Stress lavorativo settore logistica

Prevenzione dello stress lavorativo e sviluppo del benessere nel settore della logistica.

Lo stress correlato all’attività lavorativa si manifesta quando le richieste dell’ambiente di lavoro superano la capacità del lavoratore di affrontarle (o controllarle). Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di salute mentale e fisica se si manifesta con intensità per periodi prolungati.

Il settore della logistica ha conosciuto recentemente una forte espansione, dovuta al suo ruolo strategico per la produzione e distribuzione delle merci in un contesto caratterizzato dalla globalizzazione e dallo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione.

Il personale che vi lavora è anch’esso in forte aumento, suddiviso soprattutto in addetti al magazzino e trasportatori. La letteratura scientifica ha prestato grande attenzione verso queste due funzioni logistiche, producendo una grande mole di ricerche scientifiche e, conseguentemente, un notevole progresso nell’ottimizzazione dei processi logistici (Palšaitis et al., 2017).

miglioramento continuo

In un tale contesto di competizione globale e necessità di miglioramento continuo, l’accento è stato recentemente posto sulle persone che vi lavorano e sul contributo che esse possono dare allo sviluppo efficace del settore. Da un lato, infatti, il settore logistico ha una scarsa attrattività a causa dei suoi impieghi considerati di basso livello e, conseguentemente, impiega tradizionalmente persone a bassa qualifica professionale (Allamprese e Bonardi, 2020). Dall’altro, però, è stato evidenziato che il successo del settore logistico dipenderà sempre più dalla capacità e dalle competenze delle persone impiegate (Jhawar et al., 2014). Ciò richiede di aumentare l’attrattività del settore della logistica, attraverso condizioni più sicure e lavori più motivanti e soddisfacenti. Un miglioramento dei contesti lavorativi in questi termini, infatti, può contribuire sia alla crescita professionale dei lavoratori già presenti, sia all’attrazione di nuovi lavoratori con competenze più elevate.

sicurezza sul lavoro

I temi che sono alla base di quanto sopra concernono la sicurezza sul lavoro, ma anche la prevenzione dello stress lavorativo (ponendo attenzione ai rischi psicosociali) e lo sviluppo del benessere (fornendo condizioni ambientali migliori, ottimizzando l’organizzazione del lavoro e supportando la motivazione personale e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori). Tali temi sono stati tradizionalmente trattati in modo separato, ma è evidente come essi si sovrappongano e interagiscano nel determinare gli effetti positivi e negativi sui lavoratori. Di conseguenza, le pratiche e procedure organizzative rivolte ai lavoratori trarrebbero maggiore forza e utilità da una loro consapevole integrazione. Ad esempio, il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ha sviluppato il concetto di Total Worker Health, definendolo come “una strategia che integra la sicurezza sul lavoro e protezione della salute con la promozione della salute, al fine di prevenire gli infortuni e malattie sul lavoro e migliorare la salute ed il benessere”.

Il tema della sicurezza sul lavoro è stato ampiamente trattato nel settore della logistica, riconoscendo (come in ogni altro settore) la necessità di implementare non solo procedure ai principi generali di sicurezza, ma piuttosto un approccio olistico e proattivo alle questioni di sicurezza. In altri termini, salute e sicurezza sul lavoro non dovrebbero essere solo responsabilità di specifiche unità operative interne all’organizzazione, ma dovrebbero essere integrate e coordinate a livello dell’intera organizzazione (Sadłowska-Wrzesińska, 2014).

Gli incidenti e infortuni

Gli incidenti e infortuni, infatti, hanno cause riconducibili a diversi fattori, quali quelli tecnici, di organizzazione del lavoro e del comportamento individuale (Sadłowska-Wrzesinska, 2014).

In quest’ottica la letteratura disponibile nel settore logistica ha considerato variabili relative alla sicurezza a diversi livelli. In questa indagine saranno considerate il clima di sicurezza, la leadership di sicurezza, la comunicazione organizzativa e la partecipazione dei lavoratori allo sviluppo della sicurezza relative ai principi generali di sicurezza, ma piuttosto un approccio olistico e proattivo alle questioni di sicurezza.

Solo più recentemente le ricerche si sono incentrate sul tema dello stress lavorativo nel settore della logistica. La letteratura mostra diversi stressors che sono stati correlati ad esiti negativi per il lavoratore e l’organizzazione, tra i quali i più rilevanti sembrano essere le caratteristiche del ruolo (sovraccarico, conflitto, ambiguità), la retribuzione, l’ambiente fisico di lavoro, la condizione dei lavoratori immigrati, la precarietà del lavoro, altre caratteristiche specifiche del contesto. Tuttavia, a fronte dei costi ed esiti negativi ben conosciuti derivanti da condizioni di stress, tale tema sembra non avere ancora un ampio insieme di ricerche e risultati disponibile.

In questa indagine sono state considerate variabili relative sia alla sicurezza sul lavoro che allo stress lavorativo. L’obiettivo generale è quello di verificare se, oltre al tema sicurezza ampiamente trattato in letteratura, gli stressors lavorativi sono in grado di spiegare ulteriormente la percezione di stress e il benessere correlato al lavoro, cercando anche di mettere in evidenza quali variabili sono maggiormente predittive.

Con questo obiettivo ci si propone non solo di limitare i possibili effetti negativi per i lavoratori, ma anche di mettere in luce se e come è possibile migliorare le condizioni di lavoro per favorire gli esiti positivi, aumentando l’attrattività del settore e le possibilità di sviluppo delle persone che vi lavorano.

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Articolo tratto da: Prevenzione dello stress lavorativo e sviluppo del benessere nel settore della logistica.

Ministero Lavoro, interpello 1/2022

Appalto di servizi di logistica: responsabilità solidale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, con il quale risponde ad un quesito delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL e FIT CISL, in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi, disciplinata dall’articolo 1677-bis del Codice civile.

La risposta del Ministero del Lavoro

“L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 disciplina il regime di responsabilità solidale negli appalti e stabilisce che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”.

L’articolo 1677-bis c.c., rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, così come recentemente modificato dall’articolo 37-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, regolamenta la specifica ipotesi del contratto di logistica e prevede che “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.

Tale figura contrattuale configura un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, come si può evincere sia in base alla scelta del legislatore di collocare la disposizione nel titolo III Capo VII del Codice civile, che reca le disposizioni in materia di appalto, sia in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.

In proposito, si ricorda che questa Amministrazione, già con la circolare n. 17 dell’11 luglio 2012, nell’esaminare l’applicazione al contratto di trasporto del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , aveva precisato che tale disciplina si applica sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” che, per come configurato dalla giurisprudenza, si caratterizza per “la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).

La lettura fornita nella citata circolare non viene pregiudicata dalla nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c., in quanto l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

Un simile vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al citato articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nella fattispecie in esame sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, l’articolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.

Non può neppure ritenersi che possa inficiare tale orientamento la perdurante vigenza dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione – operante limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso.

L’applicazione dell’articolo 83-bis ai contratti dei servizi di logistica è, tuttavia, da ritenersi esclusa in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l’indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis c.c.

Infatti, la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di solidarietà negli appalti, ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 : una simile interpretazione, costituzionalmente orientata, è finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, evitando che “i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”(cfr. Corte costituzionale n. 254/2017).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.”.

Fonte: Ministero del Lavoro

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