Bonus 200 euro competenze luglio 2022

L’INPS, con il messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, in merito all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022), precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella disposizione di legge.


L’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevede per i lavoratori dipendenti, in possesso di determinati requisiti, l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro che sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”; inoltre “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Con il presente messaggio, che segue il messaggio n. 2397/2022, con cui l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia, si precisa quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella predetta disposizione di legge.

In particolare, si chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Alla luce dei chiarimenti forniti, si riportano le istruzioni operative aggiornate

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Reddito di emergenza Inps 2021

Le domande di Reddito di Emergenza (REM) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciute dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno essere presentate all’INPS dal 1° al 31 luglio 2021.

Cos’è il reddito di emergenza. COME FARE DOMANDA. Prorogata la scadenza. REM.

Reddito di emergenza Inps 2021: oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 12), sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021; la domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 (art. 36).

Prorogata la scadenza

C’è tempo fino al 31 luglio 2021, infatti è stato prorogato fino a tale data il termine per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (REM) di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, precedentemente fissato al 30 aprile.

Cos’è il reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza (REm) 2021 è una misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Viene riconosciuto per un valore da 1.200 a 2.400 euro, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Gli importi vengono incrementati se si ha in famiglia un componente in condizioni di grave disabilità.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

* online, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali;
* tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda tramite il servizio online, autenticandosi con le proprie credenziali, o i patronati.

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Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021

Con il Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, l’INPS fornisce le indicazioni per accedere all’esonero contributivo disposto in favore dei datori di lavoro dal Decreto Ristori (art. 12, commi 14 e 15, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176).

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Considerato che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo, disciplinati dalla medesima fonte normativa ovvero da fonti diverse, si basano sul principio dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo.

Pertanto, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero in argomento.

Tale alternatività, espressamente prevista con riferimento alle misure disciplinate dalla medesima fonte normativa, deve essere assicurata anche nel caso in cui le misure in trattazione siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a sovrapporsi nella medesima finestra temporale.

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Smart Working indagine INPS

In questa nota analizziamo i risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei dipendenti INPS, concentrandoci in particolare sugli aspetti legati allo Smart Working (SW).

L’edizione 2020 dell’indagine ha incluso un focus sullo SW in fase emergenziale, utile a fornire indicazioni sulla percezione dell’esperienza da parte dei soggetti coinvolti, sugli aspetti problematici e sulle aspettative per il futuro.

I risultati indicano una valutazione globalmente positiva da parte dei dipendenti, che associano allo SW elementi di maggior flessibilità, quali un miglior bilanciamento vita-lavoro, sebbene con sfumature legate alle condizioni di contesto e in relazione al genere, all’età e al profilo professionale del rispondente.

Tra gli aspetti maggiormente problematici, si rilevano le difficoltà legate all’espansione del tempo di lavoro e i timori legati alla possibilità che lo SW possa pregiudicare la collaborazione tra colleghi.

La valutazione generale da parte degli uomini è tendenzialmente migliore di quella riportata dalle donne. Non si rilevano relazioni significative tra quota di SW e produttività di sede.

Lo smart working nell’ordinamento italiano è regolato dalla Legge 81/2017, che nel garantire parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori agili e ordinari, indica nel lavoro agile uno strumento di incremento della produttività e di conciliazione vita lavoro.

Lo stesso è infatti definito come “modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Nel comparto pubblico l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile era stata prevista, in forma sperimentale, con Legge 124/2015, al fine di diffondere nuove modalità di lavoro nella PA e con l’obiettivo di coinvolgere almeno il 10% dei dipendenti in un triennio.

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indennità in favore dei pescatori autonomi

INPS: COVID-19 – indennità in favore dei pescatori autonomi

L’INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, fornisce ulteriori indicazioni operative per la verifica della qualifica di pescatore autonomo.

Ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”, i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l’assenza del requisito in esame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del messaggio n. 4358/2020, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

  • lo status di pescatore “autonomo”;
  • la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.

Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo e in caso non vi siano ulteriori motivi di reiezione, sarà possibile procedere con l’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro.

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L’INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, fornisce ulteriori indicazioni operative per la verifica della qualifica di pescatore autonomo.