Carrozzerie mobili Albo gestori

Pubblicata la circolare del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 19 settembre 2022, n. 8 Carrozzerie mobili: la cancellazione dall’Albo gestori è l’oggetto della circolare 19 settembre 2022, n. 8.

In particolare, il Comitato nazionale ha stabilito le disposizioni per le le carrozzerie mobili ; i veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile.


Circolare del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 9 settembre 2022, n. 8

Oggetto: deliberazione n.3 del 24 giugno 2020 “Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili”: conseguenze del mancato adeguamento entro i termini previsti dalla Deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2022.

La Deliberazione n.1 del 31 gennaio 2022 ha disposto che i provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 fossero aggiornati alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020, entro il 29 giugno 2022.

In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare difformità nei dati riportati sui provvedimenti, oggetto di controllo da parte degli operatori delle forze dell’ordine, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni regionali e provinciali debbano attivare per le imprese che non risulteranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.

Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali a partire dal 15 ottobre 2022 provvedono alla cancellazione d’ufficio:

a) delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;

b) dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.

Amianto: riconoscerlo, valutarlo

Amianto: riconoscerlo, valutarlo e intervenire correttamente.

Regole vitali per chi lavora con l’elettricità

Documento SUVA


AMIANTO

Con il termine amianto si identifica un gruppo di fibre minerali presenti in determinate rocce. La sua particolarità sta nel possedere una struttura fibrosa particolarmente resistente.

Caratteristiche:
– resiste al calore fno a 1000 °C
– resiste all’azione di numerosi agenti chimici aggressivi
– possiede un elevato potere isolante dal punto di vista elettrico e termico
– è molto elastico e resistente alla trazione
– si lega facilmente con altri materiali

Grazie a queste sue caratteristiche è stato usato ampiamente nell’industria e nella tecnica, e ancora oggi è presente in molte strutture.

Rischi per la salute

Come penetra nel corpo umano?
E’ pericoloso solo quando le fibre di cui è composto possono essere inalate. Anche a basse concentrazioni nell’aria può favorire l’insorgere di malattie dell’apparato respiratorio (polmoni e pleura).

Come agisce?

Le fbre di amianto presentano una struttura cristallina. Se sottoposte a lavorazione meccanica queste tendono a sfaldarsi in senso longitudinale dando origine ad altre particelle ancora più sottili. Queste ultime possono diffondersi in spazi molto ampi. Se inalate durante la lavorazione l’organismo non è più in grado di scomporle o espellerle.

Quali malattie provoca?

Le fibre, a causa della loro lunga permanenza negli alveoli polmonari, possono provocare diverse malattie, tra cui l’asbestosi, il carcinoma polmonare o il mesotelioma pleurico maligno.

Lunga latenza

Ciò che accomuna le malattie da amianto è la loro lunga latenza che si aggira tra i 15 e i 45 anni dalla prima esposizione. Il rischio aumenta con la durata dell’esposizione e con la sua intensità, ossia con la concentrazione di polveri di amianto nell’aria. Per evitare inutili rischi, è importante individuare tempestivamente i materiali contenenti amianto e adottare le necessarie misure di protezione.

AMIANTO

Cos’è l’amianto e dove si trova? Rischi per la salute
Applicazioni: fortemente agglomerato, debolmente agglomerato, puro
Cosa fare in caso di sospetta presenza di amianto? (schema)
Esposizione, misure necessarie

Gestione RAEE 2021. Rapporto impianti

L’edizione 2021 del Rapporto propone nuovi contenuti e approfondimenti a corredo dei risultati derivanti dalle dichiarazioni degli impianti di trattamento dei RAEE.

Il Decreto

Il Decreto Legislativo 49/2014, la normativa che recepisce in Italia la Direttiva Europea 2012/19/UE, definisce agli articoli 33 e 34 l’obbligo per gli impianti di trattamento di iscriversi all’apposito registro messo a disposizione dal Centro di Coordinamento (CdC RAEE) e di comunicare allo stesso, entro il 30 aprile di ogni anno, i volumi di RAEE gestiti nel corso dell’anno precedente.

Tale obbligo riguarda anche gli impianti che svolgono le sole attività di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti elettronici.

Come definito dal decreto, i dati raccolti possono essere utilizzati dagli organismi competenti al fine della trasmissione delle informazioni ufficiali dagli Stati membri all’Unione Europea.

DATI RAEE

I dati indicati in questo documento sono stati elaborati a partire dalle dichiarazioni disponibili al 30 giugno 2022.

Nel 2021 sono state gestite 510.3671 tonnellate di RAEE, il 6,59% in più rispetto ai volumi dichiarati dagli impianti nel 2020.

Per il 76,88%, che corrisponde ad un quantitativo di 392.347 tonnellate, si tratta di RAEE provenienti dai nuclei domestici; il restante 23,12%, pari a 118.020 tonnellate è riconducibile a RAEE di origine differente da quelli provenienti dai nuclei domestici (professionali).

Nel corso dell’ultimo triennio i quantitativi di origine domestica derivanti dalle dichiarazioni annuali effettuate dagli impianti registrati sul portale del CdC RAEE rispecchiano l’andamento, in crescita, della raccolta effettuata dai cittadini e rendicontata dai Sistemi Collettivi al CdC RAEE: da una analisi dei dati provenienti da queste due fonti, emerge come solo quantitativi residuali, inclusi tra l’1 e il 3%, provengano da canali di raccolta diversi da quelli gestiti all’interno del sistema coordinato dal CdC RAEE.

È opportuno però indicare anche che non tutti gli impianti registrati sul portale hanno effettivamente compilato la dichiarazione, nonostante le diverse attività di sensibilizzazione del Centro di Coordinamento che nei giorni precedenti la scadenza, con il supporto del proprio call center, ha provveduto a contattare telefonicamente quasi 650 soggetti registrati che non avevano ancora effettuato l’inserimento dei propri dati.

Registrazione al portale

Inoltre, è necessario considerare come non ci siano evidenze che tutti i soggetti che gestiscono rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, siano effettivamente registrati al portale, seppur si tratti di un’attività obbligatoria, facile da realizzare e gratuita: è ipotizzabile che un certo numero di impianti non siano mappati nell’elenco messo a disposizione dal CdC RAEE, di conseguenza non è possibile quantificare il contributo degli stessi alla gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Gestione RAEE 2021. Rapporto impianti

Legge Delega riordino lavoro spettacolo

Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge proposto dai ministri Orlando e Franceschini recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.

Provvedimento

Il provvedimento conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più Decreti Legislativi volti al riordino delle disposizioni normative sul lavoro nel mondo dello spettacolo, a modifica della Legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia). Il provvedimento si propone di attribuire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative, nonché a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività. In particolare, è previsto il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno, nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi, nonché l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente per garantire una “copertura” ai lavoratori dello spettacolo nei momenti di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

Tra le numerose novità, si segnalano:

  • il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
  • la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
  • specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
  • tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
  • riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
  • l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
  • l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
  • l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
  • la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

INPS

Da ultimo, si evidenzia che l’INPS attiverà, tramite il proprio portale, specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi telematici.

Rapporto Clima in Italia

Clima in Italia nel 2021: il Rapporto Ispra

Il XVII rapporto della serie “Gli indicatori del clima in Italia” illustra l’andamento del clima nel corso del 2021 e aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli ultimi decenni in Italia.

Il rapporto si basa in gran parte su dati, indici e indicatori climatici derivati dal Sistema nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA, www.scia.isprambiente.it), realizzato dall’ISPRA in collaborazione e con i dati del Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente e di altri organismi titolari delle principali reti osservative presenti sul territorio nazionale.


Il 2021 è stato in media un anno meno caldo dei precedenti, con anomalie mensili di segno opposto nel corso dell’anno; le precipitazioni sull’intero territorio nazionale sono state complessivamente del 7% inferiori alla media climatologica, scarse da febbraio a novembre.

Ripetute onde di calore hanno investito l’Italia nei mesi estivi, la più intensa si è verificata la seconda settimana di agosto, quando a Siracusa sono stati registrati 48.8°C: record europeo se confermato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (ancora in corso di verifica).

Non sono mancati eventi estremi di precipitazione.

Nei primi giorni del mese di ottobre una fase perturbata, con forti e persistenti temporali, ha fatto registrare in Liguria, fra le province di Genova e Savona, piogge di eccezionale intensità e con quantitativi totali molto elevati, che hanno segnato nuovi record regionali per i valori cumulati su 3, 6 e 12 ore e causato ingenti effetti al suolo in alcune aree, con diffuse inondazioni, allagamenti, numerose frane e smottamenti.

Alla fine del mese di ottobre un ciclone tropicale localizzato sul Mediterraneo ha scaricato piogge estremamente intense in Italia meridionale; sulla Sicilia orientale l’intensità oraria ha raggiunto il valore più elevato mai registrato nella regione, e le forti piogge hanno causato diffusi allagamenti ed esondazioni di fiumi e canali.

Clima in Italia nel 2021

Salute dai rischi ambientali e climatici

Rischi ambientali e climatici

Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione (SNPS).

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 giugno 2022 GU n.155 del 5-7-2022


Il presente decreto individua gli specifici compiti che tutti i soggetti di cui all’art. 27, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, svolgono nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni definite dal comma 3 del summenzionato art. 27.

Sistema nazionale prevenzione.

Le regioni e le province autonome:

istituiscono il Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SRPS», assicurando l’approccio integrato One Health nella sua evoluzione «Planetary Health», che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS, di cui fanno parte, in una logica di rete, i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonche’ gli altri enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Compiti delle regioni e delle province autonome
Art. 3 – Compiti degli Istituti zooprofilattici sperimentali
Art. 4 – Compiti dell’Istituto superiore di sanità
Art. 5 – Compiti del Ministero della salute
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Art. 7 – Clausola di invarianza finanziaria

rischi ambientali e climatici

All’esito della rilevazione delle esigenze informative, con successivo decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Registro titolari effettivi

Registro delle persone fisiche che sono effettivamente beneficiarie delle attività di impresa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è stato pubblicato il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Con successivo decreto MiSE-MEF saranno individuati, modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l’accesso alle stesse.

Scopo dell’intervento è la tenuta di un registro delle persone fisiche che sono effettivamente beneficiarie delle attività di impresa: una manovra antiriciclaggio, insomma, che deve contribuire a mettere in luce quelle imprese che nascondono la loro reale titolarità diventando aziende di comodo che celano i reali beneficiari degli introiti registrati.

Un registro con autodichiarazione (conforme alle direttive UE che ne hanno imposta la tenuta da parte dei Paesi membri) consentirà allo Stato di controllare in modo più trasparente le effettive titolarità, così da poter meglio evitare manovre di occultamento e riciclaggio di denaro. Il DM n.55 non fa altro che definire le modalità di registrazione ed i parametri che definiscono l’effettiva titolarità ai fini della comunicazione.

Accesso da parte di altri soggetti

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni. L’accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all’iscrizione nella sezione speciale sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all’accesso ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti.

Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l’accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso si intende respinto.

Tra le modalità utili per trasmettere la comunicazione, va segnalato altresì il sistema DIRE (Depositi e Istanze Registro Imprese), il cui utilizzo richiede il possesso di tre requisiti:

  • firma digitale
  • PEC
  • Utenza Telemaco (anche tramite SPID)

Così facendo è possibile portare avanti l’adempimento al pari di variazioni di indirizzo della sede, rinnovi delle cariche amministrative, trasferimenti d’azienda e altro ancora.