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Sostanze chimiche – Ambiente e Salute

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche – Ambiente e Salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è curato dalla Divisione IV – Biosicurezza, fitosanitari, sostanze chimiche e OGM della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico.

Il bollettino fornisce con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) N.1907/2006, “Regolamento REACH”.


In questo numero si parla del processo di autorizzazione delle sostanze e dell’”approccio per gruppi” nella valutazione di gruppi di sostanze strutturalmente affini.

L’autorizzazione è uno dei processi più importanti previsti dal Regolamento REACH. Ha lo scopo di assicurare che i rischi derivanti dall’uso di quelle sostanze definite “estremamente preoccupanti” (SVHC=Substances of Very High Concern) siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie meno pericolose.

A differenza della restrizione , di norma utilizzata per limitare o vietare la produzione, l’immissione sul mercato (inclusa l’importazione) o l’utilizzo di una sostanza, l’autorizzazione è diretta esclusivamente a circoscrivere l’uso in Europa delle sostanze estremamente preoccupanti.

Attraverso i regolamenti di modifica dell’Allegato XIV, vengono fissate le date a partire dalle quali sono vietati l’uso e l’immissione sul mercato di queste sostanze.

Entro tali date può essere rilasciata una autorizzazione specifica su richiesta di una impresa. Per essere utilizzate, le sostanze incluse nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, devono essere autorizzate dalla Commissione europea, per un periodo definito all’impresa che richiede l’autorizzazione, per il solo sito produttivo interessato ed esclusivamente per gli usi indicati nella richiesta.

La richiesta di autorizzazione viene valutata dall’ECHA e da esperti designati dagli Stati membri dell’Unione europea e sottoposta ad una consultazione pubblica (possono inviare il proprio parere le parti interessate e i cittadini).

La decisione di autorizzazione è di durata limitata ed è soggetta ad un periodo di revisione con possibilità di revoca.

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