Chiarimenti classificazione dei rifiuti

Rifiuti

Ministero della Transizione Ecologica DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE (classificazione rifiuti)

LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DEL SNPA DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021– CHIARIMENTI APPLICATIVI

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute al MiTE in merito all’applicazione delle lineeguida SNPA in oggetto, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 09.08.2021, acquisito il parere di ISPRA/SNPA con nota prot. 52794del 26.09.2022.


È stato richiesto di chiarire quale sia il rapporto gerarchico tra le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con D.D. n. 47 del 9 agosto 2021 e le altre disposizioni, quali norme regionali e atti autorizzativi.

L’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede l’approvazione da parte del Ministero della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, delle linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale per la corretta attribuzione, ad opera del produttore, dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi.

D.D. n. 47 del 9 agosto 2021

Con D.D. n. 47 del 9 agosto 2021, il MiTE ha approvato le dette Linee Guida come definite con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al Capitolo 3 delle stesse.

È bene evidenziare che, le predette Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un’esplicita previsione di legge statale, ossia l’articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).

Capitoli

Gerarchia delle fonti
Relazione tecnica, giudizio di classificazione e relativa forma
Analisi merceologiche/schede/manuali prodotto
Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione
Parametri analitici pertinenti
Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
Rifiuti urbani, relazione tecnica e giudizio di classificazione
Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico-biologico
Classificazione degli imballaggi
Chiarimenti su classificazione HP14
Chiarimenti su classificazione HP3
Chiarimenti sul pentaclorofenolo
Normativa Seveso
Rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani

download rifiuti
download

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Lo ha reso noto il ministero della Transizione ecologica con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021, n. 200

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

Esso costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA


Classificazione dei rifiuti: novità per le linee guida Snpa.

Lo ha reso noto il ministero della Transizione ecologica con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021, n. 200, nel quale si rimanda al decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47, pubblicato nella pagina web istituzionale del dicastero e riportato a seguire.

Per effetto, le linee guida Snpa risultano «integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al capitolo 3 delle stesse, che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale».

I riferimenti ai testi normativi comunitari e nazionali si intendono sempre fatti alle versioni in vigore alla data di ultimazione delle presenti linee guida.

Pertanto, anche laddove non espressamente riportato, i riferimenti sono sempre fatti ai testi coordinati, ovvero comprensivi di eventuali modifiche ed integrazioni intervenute sui testi originali.

Ad esempio, ove è citata la decisione 2000/532/CE, tale citazione è da intendersi riferita al testo comprendente gli emendamenti successivamente intervenuti, ivi incluse le ultime modifiche introdotte dalla decisione 2014/955/UE e dalle relative rettifiche.

Laddove, invece, ci si riferisca a una specifica versione della normativa, tale fattispecie è espressamente menzionata nel testo delle linee guida.

scarica dal portale
portale consulenti download

In merito ai riferimenti normativi sugli inquinanti organici persistenti, si segnala che il regolamento 2004/850/CE è stato abrogato e sostituito dal regolamento 2019/1021/UE. Pertanto, nelle presenti linee guida i richiami al regolamento 2004/850/CE sono stati sostituiti con il regolamento 2019/1021/UE.