CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Lo ha reso noto il ministero della Transizione ecologica con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021, n. 200
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge 28 giugno 2016, n.132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.
Esso costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA
Classificazione dei rifiuti: novità per le linee guida Snpa.
Lo ha reso noto il ministero della Transizione ecologica con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2021, n. 200, nel quale si rimanda al decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47, pubblicato nella pagina web istituzionale del dicastero e riportato a seguire.
Per effetto, le linee guida Snpa risultano «integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al capitolo 3 delle stesse, che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale».
I riferimenti ai testi normativi comunitari e nazionali si intendono sempre fatti alle versioni in vigore alla data di ultimazione delle presenti linee guida.
Pertanto, anche laddove non espressamente riportato, i riferimenti sono sempre fatti ai testi coordinati, ovvero comprensivi di eventuali modifiche ed integrazioni intervenute sui testi originali.
Ad esempio, ove è citata la decisione 2000/532/CE, tale citazione è da intendersi riferita al testo comprendente gli emendamenti successivamente intervenuti, ivi incluse le ultime modifiche introdotte dalla decisione 2014/955/UE e dalle relative rettifiche.
Laddove, invece, ci si riferisca a una specifica versione della normativa, tale fattispecie è espressamente menzionata nel testo delle linee guida.
In merito ai riferimenti normativi sugli inquinanti organici persistenti, si segnala che il regolamento 2004/850/CE è stato abrogato e sostituito dal regolamento 2019/1021/UE. Pertanto, nelle presenti linee guida i richiami al regolamento 2004/850/CE sono stati sostituiti con il regolamento 2019/1021/UE.