Salute dai rischi ambientali e climatici
Definiti i compiti degli enti del nuovo Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici
Per raggiungere le finalità del PNRR, l’Italia ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari – PNC con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021. Risorse e programmi del PNC, meglio definiti all’interno del relativo decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, sono destinati ad integrare le iniziative del PNRR.
La complementarietà del PNC con il PNRR si esercita con due diverse modalità:
- in forma progettuale, quando integra le risorse per gli investimenti già previsti nel PNRR con programmi e interventi cofinanziati;
- in forma di missione o di componente della missione, se prevede ulteriori investimenti, definiti come programmi e interventi del Piano, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del PNRR.
Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il 9 giugno il decreto che definisce i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS):
- Regioni e delle Province autonome
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto Superiore di Sanità
- Ministero della salute
Il decreto, su cui è stata acquisita l’Intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 giugno, dà seguito alla previsione normativa di cui all’art. 27 del DL 36/2022 che ha istituito il SNPS “allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”.