Polveri inalabili, End of waste, Clima, Rischi

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 28 del 20 Luglio 2022, Polveri inalabili, End of waste, Clima, Rischi.

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Campionamenti di polveri inalabili e respirabili Il comportamento delle particelle di polvere nell’organismo umano dipende dalle dimensioni della particella e dalle sue proprietà chimico-mineralogiche. INAIL 2022 Il comportamento delle particelle …LEGGI TUTTO


Salute dai rischi ambientali e climatici

 

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Registro titolari effettivi

 

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 27 del 13 Luglio 2022, Formazione 4.0, amianto, rischio caldo, radiazioni ionizzanti. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a …LEGGI TUTTO


 

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Newsletter 28 del 20 Luglio 2022

Salute dai rischi ambientali e climatici

Rischi ambientali e climatici

Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione (SNPS).

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 giugno 2022 GU n.155 del 5-7-2022


Il presente decreto individua gli specifici compiti che tutti i soggetti di cui all’art. 27, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, svolgono nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni definite dal comma 3 del summenzionato art. 27.

Sistema nazionale prevenzione.

Le regioni e le province autonome:

istituiscono il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SRPS», assicurando l’approccio integrato One Health nella sua evoluzione «Planetary Health», che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS, di cui fanno parte, in una logica di rete, i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche’ gli altri enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Compiti delle regioni e delle province autonome
Art. 3 – Compiti degli Istituti zooprofilattici sperimentali
Art. 4 – Compiti dell’Istituto superiore di sanità
Art. 5 – Compiti del Ministero della salute
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Art. 7 – Clausola di invarianza finanziaria

rischi ambientali e climatici

All’esito della rilevazione delle esigenze informative, con successivo decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Salute dai rischi ambientali e climatici

Definiti i compiti degli enti del nuovo Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici


Per raggiungere le finalità del PNRR, l’Italia ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari – PNC con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021. Risorse e programmi del PNC, meglio definiti all’interno del relativo decreto ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, sono destinati ad integrare le iniziative del PNRR.

La complementarietà del PNC con il PNRR si esercita con due diverse modalità:

  • in forma progettuale, quando integra le risorse per gli investimenti già previsti nel PNRR con programmi e interventi cofinanziati;
  • in forma di missione o di componente della missione, se prevede ulteriori investimenti, definiti come programmi e interventi del Piano, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del PNRR.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il 9 giugno il decreto che definisce i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS):

  • Regioni e delle Province autonome
  • Istituti zooprofilattici sperimentali
  • Istituto Superiore di Sanità
  • Ministero della salute

Il decreto, su cui è stata acquisita l’Intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 giugno, dà seguito alla previsione normativa di cui all’art. 27 del DL 36/2022 che ha istituito il SNPS “allo scopo  di  migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”.