Campagna informativa salviamoci la pelle

Salviamoci la pelle

Nell’opuscolo, frutto della collaborazione di Inail Liguria e Associazione dermatologi ospedalieri italiani e dedicato a lavoratrici e lavoratori che svolgono attività all’aperto, sono indicati i rischi per la pelle a causa dell’esposizione al sole senza adeguata protezione.


#SALVIAMOCILAPELLE è promosso dalla Direzione regionale INAIL Liguria in collaborazione con l’Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani (ADOI) nell’ambito delle attività prevenzionali volte a ridurre il rischio di sviluppare patologie legate all’esposizione solare sulla base del protocollo sottoscritto il 27/06/2022.

CAMPAGNA INFORMATIVA: Salviamoci la pelle

Prevenzione dei rischi legati all’insorgenza di tumori della pelle per lavoratrici e lavoratori che svolgono attività prevalentemente all’aperto con particolare riferimento alle/agli assistenti bagnanti.

Assistenti bagnanti, agricoltori, pescatori, muratori, velisti, nuotatori, animatori turistici, addetti all’infanzia: sono tra i lavoratori più esposti – per le condizioni di lavoro prevalentemente all’aperto – al rischio di sviluppare tumori della pelle da adulti o anziani.

Le radiazioni ultraviolette sono, infatti, la causa principale dell’insorgenza dei tumori della pelle e del loro costante aumento, poiché esiste una forte correlazione tra esposizione solare continua e persistente (come si verifica nel caso, appunto, dei lavoratori all’aperto), dose cumulativa solare (ovvero la quantità di esposizione al sole nel
corso della vita) e rischio di insorgenza di tumori cutanei.

La dose di radiazioni ultraviolette (indice UV) varia nel corso della giornata ed è massima tra le 11 e le 16 con picco alle 13.

L’acqua e la sabbia chiara, inoltre, sono superfici riflettenti che incrementano la dose di radiazioni ultraviolette a cui tali lavoratori sono esposti.

salviamoci la pelle

Sono ulteriori fattori di rischio:

– il fototipo chiaro, associato a fotodanno solare (lentigo solari) e cheratosi attiniche (precancerosi cutanee)
– il presentare molti nei e una storia familiare e/o personale di melanoma o altri tumori maligni cutanei non melanoma (carcinomi cutanei).

La prevenzione dei tumori della pelle deve iniziare da giovani, seguendo le regole del decalogo per una corretta esposizione solare

Occorre proteggersi, in particolare, sia con creme solari ad alta protezione da spalmare ripetutamente sulle parti scoperte come gambe e braccia sia utilizzando indumenti quali maglietta, cappellino e occhiali da sole, sia proteggendosi all’ombra quando possibile.

Modello di formulario – allegato A

La Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, “Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006”, ha disposto che per la raccolta e il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta.

La successiva Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021”, ha definito che:

  • Il modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 sarà disponibile sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali già a partire dal 1° giugno 2022, in modo da consentire, fino al 30 giugno 2022, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate.
  • La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, verranno apposte in modalità virtuale mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di commercio, al quale il Gestore dovrà preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel sistema Vi.Vi.FIR, qualora intendesse anche attivare l’interoperabilità applicativa sul nuovo modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021.

Pertanto, dal 1° giugno sarà vigente la piena operatività per l’emissione e vidimazione virtuale tramite il portale dell’Albo del nuovo documento unico (con compilazione manuale) nonché l’apertura dei servizi di interoperabilità applicativa che consentiranno ai gestori di collegare i propri software gestionali al sistema di emissione e vidimazione virtuale del nuovo documento unico.

Ulteriori Riferimenti:

Sostanze chimiche – Ambiente e Salute

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche – Ambiente e Salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è curato dalla Divisione IV – Biosicurezza, fitosanitari, sostanze chimiche e OGM della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico.

Il bollettino fornisce con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) N.1907/2006, “Regolamento REACH”.


In questo numero si parla del processo di autorizzazione delle sostanze e dell’”approccio per gruppi” nella valutazione di gruppi di sostanze strutturalmente affini.

L’autorizzazione è uno dei processi più importanti previsti dal Regolamento REACH. Ha lo scopo di assicurare che i rischi derivanti dall’uso di quelle sostanze definite “estremamente preoccupanti” (SVHC=Substances of Very High Concern) siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie meno pericolose.

A differenza della restrizione , di norma utilizzata per limitare o vietare la produzione, l’immissione sul mercato (inclusa l’importazione) o l’utilizzo di una sostanza, l’autorizzazione è diretta esclusivamente a circoscrivere l’uso in Europa delle sostanze estremamente preoccupanti.

Attraverso i regolamenti di modifica dell’Allegato XIV, vengono fissate le date a partire dalle quali sono vietati l’uso e l’immissione sul mercato di queste sostanze.

Entro tali date può essere rilasciata una autorizzazione specifica su richiesta di una impresa. Per essere utilizzate, le sostanze incluse nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, devono essere autorizzate dalla Commissione europea, per un periodo definito all’impresa che richiede l’autorizzazione, per il solo sito produttivo interessato ed esclusivamente per gli usi indicati nella richiesta.

La richiesta di autorizzazione viene valutata dall’ECHA e da esperti designati dagli Stati membri dell’Unione europea e sottoposta ad una consultazione pubblica (possono inviare il proprio parere le parti interessate e i cittadini).

La decisione di autorizzazione è di durata limitata ed è soggetta ad un periodo di revisione con possibilità di revoca.

Guida Superbonus 110

Agenzia delle Entrate

SUPERBONUS 110% DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO, COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (GIUGNO 2022)


Il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto Superbonus).

Norme e provvedimenti successivi (da ultimo, la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 4/2022, il decreto legge n. 17/2022 e il decreto legge n. 50/2022) hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato
alcune misure di contrasto alle frodi.

Le disposizioni

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle
spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%
delle spese spettanti per gli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio (previsti all’articolo 16-bis del Tuir), inclusi quelli antisismici (disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”)

– riqualificazione energetica degli edifici (previsti all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “ecobonus”). Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La misura della detrazione è la seguente:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
  • 70% per quelle sostenute nel 2024
  • 65% per quelle sostenute nel 2025

Rifiuti Speciali 2022

ISPRA: Rapporto Rifiuti Speciali Edizione 2022

l Rapporto Rifiuti Speciali, giunto alla ventunesima edizione, fornisce un quadro puntuale e aggiornato sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi

Il presente Rapporto è stato elaborato dal Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il contributo delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA).

Nel rapporto la produzione nazionale dei rifiuti speciali è stata quantificata a partire dalle informazioni contenute nelle banche dati del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) relative alle dichiarazioni annuali effettuate ai sensi della normativa di settore. I dati illustrati nella presente edizione del Rapporto si riferiscono all’anno 2020 e sono stati desunti dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2021 ai sensi del DPCM 23 dicembre 2020.

Analogamente a quanto effettuato nelle precedenti edizioni del Rapporto, la banca dati MUD è stata sottoposta ad un processo di bonifica che prevede, oltre alle necessarie verifiche sugli errori di unità di misura, sulle doppie dichiarazioni e sulle incongruenze tra schede e moduli, anche l’esclusione, dalle quantità complessivamente prodotte dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche assimilati agli urbani.

Sono stati ricompresi i quantitativi di rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, identificati con codici del capitolo 19 dell’elenco europeo dei rifiuti, la cui gestione viene contabilizzata nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Settori esonerati

Per i settori interamente esentati dall’obbligo di dichiarazione e per quelli caratterizzati da un’elevata presenza di piccole imprese, dunque, l’elaborazione della banca dati MUD non può fornire un’informazione completa sulla produzione dei rifiuti non pericolosi.

Al fine di sopperire, in parte, alla carenza di informazioni derivanti dalle esenzioni previste dalla norma, ISPRA ha, quindi, proceduto ad integrare i dati MUD mediante l’utilizzo di specifiche metodologie di stima.

Per tutti i settori analizzati si è proceduto ad effettuare la quantificazione dei rifiuti prodotti per singola tipologia, ossia operando a livello di codice dell’elenco europeo dei rifiuti; ulteriori elaborazioni sono state eseguite al fine di ripartire, su scala regionale, i quantitativi stimati.

Tale ripartizione è stata condotta utilizzando, come coefficienti moltiplicatori, i valori ottenuti rapportando il numero regionale di addetti di ciascun settore al numero totale di addetti rilevato a livello nazionale (dati ISTAT).

Rapporto Rifiuti Speciali – Edizione 2022

CAPITOLO 1 – PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
CAPITOLO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
CAPITOLO 3 – MONITORAGGIO DI SPECIFICI FLUSSI DI RIFIUTI
APPENDICE 1 – DETTAGLIO PER MACROAREA GEOGRAFICA DEI DATI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, ANNO 2020
APPENDICE 2 – QUADRO REGIONALE DELLA PRODUZIONE E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, ANNO 2020
APPENDICE 3 – CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DI COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, ANNO 2020
APPENDICE 4 – CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, ANNO 2020
APPENDICE 5 – CENSIMENTO DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI SPECIALI, ANNO 2020

Rapporto Rifiuti pericolosi

Bonus 200 euro competenze luglio 2022

L’INPS, con il messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, in merito all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022), precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella disposizione di legge.


L’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede per i lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti, l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; inoltre “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Con il presente messaggio, che segue il messaggio n. 2397/2022, con cui l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia, si precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di legge.

In particolare, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Alla luce dei chiarimenti forniti, si riportano le istruzioni operative aggiornate

SCARICA messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022

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valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque di transizione

Linee Guida per l’applicazione della metodica per la valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque di transizione

Linee Guida SNPA n. 42/2022 – ISBN: 978-88-448-1112-9


La presente Linea Guida fornisce gli elementi tecnici per l’applicazione della metodologia per la valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque di transizione contenuta nel documento “Criteri per la valutazione dell’eutrofizzazione nei corpi idrici superficiali” redatto dal GdL di cui al DD 407 del 2017 e con il contributo del gruppo di lavoro SNPA sottogruppo operativo “Eutrofizzazione – criteri di classificazione”, che ha sperimentato e finalizzato la metodologia per le acque di transizione. Tale metodologia è stata messa a punto in relazione all’attuazione della Direttiva 91/676/CEE – Relazione ex art. 10.

La metodologia si basa su due fasi di valutazione: la FASE 1, che consiste in uno screening iniziale incentrato sullo stato delle Macrofite e degli elementi di qualità fisico-chimica a supporto degli elementi biologici (DIN e P-PO4), sulla base delle soglie riportate nel DM 260/2010; la FASE 2, da attivare solo nelle situazioni non chiaramente attribuibili a una condizione eutrofizzata o non eutrofizzata, con la finalità di valutare con maggior dettaglio la trofia dei corpi idrici tramite il Transitional Water Quality Index (TWQI).

La Linea Guida riporta una sintesi della metodologia per la valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque di transizione, i dettagli delle modalità di calcolo delle metriche utilizzate nelle due fasi previste dal metodo e una descrizione dell’applicazione sperimentale del metodo svolta in ambito SNPA a scala nazionale.

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