End of waste

End of waste decreto MITE

EOW (End of waste) inerti da costruzione, il nuovo decreto MITE

Gli scarti inerti dell’edilizia cessano di essere un rifiuto, ma solo a determinate condizioni.

A dettarle è un nuovo decreto, datato 15 luglio 2022, firmato dal ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Il provvedimento (molto atteso dalla filiera), come detto, fissa i paletti affinché cessi di essere considerato rifiuto (End Of Waste) l’aggregato recuperato, derivante da costruzione e demolizione.

Va considerato che in Italia i rifiuti edili sono circa 70 milioni di tonnellate, secondo i dati contenuti nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti.


Si tratta del regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.

Il MiTE precisa che esiste un mercato per l’aggregato recuperato e che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico e che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento di cui si parla.

Il provvedimento disciplina la produzione di aggregato recuperato da rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi; quindi i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904. E i rifiuti non pericolosi di originale minerale, quindi i codici CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209.

End of waste

Schema di decreto Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto e’ comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

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