Requisiti per gli esperti di radioprotezione

esperti di radioprotezione

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, ha emanato il Decreto del 9 agosto 2022, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.


Entrata in vigore 1 Gennaio 2023

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale.
2. L’elenco degli esperti di radioprotezione contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.

Articolo 2 (Requisiti per l’iscrizione)

1. All’elenco degli esperti di radioprotezione di cui all’articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell’unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall’articolo 8;
d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica della radioprotezione dalla competente commissione di cui all’articolo 3;
e) non siano stati cancellati dall’elenco degli esperti di radioprotezione negli ultimi cinque anni.

Articolo 3 (Commissione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione.
2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente;
b) un componente designato dal Ministero della salute;
c) un componente designato dal Ministero dell’università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
d) un componente designato dall’istituto superiore di sanità (ISS);
e) un componente designato dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
f) due componenti designati dall’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Articolo 4 (Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all’articolo 3, all’esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all’abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell’abilitazione.
2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall’elenco e sottopone all’esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.
3. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
4. Le deliberazioni della commissione sono definitive.

Articolo 5 (Accertamento della capacità tecnica e professionale)

1. L’abilitazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), è conseguita dal richiedente all’esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti agli articoli 9,10,11 e 12.
2. In base all’esito dell’esame di cui al comma 1, il richiedente viene considerato “abilitato” o “non abilitato”.

Articolo 6 (Modalità per l’ammissione e lo svolgimento dell’esame di abilitazione)

1. Con la domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2, lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio e professionali indicati alla lettera c), nonché di aver provveduto al pagamento della tassa d’esame, da versare per ciascuna sessione. Alla domanda di ammissione all’esame è allegato il certificato del master che riporti l’effettuazione del tirocinio di cui all’articolo 8 comma 2.
2. Le sessioni d’esame si svolgono con cadenza annuale e vengono ammessi i candidati che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare.
3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma e la sede e la data di convocazione sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove. In presenza di particolari e comprovate esigenze, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, possono essere stabilite modalità telematiche per lo svolgimento dell’esame di abilitazione.
4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all’esame di abilitazione è considerata come rinuncia.
5. L’esame di abilitazione per l’accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti dell’esperto di radioprotezione ed indicate ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12 e deve contemplare anche la risoluzione di un caso pratico.

Articolo 7 (Iscrizione nell’ elenco)

1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalla commissione di cui all’articolo 3 possono essere iscritti nell’elenco previa domanda, in bollo, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonché previo pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

Articolo 8 (Titoli di studio e professionali per l’ammissione all’esame di abilitazione)

1. Per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:
a) per l’abilitazione di primo grado:
1. almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
2. almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;
b) per l’abilitazione di secondo grado:
1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
c) per l’abilitazione di terzo grado sanitario:
1. laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;
d) per l’abilitazione di terzo grado:
1. laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;
2. master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.
2. Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore.

Articolo 9 (Contenuto dell’esame per l’abilitazione di primo grado)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza in materia di:
a) fisica nucleare e fisica atomica di base;
b) tipologia di decadimenti radioattivi;
c) biologia di base;
d) natura e proprietà della radiazione elettromagnetica ionizzante, modalità di interazione con la materia;
e) caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica;
f) tipi e usi delle sorgenti RX: attrezzature sanitarie per diagnostica e terapia, industriali, per la ricerca scientifica (es. cristallografia);
g) programmi di controllo e garanzia della qualità nelle attività che comportano l’impiego di apparecchiature per radiologia endorale con tensione inferiore a 70 kV;
h) problemi specifici del controllo delle esposizioni del personale e del pubblico in ambito sanitario;
i) grandezze e unità di misura;
l) rilevazione e dosimetria dei raggi X: principi teorici, teoria della cavità, metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze e i limiti di rilevazione), loro taratura e collaudo;
m) dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento;
n) effetti biologici delle radiazioni ionizzanti e fondamenti delle norme di radioprotezione (epidemiologia, ipotesi lineare degli effetti stocastici, effetti deterministici);
o) principi ICRP: giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi;
p) raccomandazioni/convenzioni internazionali;
q) disposizioni legislative nazionali e comunitarie e normative tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti;
r) protezione della popolazione: concetto di individuo rappresentativo;
s) valutazione e riduzione dei rischi;
t) monitoraggio delle zone classificate;
u) norme operative e pianificazione per le emergenze;
v) procedure di emergenza;
w) analisi degli infortuni passati;
aa) organizzazione della radioprotezione: ruolo degli esperti di radioprotezione, cultura in materia di salute e sicurezza del lavoro, in particolare nell’ambito delle radiazioni ionizzanti (importanza del comportamento umano), abilità a comunicare e a formare (capacità di stimolare negli altri la cultura della sicurezza e a trasferire competenza specifica), registrazione (sorgenti, dosi, eventi anomali), permessi ed altre autorizzazioni, classificazione delle zone, classificazione dei lavoratori, controlli di qualità per sorgenti ad uso non medico (fatte salve le attrezzature endorali con tensione inferiore a 70 kV) che richiedono il primo grado di abilitazione, relazioni con gli esercenti.

Articolo 10 (Contenuto dell’esame per l’abilitazione di secondo grado)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all’articolo 9, anche in materia di:
a) argomenti di cui all’articolo 9 riferiti alle sostanze radioattive;
b) rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 MeV;
c) interazione delle particelle elementari cariche con la materia;
d) rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose assorbita;
e) tipi di sorgenti: sigillate, non sigillate, acceleratori di elettroni con energia fino a 10 MeV;
f) principali impieghi delle sostanze radioattive nell’industria, nella ricerca scientifica e nella medicina;
g) pratiche ed interventi (inclusa la radiazione naturale, in specie il radon);
h) controllo delle emissioni e impatto ambientale delle stesse;
i) manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti per impieghi medici, industriali e nella ricerca scientifica, contaminazione superficiale degli ambienti, contaminazione esterna ed interna dell’individuo esposto, sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, inclusi i radionuclidi di origine naturale (in particolare radon e toron);
l) dosimetria interna (inclusa la dosimetria per radionuclidi specifici, molecole complesse ecc.);
m) calcolo della dose efficace per contaminazione interna, inclusa la dose da radionuclidi naturali;
n) problemi speciali di decontaminazione;
o) contenimento e filtrazione;
p) fisiologia specifica dell’inalazione e dell’ingestione;
q) misure di protezione contro l’incorporazione;
r) rischi legati alla produzione ed all’uso di isotopi;
s) uso delle sorgenti sigillate nell’industria: controllo dell’accesso in località periferiche, trasporto, esposizione accidentale dei lavoratori non addetti all’uso delle sorgenti, corretta manipolazione, rischi potenziali, esempi di incidenti che si sono verificati;
t) rischi specifici associati alla radioattività naturale;
u) azioni di rimedio per ridurre le esposizioni nelle attività lavorative con le materie radioattive naturali di cui al Titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
v) caratterizzazione radiologica dei materiali;
z) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato;
aa) gestione dei rifiuti e principi per l’eliminazione degli stessi;
bb) trasporto di materiali radioattivi;
cc) cenni sulla radiazione neutronica;
dd) controlli di qualità per sorgenti non mediche che richiedono il secondo grado di abilitazione.

Articolo 11 (Contenuto dell’esame per l’abilitazione di terzo grado sanitario)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati agli articoli 9 e 10, anche in materia di:
a) rilevatori di neutroni, dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalità;
b) fisica degli acceleratori;
c) caratterizzazione radiologica dei materiali per gli aspetti di competenza;
d) bonifica e rilascio incondizionato per gli aspetti di competenza;
e) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all’esercizio e alla disattivazione di acceleratori di elettroni con potenziale di accelerazione superiore a 10 MV a scopo medico;
f) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all’esercizio e alla disattivazione di ciclotroni impiegati per la produzione di radioisotopi da impiegarsi a scopo medico;
g) problematiche radioprotezionistiche connesse alla progettazione, all’esercizio e alla disattivazione di acceleratori di adroni o ioni utilizzati a scopo medico;
h) problematiche connesse alla gestione delle emergenze radiologiche relative alle sorgenti di cui ai tre punti precedenti.

Articolo 12 (Contenuto dell’esame per l’abilitazione di terzo grado)

1. Il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati agli articoli 9,10 e 11, anche in materia di:
a) processo e prodotti di fissione e di fusione;
b) ingegneria dei reattori;
c) fabbricazione del combustibile, problemi di misurazione associati agli elementi di alto numero atomico;
d) trattamento del combustibile: chimica del processo, telemanipolazione, problemi specifici dello stoccaggio del combustibile e della gestione dei residui;
e) criticità;
f) misura e rilevazione dei flussi di neutroni, spettrometria, principi e strumenti di misura;
g) misura e rilevazione di particelle ad energia elevata;
h) dosimetria dei raggi cosmici;
i) dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalità;
l) radioprotezione nel campo dell’irradiazione neutronica, progettazione di barriere;
m) radioprotezione legata alle installazioni basate sul processo di fusione;
h) caratteristiche di installazione e di funzionamento, con particolare riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, delle sorgenti emittenti neutroni;
o) caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione, con riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, numeri 16, 63, 66, 67, 68, 69 e 116, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e di cui al medesimo articolo 7, comma 1, numeri 62 e 64 che operino presso impianti nucleari di cui al capo IX del predetto decreto legislativo n. 101 del 2020;
p) caratterizzazione radiologica dei materiali nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori;
q) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori;
r) situazioni di emergenza nucleare;
s) controllo di qualità per sorgenti ad uso non medico che richiedono il terzo grado di abilitazione.

Articolo 13 (Aggiornamento professionale)

1. Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.
1 bis. Gli esperti di radioprotezione devono documentare l’aggiornamento professionale trasmettendo gli attestati di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le attività di docenza svolte da esperti di radioprotezione per i corsi di aggiornamento di cui al comma 1 e per i master di cui all’articolo 8, valgono come aggiornamento professionale nella misura di quattro ore di aggiornamento per ogni ora di docenza.

Articolo 14 (Cancellazioni e sospensione)

1. La cancellazione dall’elenco degli esperti di radioprotezione si determina:
a) per disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
b) in caso di esercizio dell’attività durante i periodi di sospensione;
c) su domanda dell’iscritto;
d) in caso di iscrizione ad un grado superiore.
2. La sospensione dagli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione è disposta su segnalazione degli organi di vigilanza ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Articolo 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
2. Fino all’entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

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Formare a distanza

Le norme per regolare la formazione a distanza in Italia hanno avuto un’accelerazione con la pandemia.

Da oltre 2 anni si sente parlare sempre più spesso di formazione a distanza (FAD) sincrona e asincrona, e-learning e Learning Management System (LMS). Termini relativamente nuovi che si sono diffusi dalla necessità di dover “trasferire” le normali lezioni in aula in ambienti virtuali a causa della pandemia.

Per formazione asincrona s’intende una situazione di apprendimento a distanza in cui i soggetti comunicano da luoghi diversi e in tempi diversi (“on demand“).

Per formazione sincrona s’intende una “relazione formativa” in real time, in cui docenti e discenti comunicano da luoghi diversi, ma contemporaneamente.

Il problema più difficile da affrontare sono i contenuti (SCORM) e la gestione dei report ad esso conseguenti.

Quindi non è necessario solo avere una piattaforma LMS, ma renderla compatibile con le richieste che le normative italiane richiedono.


Non basta scegliere un LMS robusto e che permetta di creare contenuti dinamici. Devi anche sapere come creare contenuti che siano coinvolgenti, pertinenti e utili per coloro che stanno “utilizzando” i contenuti. Diverse sfide si presentano con lo sviluppo di contenuti per la prima volta quando si passa a un LMS, ma non è un compito impossibile.

Alcune organizzazioni appaltano questa attività a un provider LMS che aiuta anche a generare contenuti di eLearning . Altri tenteranno di creare il contenuto da soli. Se appartieni a quest’ultimo gruppo, ci sono alcune best practice che devi tenere a mente.

Tutto inizia con un processo ben definito e che aiuta dipendenti, manager e leader delle risorse umane a gestire la formazione dall’inizio alla fine attraverso la piattaforma LMS. La funzionalità dell’LMS può fare molto per aiutare a promuovere i migliori contenuti, ma alla fine spetterà a coloro che curano l’LMS scegliere il contenuto giusto e garantire che i dipendenti ricevano la formazione e l’istruzione di cui hanno bisogno.

La formazione: Avere obiettivi definiti

Non c’è modo di creare contenuti di “successo” per l’LMS se non c’è una misura di cosa sia l’obiettivo. Pertanto, le organizzazioni devono definire obiettivi di apprendimento e risultati di formazione per garantire che creino i migliori contenuti per il loro LMS. Questo potrebbe essere uno dei passaggi più critici del processo. Se non definisci gli obiettivi e li esprimi chiaramente, coloro che creano contenuti di apprendimento e anche coloro che li utilizzano potrebbero avere difficoltà a farlo o capire perché lo stanno facendo.

I contenuti devono soddisfare le esigenze degli studenti, fornire un’adeguata formazione e istruzione sui ruoli lavorativi e sulle pratiche organizzative e colmare le lacune nella formazione e nell’istruzione. La buona notizia è che lavorare con l’LMS giusto semplificherà l’identificazione delle aree in cui le persone hanno bisogno di maggiore formazione e competenza in modo che tu possa creare i tuoi contenuti eLearning efficaci. L’obiettivo è creare una piattaforma di apprendimento online completa e solida che offra tutte le risorse di cui ogni singolo membro del team ha bisogno.

Crea un’esperienza di apprendimento

Oltre alla semplice creazione di contenuti e all’avvio di un nuovo modo di formarsi con l’LMS, le aziende devono anche progettare una nuova esperienza di apprendimento. Ciò si concentrerà sui modi migliori per coinvolgere i dipendenti e comunicare messaggi, oltre a evidenziare il valore del design del tuo LMS e del contenuto condiviso. Si tratta di creare un’esperienza user-friendly che si concentri più sull’apprendimento che sul materiale e dia alle persone la possibilità di abbracciare la formazione e lo sviluppo.

Per coloro che lo fanno bene, la creazione di un LMS è un ottimo modo per controllare positivamente le risorse umane dell’intera organizzazione e fornire il miglior apprendimento per ogni individuo.

Crea e cura i contenuti che i dipendenti utilizzeranno

Questo è forse uno degli elementi più importanti nella scelta dei contenuti da offrire. Le organizzazioni devono prestare attenzione al tipo di contenuto che stanno creando per l’LMS e assicurarsi che sia qualcosa che i dipendenti possono e vogliono utilizzare. Ad esempio, potresti avere un white paper di 40 pagine sulla conformità che desideri condividere. Invece di caricare semplicemente il documento e renderlo necessario per la lettura, perché non condensare i punti principali, creare una presentazione o anche un semplice post di testo e offrire loro la lettura estesa come opzione? Otterrai molto più coinvolgimento e non avrai persone che si sentiranno sopraffatte da un grande documento tecnico.

Se non stai creando contenuti originali, devi comunque concentrarti sul valore che porta e su quanto è probabile che le persone utilizzino il materiale. La cura dei moduli di formazione e dei materiali da aggiungere al tuo LMS è una grande responsabilità. Devi scegliere informazioni affidabili e accurate e assicurarti che provengano da risorse di cui i tuoi dipendenti trarranno vantaggio e con cui si impegneranno completamente.


In definitiva è necessario creano contenuti di diversa natura: Slide – Quiz – Game – Interazioni etc.. tutto per coinvolgere il discende e facilitarne l’utilizzo.

E poi è necessario sfruttare il vantaggio maggiore della formazione asincrona, l’autoapprendimento.
Un ulteriore vantaggio è il fatto che puoi seguire il corso a step, senza affannarti in letture abnormi e poco educative.

formazione

Formazione 4.0 decreto

Formazione 4.0

Per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il presente decreto le reca le disposizioni attuative per l’applicazione della maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0”, introdotta dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.

La maggiorazione, rispettivamente, dal 50 al 70 per cento per le piccole imprese e dal 40 al 50 per cento per le medie imprese, delle aliquote del “credito d’imposta formazione 4.0” previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica, secondo le condizioni e le modalità stabilite nell’articolo 2 del presente decreto, per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022.

La maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0” è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.

A tali effetti, si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, del DM 4 maggio 2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.

L’applicazione della maggiorazione della misura del “credito d’imposta formazione 4.0” è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.

L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Formazione 4.0

In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:

  • dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
  • dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.

Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro

Formazione da remoto sicurezza lavoro

FORMAZIONE

Il quadro normativo relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008) prevede due modalità di erogazione: in presenza e da remoto (tramite e-learning). videoconferenza sincrona

L’emergenza pandemica ha ovviamente determinato un notevole ricorso a questa seconda tipologia e una altrettanta notevole evoluzione delle tecnologie ad essa collegate. Il ricorso alla cosiddetta “videoconferenza sincrona“, se opportunamente disciplinata, comporta infatti indubbiamente numerosi vantaggi, tra cui una significativa riduzione dei costi di natura organizzativo-gestionale.

Per questo motivo, in collaborazione con INAIL, si intende sviluppare una prassi di riferimento che offra una guida operativa per un’efficace e corretta gestione di questa specifica modalità formativa.

Il progetto specificherà quindi i requisiti per la formazione in videoconferenza sincrona.

L’idea non è quella di proporre un inter normativo alternativo ad altri eventualmente avviati, bensì un percorso complementare che costituisca un valore aggiunto per tutti i Soggetti formatori.

INAIL è un ente pubblico non economico a carattere nazionale che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’istituto è parte attiva del sistema di welfare del Paese e realizza la propria mission attraverso le funzioni di ricerca, prevenzione, assicurazione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale.

L’obiettivo perseguito dall’ente è di garantire, in una logica di rete, la tutela globale e integrata ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale (tecnopatici), attraverso l’erogazione di servizi su tutto il territorio nazionale.

L’INAIL realizza un’offerta formativa diversificata e articolata per programmi e destinatari, finalizzata a trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze utili e a sviluppare competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti, oltre che all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

La riunione insediativa del Tavolo di lavoro che si occuperà del progetto, costituito da esperti di UNI e di INAIL, si terrà lunedì 11 luglio 2022.

Le migliori pratiche educative

Elearning formazioneprofessionisti
Elearning online

LMS Elearning

Suggerimenti attuabili per standardizzare le migliori pratiche educative

Un processo è definito come una serie di attività congiunte eseguite al fine di realizzare un prodotto specifico. Nel caso dell’eLearning possiamo affermare che il processo produttivo è costituito da una serie di attività utilizzate per sviluppare una strategia di apprendimento o un corso specifico.

A seconda del tipo di organizzazione o delle caratteristiche che può avere, ci sono diversi metodi che puoi seguire per determinare questo processo. Da un lato abbiamo la sperimentazione assoluta, dove le persone hanno piena libertà di svolgere i compiti a loro piacimento perché non sono stati impostati parametri, ma dall’altro abbiamo un processo completamente definito, dove le attività sono strutturate e devono essere svolte secondo standard predefiniti.

Certo possiamo enunciare moltissimi elementi o attività che devono essere caratterizzati per ottenere un prodotto eLearning, ma ci sono tre variabili fondamentali che dovrebbero essere considerate nella definizione di un processo produttivo:

Sviluppo dei contenuti: è l’elemento principale nello sviluppo di un corso eLearning; pertanto le sue caratteristiche saranno direttamente correlate ai risultati finali ottenuti.
Gestione del progetto: l’efficienza nella gestione del progetto può portare al raggiungimento degli obiettivi e all’organizzazione dei rischi che potrebbero ostacolarti.
Garanzia di qualità : la ricerca della qualità e dei seguenti standard nel processo si rifletterà nella qualità dei risultati finali ottenuti.

Gli strumenti di apprendimento digitale hanno offerto agli educatori e agli sviluppatori di corsi di tutto il mondo una grande libertà. L’utilizzo di software personalizzabili con numerose funzionalità al posto di libri specifici e una semplice lavagna ha permesso loro di ottimizzare l’esperienza di apprendimento in vari modi. Tuttavia, è ampiamente accettato che sia necessaria una certa standardizzazione per garantire che tutti i partecipanti ricevano gli stessi vantaggi su tutta la linea. In questa sezione, condividiamo 5 passaggi per ottenere la standardizzazione delle migliori pratiche educative, assicurando al contempo che i tuoi contenuti rimangano creativi e coinvolgenti per gli studenti online.

1. Conosci le tue risorse

Un buon punto di partenza per standardizzare le migliori pratiche educative è raccogliere tutte le risorse disponibili. In particolare, devi identificare qualsiasi materiale correlato, come articoli, siti Web, video, podcast, ecc., nonché gli strumenti disponibili nella tua soluzione di conferenza online. Il software avanzato può fornire un’ampia varietà di funzioni di ottimizzazione, come pod e layout completamente personalizzabili. Usandoli, puoi creare timer, giochi, pulsanti di reazione, quiz o chat box e mettere insieme vari storyboard a seconda del tuo pubblico e dell’argomento. Successivamente, puoi anche organizzare queste risorse in una libreria di contenuti e modelli di layout a cui possono accedere tutti i membri del team.

2. Crea modelli

Dopo aver creato un piano risorse completo, è il momento di iniziare a creare i tuoi layout. Identifica quali caratteristiche speciali si adattano meglio al contenuto del tuo corso e inizia a mettere insieme gli storyboard. A seconda delle capacità del tuo software per conferenze online , questo è il momento migliore per liberare la tua creatività. Arricchisci i tuoi contenuti con giochi, attività interattive o simulazioni per aumentare il coinvolgimento e migliorare la personalizzazione. La parte migliore è che questi modelli sono persistenti. Ciò significa che dopo averli creati, rimangono disponibili per gli altri membri del tuo team per la revisione o per essere riutilizzati per un pubblico diverso o in un momento diverso. Ciò ti fa risparmiare tempo prezioso poiché non devi creare i tuoi corsi da zero ogni volta.

3. Lascia spazio alla flessibilità

Rimanendo in tema di persistenza, la standardizzazione delle migliori pratiche educative garantisce la massima qualità dei contenuti, qualunque sia l’argomento trattato. Inoltre, ti aiuta a creare un aspetto personalizzato ma professionale. Tuttavia, non vuoi utilizzare lo stesso corso ancora e ancora. L’inflessibilità è il nemico della standardizzazione. Invece, usa i tuoi modelli persistenti come punto di partenza e cambia le attività o l’impostazione dei tuoi storyboard di volta in volta. Aggiornare frequentemente il modo in cui sono disposti i tuoi contenuti mantiene il tuo pubblico coinvolto e ispirato.

4. Creare un corso di prova

Prima che vengano lanciati per uso commerciale, programmi, software o applicazioni, rilasciare una versione beta. Allo stesso modo, prima di presentare il tuo webinar, corso o presentazione, dovresti provarlo. Raccogli un focus group simile al tuo pubblico e lascia che esaminino i tuoi contenuti e provino tutte le attività interattive. Ciò sarà particolarmente utile se è la prima volta che utilizzi uno strumento avanzato di conferenza online per scopi di apprendimento. Questa versione di prova può aiutarti a risolvere eventuali problemi con il flusso del layout o a sostituire le attività che non funzionano come previsto.

5. Approfitta delle integrazioni

Oltre a una serie di funzionalità altamente personalizzabili, gli strumenti avanzati di conferenza Web consentono anche integrazioni con vari LMS. Assicurati di trarne vantaggio per ottenere un’adeguata analisi dei dati, conservazione dei registri, gestione del materiale didattico e accessibilità per tutti i partecipanti. Tieni presente che una delle pratiche educative più importanti è rimanere aggiornati. Tieniti aggiornato sugli aggiornamenti e sulle nuove funzionalità rilasciate per la tua soluzione di apprendimento digitale e le sue integrazioni. In questo modo, puoi essere certo che il tuo pubblico sta ottenendo la migliore esperienza di apprendimento possibile.

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L’accessibilità all’apprendimento

L’accessibilità all’apprendimento è fondamentale per tutti i membri di un’azienda.

La connessione con persone provenienti da ogni parte del mondo. L’e-learning ha permesso di ridurre le distanza tra persone ed enti come scuole e università di diverse parti del mondo. Ha facilitato la formazione aziendale riducendo i costi di gestione e migliorando l’apprendimento. La democratizzazione dell’istruzione. Uno dei vantaggi dello studio a distanza è la riduzione dei costi.


La sua capacità di rendere l’apprendimento accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro posizione o dai limiti di tempo, è stata una delle ragioni principali dell’aumento di popolarità dell’apprendimento virtuale. Tuttavia, lo stesso livello di accessibilità non si applica sempre alle persone con disabilità o bisogni educativi speciali.

Nel contesto dell’apprendimento online, l’accessibilità si riferisce a una situazione in cui tutti i partecipanti possono utilizzare tutti gli strumenti e i materiali disponibili, indipendentemente da eventuali menomazioni o limitazioni. In particolare, possono accedere a un corso, navigare nel contenuto, utilizzare tutti gli strumenti e partecipare con successo e completare i requisiti. Allora, perché è importante assicurarsi che l’apprendimento online sia accessibile a tutti i dipendenti?

Il motivo più importante è che le persone con disabilità o bisogni educativi speciali costituiscono un’ampia percentuale degli studenti online.

Questo perché gli ambienti di apprendimento virtuali consentono loro di accedere alla conoscenza a condizioni più eque. Non attirano l’attenzione su se stessi e non devono pensare alle sfide del trasporto. Un altro punto da considerare è che le funzionalità di accessibilità sono vantaggiose per tutti, non solo per le persone con disabilità.

È simile al modo in cui le rampe per marciapiedi progettate per le persone che usano sedie a rotelle o bastoni sono molto utili anche per le persone che spingono passeggini o valigie. Allo stesso modo, quando aggiungi sottotitoli a un video per persone con problemi di udito, aiuti anche gli studenti stranieri a capire meglio il loro istruttore.

Le funzionalità di accessibilità possono assumere varie forme a seconda del pubblico di destinazione. Quando si pensa all’esperienza utente delle conferenze Web, ci sono tre categorie di disabilità che richiedono una gestione speciale: visiva, uditiva e mobilità.

Compromissioni visive

Questi possono includere cecità, ipovisione o daltonismo. Considerando che stiamo parlando di apprendimento online basato su strumenti di videoconferenza , è fondamentale che i tuoi contenuti siano progettati per superare queste sfide. Pertanto, i documenti devono essere dotati di lettori di schermo che consentano agli studenti ipovedenti di partecipare alle conferenze. Le persone con problemi di vista, dislessia o daltonismo trarranno vantaggio dalle dimensioni del carattere e dalle impostazioni di stile, nonché da combinazioni di colori ad alto contrasto. Infine, i sottotitoli MP4 e l’audio descrittivo possono rendere più accessibili i contenuti in formato video.

Compromissioni uditive

Questa menomazione varia da persona a persona e varia da una perdita dell’udito da profonda a lieve. Per rendere un corso virtuale più accessibile alle persone con problemi di udito è necessario fare affidamento su segnali visivi. Il più comunemente usato è il testo sotto forma di automazione dei sottotitoli di sintesi vocale, sottotitoli per video, messaggi di testo o finestre di chat. Se i segnali uditivi fanno parte della tua esperienza di apprendimento online, devi sostituirli con rappresentazioni visive.

Problemi di mobilità

Le difficoltà motorie possono derivare da lesioni o da varie condizioni mediche. Limitano le capacità motorie fini e/o grossolane delle persone e influenzano la loro capacità di usare una tastiera e un mouse. Le persone con difficoltà motorie possono ottenere l’accessibilità all’apprendimento con la navigazione da tastiera. È più facile premere un pulsante specifico che provare a utilizzare un mouse o un trackpad sensibile. Per gravi problemi motori, lo strumento di conferenza Web in uso deve essere compatibile con dispositivi di input alternativi, come il software a controllo vocale.

Offri opzioni flessibili di coinvolgimento degli studenti

Nell’apprendimento virtuale, molti istruttori seguono un approccio universale perché è la strategia più semplice. Tuttavia, per creare un ambiente di apprendimento che promuova l’uguaglianza, devi consentire al tuo pubblico di apprendere in vari modi. Per alcuni studenti, potrebbe essere impossibile rimanere concentrati per la durata di una sessione di tre ore a causa dell’affaticamento fisico o della scarsa capacità di attenzione. Suddividi queste lezioni in parti o trasformale in workshop o progetti di gruppo per incoraggiare la partecipazione e aumentare il coinvolgimento.

Facilitare la comunicazione

Molto spesso le persone con disabilità esitano a esprimere i propri problemi e bisogni. Pertanto, si desidera fornire loro tutti gli strumenti di comunicazione a cui hanno accesso gli altri partecipanti. Crea chat box ottimizzate dotate di funzionalità adatte a tutte le disabilità. Come accennato in precedenza, questi sarebbero lettori di schermo, scorciatoie da tastiera facili da usare, dimensioni e stile dei caratteri personalizzabili, ecc. Incoraggiando e supportando la comunicazione e il feedback, tutti i partecipanti ritengono che la loro opinione sia apprezzata. Di conseguenza, diventano più coinvolti e il loro progresso nell’apprendimento è migliorato. Inoltre, il feedback aiuta gli istruttori a valutare l’efficacia delle funzionalità di accessibilità all’apprendimento e ad apportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari.

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