registro delle persone fisiche che sono effettivamente beneficiarie delle attività di impresa

Registro titolari effettivi

Registro delle persone fisiche che sono effettivamente beneficiarie delle attività di impresa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è stato pubblicato il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Con successivo decreto MiSE-MEF saranno individuati, modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l’accesso alle stesse.

Scopo dell’intervento è la tenuta di un registro delle persone fisiche che sono effettivamente beneficiarie delle attività di impresa: una manovra antiriciclaggio, insomma, che deve contribuire a mettere in luce quelle imprese che nascondono la loro reale titolarità diventando aziende di comodo che celano i reali beneficiari degli introiti registrati.

Un registro con autodichiarazione (conforme alle direttive UE che ne hanno imposta la tenuta da parte dei Paesi membri) consentirà allo Stato di controllare in modo più trasparente le effettive titolarità, così da poter meglio evitare manovre di occultamento e riciclaggio di denaro. Il DM n.55 non fa altro che definire le modalità di registrazione ed i parametri che definiscono l’effettiva titolarità ai fini della comunicazione.

Accesso da parte di altri soggetti

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni. L’accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all’iscrizione nella sezione speciale sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all’accesso ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti.

Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l’accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso si intende respinto.

Tra le modalità utili per trasmettere la comunicazione, va segnalato altresì il sistema DIRE (Depositi e Istanze Registro Imprese), il cui utilizzo richiede il possesso di tre requisiti:

  • firma digitale
  • PEC
  • Utenza Telemaco (anche tramite SPID)

Così facendo è possibile portare avanti l’adempimento al pari di variazioni di indirizzo della sede, rinnovi delle cariche amministrative, trasferimenti d’azienda e altro ancora.

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