udito agenti oto/neurotossici e rumore

Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore in ambito occupazionale: i microrna quali biomarcatori innovativi di effetto epigenetico. INAIL 2022

Dati preliminari delle campagne di biomonitoraggio, analizzati mediante statistica mutivariata, hanno evidenziato correlazioni altamente significative tra microRNA differenzialmente espressi in lavoratori esposti a composti organici volatili presenti nei metaboliti urinari e impiegati nella verniciatura della cantieristica navale.

L’obiettivo del Laboratorio interazioni sinergiche tra rischi è quello di approfondire il ruolo dei microRNA quali biomarcatori innovativi di esposizione ambientale ed occupazionale e di verificarne l’utilizzo come strumento prognostico per prevenire eventuali patologie indotte da tali composti presenti nell’ambiente di lavoro.


udito

La perdita dell’udito rappresenta un fattore fortemente invalidante, sia per la salute fisica
dell’individuo che per la comunicazione interpersonale, che interessa almeno il 6 – 8% della popolazione mondiale. Se nel 1985, soltanto 42 milioni di persone soffrivano di perdita dell’udito, le statistiche più recenti dimostrano invece un rapido aumento a 500 milioni di persone.

Le cause della perdita dell’udito sono dovute a diversi fattori, sia esogeni che endogeni. Tra questi è possibile annoverare le infezioni virali, i problemi di microcircolazione, le patologie autoimmunitarie, le mutazioni genetiche e, a seguire, la rottura della membrana del labirinto, le malformazioni congenite dell’orecchio, l’esposizione al rumore e ai farmaci, nonché alle sostanze ototossiche presenti negli ambienti di vita e di lavoro.

agenti ototossici

Gli agenti ototossici possono avere un effetto di perdita uditiva ‘per sé’ o, qualora presenti simultaneamente al rumore, ne possono amplificare gli effetti dannosi. Lo stress ossidativo è il meccanismo più accreditato nelle attuali teorie meccanistiche che cercano di spiegare la perdita uditiva di diversa eziologia.

Sono attualmente in corso ricerche volte all’identificazione di fattori antiossidanti che possano essere utili alla prevenzione e al trattamento di queste patologie che, colpendo cellule del tessuto nervoso, sono per lo più irreversibili. Il Laboratorio Interazioni sinergiche tra rischi ha tra gli obiettivi principali lo studio dell’esposizione al rumore, in combinazione o meno con altri fattori ototossici, in ambito lavorativo

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INFORTUNI PESCA MARITTIMA

IL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE E DELLA PESCA MARITTIMA: INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NEGLI ANNI DELLA PANDEMIA DI COVID-19

infortuni sul lavoro

Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza statistico attuariale

Il settore della navigazione e della pesca marittima costituisce una gestione assicurativa specifica all’interno dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

Da tale gestione è esclusa la cosiddetta “piccola pesca”, ossia quella condotta da lavoratori autonomi o associati in cooperativa, per la quale l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali rientra nella gestione “Industria, Commercio e Servizi” dell’Istituto.

infortuni sul lavoro e malattie professionali

I dati degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali riportati in questo documento riguardano esclusivamente la gestione assicurativa della navigazione e sono tratti dagli archivi Inail aggiornati al 30 aprile 2022.

Le denunce di infortunio, comprensive delle comunicazioni obbligatorie, sono esposte per anno di accadimento dell’evento lesivo, quelle di malattia professionale, invece, per anno di protocollazione della denuncia.

Covid-19

Gli effetti della pandemia di Covid-19, evidenti nei dati del biennio 2020-2021, sono oggetto di approfondimento in uno specifico paragrafo. I casi di Covid-19, infatti, qualora la malattia sia stata contratta in ambito lavorativo, sono considerati infortuni sul lavoro.

Con raccomandazione della Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail n. 4 del 19 marzo 2020, i casi di infortunio sul lavoro con diagnosi di Covid-19 sospetta o accertata sono stati opportunamente codificati.

I casi Covid-19 riportati in questo documento sono quelli ai quali in archivio è stato assegnato il citato codice che individua lo specifico contagio.

Gli infortuni sul lavoro nel quinquennio 2017-2021

Nel triennio 2017-2019 il numero di denunce di infortunio è abbastanza stabile, mentre negli anni 2020 e 2021 si registra un incremento rispetto agli anni precedenti . Tra il 2019 ed il 2020 le denunce di infortunio sono in aumento a causa dei casi Covid-19. L’incremento è di 136 casi tra il 2019 ed il 2020 e di 421 casi tra il 2020 ed il 2021.

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Ministero Lavoro, interpello 1/2022

Appalto di servizi di logistica: responsabilità solidale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, con il quale risponde ad un quesito delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL e FIT CISL, in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi, disciplinata dall’articolo 1677-bis del Codice civile.

La risposta del Ministero del Lavoro

“L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 disciplina il regime di responsabilità solidale negli appalti e stabilisce che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”.

L’articolo 1677-bis c.c., rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, così come recentemente modificato dall’articolo 37-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, regolamenta la specifica ipotesi del contratto di logistica e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.

Tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, come si può evincere sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.

In proposito, si ricorda che questa Amministrazione, già con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012, nell’esaminare l’applicazione al contratto di trasporto del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , aveva precisato che tale disciplina si applica sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).

La lettura fornita nella citata circolare non viene pregiudicata dalla nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c., in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nella fattispecie in esame sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.

Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione – operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso.

L’applicazione dell’articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l’indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis c.c.

Infatti, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 : una simile interpretazione, costituzionalmente orientata, è finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”(cfr. Corte costituzionale n. 254/2017).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.”.

Fonte: Ministero del Lavoro

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Fondo nuove competenze

Fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19.

Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse – Pon Spao, gestito da Anpal.

Anpal ha reso disponibili alcune faq di chiarimento sulle modalità di calcolo dei costi del lavoro ai fini del saldo del finanziamento Fondo Nuove competenze.

L’art. 24 del DL 17/2022 ha esteso le possibilità di utilizzo del Fondo Nuove competenze non solo alle aziende danneggiate dalle conseguenze della pandemia COVID 19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (DL 146 2021) ma anche i datori di lavoro che

abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).
in relazione ai quali sia necessario un adeguamento delle competenze del personale.

L’operatività del Fondo attendeva nuovo decreto interministeriale attuativo per l’utilizzo di nuove risorse in arrivo dall’Unione europea legate al Fondo React EU.

Modalità di calcolo e verifica del costo del lavoro e rendicontazione.

Alcune FAQ Fondo Nuove competenze

Come si deve calcolare il costo del lavoro e come viene verificato da ANPAL?
Nel calcolo del costo del lavoro devo considerare anche i costi per l’assicurazione obbligatoria INAIL?
Un lavoratore ha avuto un aumento contrattuale (scatto di anzianità, modifica CCNL, ecc), rispetto a quanto riportato nell’allegato 2 o 2bis caricato in fase di presentazione istanza, posso considerare tale aumento nel calcolo del costo del lavoro in fase di rendicontazione?
L’azienda ha un divisore diverso da 1.720, come si calcola il costo orario?
Ho presentato il saldo prima della pubblicazione del Decreto 275 del 23/09/2022 e, a seguito di quanto descritto, si determina un costo del lavoro maggiore di quello rendicontato, come posso modificare la richiesta di saldo?
Devo ancora presentare il saldo e a seguito di quanto descritto nel Decreto 275 del 23/09/2022 si determina un costo del lavoro maggiore di quello ammesso, come devo procedere?
Nell’allegato 4bis devo riportare i costi di retribuzione e contribuzione inseriti in fase di presentazione nell’allegato 2bis oppure posso inserire i costi e i livelli aggiornati?
Si possono sostituire dei lavoratori durante la formazione?
È possibile svolgere la formazione durante le ore di straordinario?
Si possono considerare ai fini della rendicontazione le frazioni di ore
È possibile che un lavoratore effettui più ore formative di quelle previste nell’allegato 2 o 2bis?
…..

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Link ANPAL FNC

Chiarimenti classificazione dei rifiuti

Rifiuti

Ministero della Transizione Ecologica DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (classificazione rifiuti)

LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DEL SNPA DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021– CHIARIMENTI APPLICATIVI

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute al MiTE in merito all’applicazione delle lineeguida SNPA in oggetto, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09.08.2021, acquisito il parere di ISPRA/SNPA con nota prot. 52794del 26.09.2022.


È stato richiesto di chiarire quale sia il rapporto gerarchico tra le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con D.D. n. 47 del 9 agosto 2021 e le altre disposizioni, quali norme regionali e atti autorizzativi.

L’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede l’approvazione da parte del Ministero della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale per la corretta attribuzione, ad opera del produttore, dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi.

D.D. n. 47 del 9 agosto 2021

Con D.D. n. 47 del 9 agosto 2021, il MiTE ha approvato le dette Linee Guida come definite con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al Capitolo 3 delle stesse.

È bene evidenziare che, le predette Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale, ossia l’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).

Capitoli

Gerarchia delle fonti
Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma
Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto
Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione
Parametri analitici pertinenti
Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico
Classificazione degli imballaggi
Chiarimenti su classificazione HP14
Chiarimenti su classificazione HP3
Chiarimenti sul pentaclorofenolo
Normativa Seveso
Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani

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Sicurezza nei cantieri Inail video tutorial

INAIL pubblica un video tutorial per la prevenzione delle cadute dall’alto. Realizzato con animazione 3D, fornisce indicazioni per il corretto utilizzo dei sistemi di protezione individuale nei lavori in quota, riproducendo alcune situazioni concrete elaborate sulla base di leggi, circolari, linee guida e norme tecniche specifiche.

Sicurezza cantieri. Cantieri più sicuri: protezione individuale dalle cadute

Dal “sistema di trattenuta”, che impedisce la caduta dall’alto limitando il movimento del lavoratore in modo che non possa raggiungere la zona dove potrebbe rischiare di cadere, al “sistema di arresto caduta”, utilizzato nelle fasi di montaggio di un ponteggio, un nuovo video tutorial dell’Inail – prodotto dalla Direzione centrale pianificazione e comunicazione a partire dai contenuti di uno dei Quaderni Tecnici curati dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) – descrive in sette minuti i principali sistemi di protezione individuale dalle cadute.

UNO STRUMENTO UTILE PER L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI Sicurezza cantieri

Per ciascuno degli scenari proposti sono elencati e descritti i componenti del sistema di protezione individuale più idoneo, il cui utilizzo non è facoltativo ma rappresenta uno specifico obbligo di legge, insieme ad alcune raccomandazioni per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio del sistema di protezione utilizzato.

SECONDA PARTE

La seconda parte del video tutorial fornisce alcune raccomandazioni utili per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio del sistema di protezione utilizzato. In particolare, è sempre preferibile scegliere il sistema che evita la caduta libera e seguire, durante l’utilizzo, le indicazioni fornite dal fabbricante. Prima di installare un sistema di protezione, inoltre, è necessario verificare le condizioni della struttura di ancoraggio (materiale base, dimensioni e spessore), della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosità), del tempo (vento, pioggia) e di tutti i componenti. Dopo lo smontaggio, invece, è importante controllare l’integrità di tutti i componenti, l’assenza di danni, deformazioni o ammaccature, la corretta mobilità delle parti e l’efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco.

Contributi per motori elettrici

Contributi per motori elettrici: con il decreto 19 luglio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022) il ministero della Transizione ecologica ha disciplinato i criteri e le modalità di erogazione del finanziamento per la sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici.


Le risorse destinate all’erogazione dei contributi ammontano a dodici milioni di euro in conto residui di stanziamento di provenienza 2021 e due milioni di euro in conto competenza 2022.

Lo Stato contribuirà al 60% del costo di riqualificazione per un massimo di 3.500 euro. Inoltre è previsto anche un contributo pari al 60 per cento delle spese per l’imposta di bollo, per l’iscrizione al pubblico registro automobilistico e per l’imposta provinciale di trascrizione.

I contributi sono destinati all’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico

La misura è destinata a proprietari (sia persone fisiche che giuridiche), che installano, in Italia, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica sui propri veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, immatricolati originariamente con motore termico.

Come specificato nello stesso Decreto, per sistema di riqualificazione elettrica si intende un sistema che consente di trasformare un veicolo immatricolato originariamente con motore termico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica.


Ai fini del presente decreto si intendono:

per sistema di riqualificazione elettrica: un sistema che consente di trasformare un veicolo immatricolato originariamente con motore termico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica;
per proprietari: i proprietari, sia in qualita’ di persone fisiche che di persone giuridiche, che installano, in Italia, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica sui propri veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, immatricolati originariamente con motore termico;
per veicoli di categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
per veicoli di categoria M1G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
per veicoli di categoria M2, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi piu’ di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
per veicoli di categoria M2G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi piu’ di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
per veicoli di categoria M3, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi piu’ di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
per veicoli di categoria M3G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi piu’ di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
per veicoli di categoria N1, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
per veicoli di categoria N1G, veicoli fuoristrada progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
per installatore si intende l’impresa esercente l’attivita’ di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, individuato con almeno uno dei seguenti codici Ateco (anche come attivita’ secondaria):
i) 45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (include riparazione di sistemi di iniezione elettronica, riparazione di carburatori, officine di riparazione, installazione di impianti GPL e metano);
ii) 45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli (include riparazioni meccaniche, manutenzione ordinaria, riparazioni meccaniche di veicoli speciali);
che installa un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo immatricolato originariamente con motore termico.

download decreto Riqualificazione motori termici: criteri per l’erogazione dei contributi