Dal 1° gennaio 2022, inoltre, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo.

Guida Superbonus 110

Agenzia delle Entrate

SUPERBONUS 110% DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO, COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (GIUGNO 2022)


Il decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto Superbonus).

Norme e provvedimenti successivi (da ultimo, la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 4/2022, il decreto legge n. 17/2022 e il decreto legge n. 50/2022) hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione e individuato
alcune misure di contrasto alle frodi.

Le disposizioni

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle
spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%
delle spese spettanti per gli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio (previsti all’articolo 16-bis del Tuir), inclusi quelli antisismici (disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “sismabonus”)

– riqualificazione energetica degli edifici (previsti all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto “ecobonus”). Per questi interventi, attualmente sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La misura della detrazione è la seguente:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
  • 70% per quelle sostenute nel 2024
  • 65% per quelle sostenute nel 2025

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