Salute dai rischi ambientali e climatici
Rischi ambientali e climatici
Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione (SNPS).
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 giugno 2022 GU n.155 del 5-7-2022
Il presente decreto individua gli specifici compiti che tutti i soggetti di cui all’art. 27, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, svolgono nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni definite dal comma 3 del summenzionato art. 27.
Sistema nazionale prevenzione.
Le regioni e le province autonome:
istituiscono il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SRPS», assicurando l’approccio integrato One Health nella sua evoluzione «Planetary Health», che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS, di cui fanno parte, in una logica di rete, i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche’ gli altri enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Compiti delle regioni e delle province autonome
Art. 3 – Compiti degli Istituti zooprofilattici sperimentali
Art. 4 – Compiti dell’Istituto superiore di sanità
Art. 5 – Compiti del Ministero della salute
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Art. 7 – Clausola di invarianza finanziaria
All’esito della rilevazione delle esigenze informative, con successivo decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.