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Sostanze chimiche

Sostanze chimiche sensibilizzanti. Gli agenti chimici sensibilizzanti rappresentano una problematica sanitaria importante, che ha richiamato l’attenzione della comunità europea con importanti azioni di restrizioni d’uso. INAIL 2024 INQUADRAMENTO NORMATIVO E …LEGGI TUTTO


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E-state in privacy. I suggerimenti del Garante su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti online, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza …LEGGI TUTTO


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La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, le prime …LEGGI TUTTO


Transizione 5.0, rapporto rifiuti, metaverso lavoro, bandi

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 28 del 31 Luglio 2024 Transizione 5.0, rapporto rifiuti, metaverso lavoro, bandi. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a …LEGGI TUTTO


 

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 27 del 25 Luglio 2024 Patente a crediti, Bandi, rischi di genere, formazione. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti …LEGGI TUTTO


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Semplificazione, Infortuni, Privacy, Sostanze chimiche.

Sostanze chimiche

Sostanze chimiche sensibilizzanti. Gli agenti chimici sensibilizzanti rappresentano una problematica sanitaria importante, che ha richiamato l’attenzione della comunità europea con importanti azioni di restrizioni d’uso. INAIL 2024

INQUADRAMENTO NORMATIVO E DIMENSIONE DEL PROBLEMA

Secondo la normativa europea un agente chimico viene classificato come “sensibilizzante” nel caso in cui risponda a specifici criteri definiti nel regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP). In particolare, viene classificato come “sensibilizzante respiratorio” (cat. 1) se c’è evidenza, nell’essere umano, della possibilità di indurre una specifica ipersensibilità respiratoria oppure in presenza di risultati positivi da appropriati test su animali.

Analogamente, si classifica come “sensibilizzante per la cute” (cat. 1) se c’è evidenza che la sostanza possa causare nell’essere umano una sensibilizzazione per contatto cutaneo oppure se ci sono risultati positivi da appropriati test sull’animale.

L’attenzione al rischio legato all’esposizione ai sensibilizzanti chimici è andata crescendo negli ultimi anni: in Europa si è stimato che circa 5 milioni di persone siano sensibilizzate a diverse sostanze, in particolare per contatto con articoli tessili o di cuoio .

Per quanto riguarda gli effetti sulla pelle e partendo dall’inventario delle classificazioni ed etichettature, più di 14.000 sostanze, di cui oltre 1.000 in classificazione armonizzata, hanno indicazioni di un rischio di sensibilizzazione cutanea .

Già dal 2012 il Comitato degli Stati membri (MSC) ha ritenuto che “forti” sensibilizzanti respiratori per la loro aggressività dessero luogo a un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze estremamente preoccupanti (VHC), che annoverano anche gli agenti chimici cancerogeni, mutageni e reprotossici

Sostanze chimiche. Sostanze chimiche sensibilizzanti. Gli agenti chimici sensibilizzanti rappresentano una problematica sanitaria importante.
download Sostanze chimiche sensibilizzanti.

LE SOSTANZE CHIMICHE REPROTOSSICHE

Nella normativa per la tutela dei lavoratori è stata posta molta attenzione alla tutela della donna in gravidanza, ma finora la possibile esposizione a sostanze reprotossiche sembra sia stata ampiamente sottostimata.

Edizioni: Inail 2022


La fertilità

Lo Scientific Committee on Occupational Exposure Limits nel 2013 ha definito la fertilità come ‘i processi che sottostanno alla capacità di un uomo e una donna di iniziare una gravidanza’; in dettaglio ha definito gli effetti avversi per la fertilità come ‘effetti avversi sulla libido, il desiderio sessuale, la spermatogenesi/oogenesi, ogni interferenza con l’attività ormonale o i parametri fisiologici che può incidere sulla abilità di fecondazione, impianto o sviluppo dell’embrione’.

Fattori di rischio

Fattori di rischio per la salute riproduttiva, in ambiente di lavoro, possono essere di diversa natura, quelli dovuti a sostanze chimiche sono certamente tra i più documentati.

Attualmente la normativa per la tutela della salute dei lavoratori fa ricadere la gestione delle sostanze reprotossiche all’interno del Titolo IX capo I (Protezione da agenti chimici), ma il legislatore europeo già con il regolamento REACH (reg. CE1907/2006) le ha inserite tra le sostanze di ‘grande preoccupazione’, all’interno del regime di autorizzazione.

Considerando le evidenze emerse negli ultimi anni, si è ritenuto di aggiornare la direttiva 2004/37/CE, relativa alla gestione delle sostanze cancerogene e mutagene in ambiente di lavoro, con l’inserimento anche delle sostanze reprotossiche.

È stata quindi emanata il 09/03/2022 la direttiva UE 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui recepimento è previsto entro febbraio 2024, e prevede misure di gestione del rischio più stringenti e tutelanti in caso di esposizione a reprotossici in ambiente di lavoro.

DIMENSIONE DEL PROBLEMA (Le sostanze chimiche)

Negli ultimi 20 anni c’è stato un incremento di coppie infertili che ricorrono a centri di fecondazione assistita.

È stato stimato che circa il 15% delle coppie presenta problemi di fertilità.

Nella normativa per la tutela dei lavoratori è stata posta molta attenzione alla tutela della donna in gravidanza, ma finora la possibile esposizione a sostanze reprotossiche, in particolare anche per la popolazione maschile, sembra sia stata ampiamente sottostimata.

Le sostanze chimiche per cui sono state identificate caratteristiche di pericolosità legate alla tossicità riproduttiva sono circa 150 in Unione europea, classificate come: tossici per la riproduzione di categoria 1A (sostanze note per causare effetti avversi sulla salute riproduttiva nell’essere umano) e categoria 1B (sostanze presumibilmente tossiche per la salute riproduttiva umana).

download Le sostanze chimiche

Allegati

Sostanze chimiche – Ambiente e Salute

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche – Ambiente e Salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è curato dalla Divisione IV – Biosicurezza, fitosanitari, sostanze chimiche e OGM della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico.

Il bollettino fornisce con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) N.1907/2006, “Regolamento REACH”.


In questo numero si parla del processo di autorizzazione delle sostanze e dell’”approccio per gruppi” nella valutazione di gruppi di sostanze strutturalmente affini.

L’autorizzazione è uno dei processi più importanti previsti dal Regolamento REACH. Ha lo scopo di assicurare che i rischi derivanti dall’uso di quelle sostanze definite “estremamente preoccupanti” (SVHC=Substances of Very High Concern) siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano progressivamente sostituite da sostanze o tecnologie meno pericolose.

A differenza della restrizione , di norma utilizzata per limitare o vietare la produzione, l’immissione sul mercato (inclusa l’importazione) o l’utilizzo di una sostanza, l’autorizzazione è diretta esclusivamente a circoscrivere l’uso in Europa delle sostanze estremamente preoccupanti.

Attraverso i regolamenti di modifica dell’Allegato XIV, vengono fissate le date a partire dalle quali sono vietati l’uso e l’immissione sul mercato di queste sostanze.

Entro tali date può essere rilasciata una autorizzazione specifica su richiesta di una impresa. Per essere utilizzate, le sostanze incluse nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, devono essere autorizzate dalla Commissione europea, per un periodo definito all’impresa che richiede l’autorizzazione, per il solo sito produttivo interessato ed esclusivamente per gli usi indicati nella richiesta.

La richiesta di autorizzazione viene valutata dall’ECHA e da esperti designati dagli Stati membri dell’Unione europea e sottoposta ad una consultazione pubblica (possono inviare il proprio parere le parti interessate e i cittadini).

La decisione di autorizzazione è di durata limitata ed è soggetta ad un periodo di revisione con possibilità di revoca.