuzioni.

Tra queste rientrano funzioni di carattere consultivo, partecipativo e propositivo, oltre alla possibilità di ricevere informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e di rivolgersi alle autorità competenti quando ritenga inadeguate le misure adottate a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Commissione sottolinea quindi che l’RLS rappresenta una figura interna al sistema di prevenzione aziendale e costituisce un interlocutore degli stessi organi di vigilanza, potendo anche sollecitarne l’intervento.

Le funzioni dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Differente è la posizione del personale dell’organo di vigilanza in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Il Codice di procedura penale attribuisce alla polizia giudiziaria compiti quali l’acquisizione delle notizie di reato, la prevenzione di ulteriori conseguenze del reato, la ricerca degli autori e la raccolta delle fonti di prova.

Il personale dell’organo di vigilanza esercita pertanto, secondo la Commissione, funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, che devono essere svolte in posizione di terzietà e nell’ambito delle attribuzioni previste dalla legge.

RLS e UPG nella stessa struttura: cosa dice l’Interpello 2/2026

Il passaggio centrale dell’Interpello riguarda proprio la sovrapposizione delle due funzioni.

Secondo la Commissione per gli interpelli, quando il RLS svolge contemporaneamente anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza all’interno della medesima struttura, può determinarsi una commistione di ruoli.

La motivazione deriva dalla differente natura delle due funzioni.

Da una parte, l’RLS rappresenta i lavoratori e partecipa al sistema aziendale di prevenzione; dall’altra, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita funzioni di controllo e accertamento che richiedono indipendenza e terzietà.

Per la Commissione, i due ruoli presentano quindi finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili. L’eventuale coincidenza delle funzioni in capo alla stessa persona deve essere valutata alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.

Non viene dichiarata un’incompatibilità automatica

È importante evidenziare che l’Interpello non formula, in termini generali, una dichiarazione di incompatibilità assoluta tra le due qualifiche.

La Commissione precisa infatti che, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, è chiamata a fornire chiarimenti su questioni di carattere generale relative all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza e non a pronunciarsi su singole fattispecie concrete.

Il principio espresso è però significativo: la contemporanea attribuzione dei due ruoli, soprattutto all’interno della stessa struttura sottoposta al sistema di vigilanza, deve essere attentamente valutata per evitare sovrapposizioni tra attività di rappresentanza dei lavoratori e funzioni pubblicistiche di controllo.

Cosa cambia per aziende sanitarie e amministrazioni

L’Interpello n. 2/2026 rappresenta un’indicazione rilevante soprattutto per ASL, enti pubblici e strutture nelle quali operano lavoratori dotati anche di funzioni ispettive o di polizia giudiziaria.

In sede di attribuzione degli incarichi sarà opportuno verificare che:

  • siano garantite l’imparzialità e la terzietà delle funzioni di vigilanza;
  • non si producano sovrapposizioni tra la rappresentanza dei lavoratori e le attività di controllo;
  • sia assicurata una corretta separazione delle responsabilità;
  • eventuali situazioni concrete siano valutate alla luce dell’organizzazione interna e delle funzioni effettivamente esercitate.

L’Interpello n. 2/2026 del Ministero del Lavoro evidenzia il rischio di commistione tra il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza della medesima struttura.

Le due figure perseguono infatti finalità differenti: l’RLS rappresenta i lavoratori nell’ambito del sistema aziendale di prevenzione, mentre l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento.

La sovrapposizione dei ruoli deve pertanto essere valutata nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà e separazione delle funzioni.


L’Interpello n. 2/2026 del Ministero del Lavoro evidenzia il rischio di commistione tra il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente all’organo di vigilanza della medesima struttura.
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Inchiesta-RLS ruolo dei RLS

Inchiesta-RLS – indagine campionaria sul ruolo dei RLS a livello aziendale, territoriale e di sito produttivo. Prime evidenze. INAIL 2026

La ricerca, coordinata dal Politecnico di Milano, con Fondazione Di Vittorio, IAL, EU.R.E.S. e il coinvolgimento di Cgil, Cisl e Uil nazionali, mira a costruire un sistema di conoscenze sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e sul contributo ai sistemi di prevenzione. L’indagine approfondisce attività svolte, relazioni con gli altri attori e fattori che influenzano l’efficacia dell’azione rappresentativa, considerando anche le trasformazioni organizzative e tecnologiche contemporanee. In quest’ottica, la partecipazione dei lavoratori viene considerata sia nella sua forma diretta sia mediata dalla rappresentanza, come componenti complementari dei modelli di prevenzione partecipata.

Sicurezza sul lavoro, l’indagine Inail sul ruolo degli RLS: partecipazione ancora disomogenea nelle imprese

Le prime evidenze del progetto “Inchiesta-RLS” mostrano un sistema polarizzato: il 36% delle aziende adotta un modello virtuoso, mentre nel 38% dei casi la prevenzione risulta poco matura e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori resta limitato. Stress lavoro-correlato e rischi ergonomici tra le principali criticità segnalate.

L’Inail ha pubblicato le prime evidenze dell’indagine campionaria dedicata al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale, territoriale e di sito produttivo.

Il progetto, coordinato dal Politecnico di Milano e realizzato con Fondazione Di Vittorio, Ial Nazionale, Eures e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, analizza il contributo di RLS, RLST e RLSSP al miglioramento dei sistemi di prevenzione e delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Un sistema diviso tra modelli virtuosi e situazioni bloccate

L’indagine quantitativa ha coinvolto 1.024 RLS aziendali attivi in imprese private e istituzioni pubbliche con almeno dieci addetti.

Dai risultati emerge una situazione fortemente differenziata:

  • il 36% delle aziende presenta un modello definito “virtuoso”, caratterizzato da sistemi di prevenzione maturi e da un’elevata partecipazione degli RLS;
  • il 38% rientra invece in un modello “bloccato”, con una bassa maturità dei sistemi di prevenzione e uno scarso coinvolgimento dei rappresentanti;
  • il 15% mostra un modello “incompiuto”, nel quale la partecipazione del RLS è elevata, ma il sistema aziendale di prevenzione è ancora poco strutturato;
  • il 10,5% presenta un modello “divergente”, con sistemi organizzativi maturi ma una partecipazione limitata degli RLS.

Lo studio evidenzia inoltre che il coinvolgimento dei rappresentanti nella valutazione dei rischi è spesso ancora superficiale o tardivo e riguarda circa la metà delle imprese analizzate.

Stress e rischi ergonomici al primo posto

Tra i rischi maggiormente percepiti dagli RLS figura lo stress lavoro-correlato, seguito dai rischi biomeccanici ed ergonomici e dai rischi fisici.

La percezione cresce soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni e nei settori caratterizzati da una maggiore complessità organizzativa, come sanità, trasporti e attività finanziarie.

Secondo l’indagine, la valutazione dei rischi considera con maggiore frequenza gravidanza e disabilità, mentre risultano meno analizzati fattori come età, genere, tipologia contrattuale e provenienza geografica dei lavoratori.

Digitalizzazione: più controllo e ritmi di lavoro più intensi

Un altro tema centrale riguarda l’impiego delle tecnologie digitali.

Per molti RLS, i dispositivi e i sistemi digitali vengono utilizzati soprattutto per il monitoraggio delle attività e per l’assegnazione automatica di compiti e turni. La digitalizzazione può quindi tradursi in un aumento della velocità e dei ritmi di lavoro, oltre che in una maggiore percezione di controllo, in particolare nelle organizzazioni più grandi.

Accesso alle informazioni e formazione tra le priorità

Per rafforzare il ruolo degli RLS, la ricerca individua alcune priorità:

  • garantire un accesso più completo e tempestivo ai dati sulla prevenzione, sugli infortuni e sulle malattie professionali;
  • aumentare la consapevolezza dei lavoratori rispetto ai rischi;
  • ampliare la formazione oltre gli obblighi normativi;
  • sviluppare competenze sui rischi psicosociali e sulla misurazione dei carichi di lavoro;
  • migliorare le procedure aziendali di segnalazione e risposta.

La formazione in presenza viene indicata dagli intervistati come preferibile rispetto alla videoconferenza e all’e-learning.

RLST e imprese di minori dimensioni

L’indagine ha coinvolto anche 174 rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza, attivi soprattutto nei comparti artigiano ed edile.

Nelle imprese seguite dagli RLST, la gestione della sicurezza risulta generalmente meno strutturata: sono poco diffusi i sistemi di gestione certificati, l’analisi degli eventi è spesso sporadica e la formazione tende a limitarsi agli adempimenti obbligatori.

Il ruolo degli RLST assume quindi particolare importanza nei contesti produttivi frammentati e nelle micro e piccole imprese, ma necessita di un maggiore riconoscimento e di un coordinamento più efficace con gli organismi paritetici e con gli altri attori della prevenzione.

Le conclusioni dell’indagine

Secondo l’Inail, sistemi di prevenzione realmente efficaci richiedono partecipazione, collaborazione e un coinvolgimento sostanziale dei rappresentanti dei lavoratori lungo tutta la filiera produttiva.

Tra le principali leve di miglioramento figurano la formazione continua, il rafforzamento operativo degli RLS, il dialogo sociale, l’impiego consapevole dei dati e un maggiore raccordo tra imprese, istituzioni, ricerca e parti sociali.

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Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

Interpello n. 4/ 2023.  Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”. Seduta della Commissione del 22 giugno 2023. Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008.

COBAS – Lavoro Privato ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:

1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?

2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre,
con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

– l’articolo 12, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che: “Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”;

– l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;

– inoltre, il medesimo articolo 47, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 7, prevede che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva” la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008
Interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008

Interpello n. 3/2023 RLS

Interpello n. 3/2023 Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Interpello RLS

Oggetto:

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all’art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta della Commissione del 29 maggio 2023.

La Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito:

“all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;

– il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”;

– il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì, che: “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: “La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

contrattazione collettiva nazionale

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

– il successivo comma 12 del richiamato articolo 37, chiarisce che: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” la Commissione ritiene che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

SCARICA Interpello n. 3/2023 RLS

download decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Interpello n. 3/2023 RLS. obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS.
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Aggiornamento sulle misure di quarantena

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

MINISTERO DELLA SALUTE

Aggiornare i protocolli aziendali in merito alla gestione delle quarantene e degli isolamenti, con la collaborazione del Medico Competente, RLS.

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”, n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”, n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta” e considerando:

– il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,

– i risultati dell’indagine rapida (quick survey) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo de facto la variante Alfa1,

– che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello centrale nell’applicazione delle misure attualmente vigenti, si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”, relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento.

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