End of waste decreto MITE
EOW (End of waste) inerti da costruzione, il nuovo decreto MITE
Gli scarti inerti dell’edilizia cessano di essere un rifiuto, ma solo a determinate condizioni.
A dettarle è un nuovo decreto, datato 15 luglio 2022, firmato dal ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.
Il provvedimento (molto atteso dalla filiera), come detto, fissa i paletti affinché cessi di essere considerato rifiuto (End Of Waste) l’aggregato recuperato, derivante da costruzione e demolizione.
Va considerato che in Italia i rifiuti edili sono circa 70 milioni di tonnellate, secondo i dati contenuti nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti.
Si tratta del regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.
Il MiTE precisa che esiste un mercato per l’aggregato recuperato e che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico e che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento di cui si parla.
Il provvedimento disciplina la produzione di aggregato recuperato da rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi; quindi i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904. E i rifiuti non pericolosi di originale minerale, quindi i codici CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209.
Schema di decreto Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto e’ comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.