Infortuni in edilizia. Infor.MO

INAIL 2022

Nel dettaglio, oltre a presentare indicatori di incidenza e gravità, vengono esaminate le caratteristiche dei fattori di rischio degli infortuni trattati, anche con riferimento alle più frequenti modalità di accadimento degli stessi.

Sono poi indicate le principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico.

Tra il 2014 ed il 2018 nelle Costruzioni sono stati riconosciuti dall’Inail mediamente 32 mila infortuni in occasione di lavoro all’anno (cioè il 10% dei casi), con un trend del periodo decrescente, più di quanto avvenuto per il totale dei settori

Il rischio infortunistico nel comparto, misurato attraverso l’indice di incidenza (infortuni per mille addetti), varia a seconda dell’attività: le Costruzioni, infatti, in base alla classificazione Ateco 2007, si distribuiscono su tre divisioni: Costruzione di edifici, Ingegneria civile e Lavori di costruzione specializzati.

Le tre divisioni si collocano tutte su un livello di rischio superiore alla media (sebbene non ai primi posti nella graduatoria per settori), ma la frequenza infortunistica dell’Ingegneria civile, secondo i dati Inail, è maggiore delle altre due.

Tra tutte le attività economiche, se si eccettuano le Estrazioni di petrolio, carbone e minerali, le quote più alte di episodi gravi sono registrate proprio nelle tre divisioni delle Costruzioni, che registrano percentuali superiori al 35%.

Le indicazioni sul 2019 ed il 2020, ricavabili dagli Open data, riguardano soprattutto l’effetto della prima fase dell’emergenza Covid-19 sulle attività economiche e sugli infortuni collegati ad esse, dal momento che nel novero degli infortuni rientrano anche le malattie infettive e, quindi, le infezioni da Sars Cov-2.

Le denunce pervenute all’Inail nel periodo compreso tra gennaio e giugno del 2020 sono globalmente diminuite del 16% nella gestione Industria e servizi, se si escludono i settori coperti solo parzialmente da tale gestione (Agricoltura, silvicoltura e pesca).

Nelle Costruzioni, pur non raggiungendo i picchi riscontrati in altri tipi di aziende, il calo è stato più consistente della media, attestandosi intorno al 33%, con differenze marginali tra Costruzioni di edifici, Ingegneria civile e Lavori di costruzione specializzati.

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Analisi speditiva dei materiali contenenti amianto

Recognition and characterisation of materials containing asbestos through hyperspectralimage image analysis

INAIL 2021 – Inail – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici – Direttore: Carlo De Petris

L’analisi speditiva dei materiali contenenti amianto, effettuata mediante l’impiego di tecniche innovative e strumentazione portatile, rappresenta una tematica di grande interesse a scala nazionale ed internazionale.

Ciò in quanto essa consente di ottenere benefici sia in termini di riduzione del rischio espositivo per i tecnici di laboratorio che in termini di riduzione dei tempi e dei costi di esecuzione.

Il presente fact sheet, edito in lingua inglese, è incentrato sulla tecnica innovativa di imaging iperspettrale (HSI), che a seguito di uno specifico progetto di ricerca in collaborazione tra l’Inail e l’Università La Sapienza, si è rivelata particolarmente efficace per l’identificazione delle principali tipologie di materiali contenenti amianto.

Il Fact-sheet descrive dunque le procedure di ricerca analitica adottate ed i vantaggi di tale metodica, evidenziando in particolar modo i principali settori in cui si prevede una sua proficua applicazione nel prossimo futuro.

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Articolo 37 del d lgs 81 2008. Gennaio 2022

Articolo 37 – Le modifiche dell’articolo 37 del d lgs 81 2008

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

 

  1. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

 

  1. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.

 

  1. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

 

  1. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

 

  1. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

  1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

 

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

 

7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

  1. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

  1. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).

 

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

 

  1. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

  1. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

  1. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

 

  1. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(N), e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

 

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

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IL RISCHIO DA SOSTANZE PERICOLOSE PER ACCONCIATORI ED ESTETISTE

INAIL 2021

La chimica è presente nella nostra vita più di quanto si possa immaginare, migliorandone il benessere e la qualità. Sebbene da alcuni anni, grazie a norme nazionali ed europee più stringenti, si assista a un costante miglioramento della salubrità dei luoghi di lavoro, i dati che emergono da studi a livello europeo continuano a destare preoccupazione.

Dunque è una responsabilità e un obiettivo comune delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali contribuire a rendere la chimica sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone, affrontando e governando in sinergia le sfide che la transizione verso una green economy pone, attraverso politiche, programmi e strumenti pratici e incentivali per le imprese.

Occorre in particolare supportare le piccole e micro imprese nella corretta gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro, ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e per una maggiore produttività e competitività delle imprese stesse e delle economie in generale.

Questo opuscolo, rivolto ad acconciatori ed estetiste, è stato realizzato dall’Inail, in qualità di Focal Point Italia dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), e dal network nazionale, nell’ambito della campagna europea “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”, promossa da Eu-Osha nel biennio 2018-2019.

L’opuscolo intende fornire le informazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione e gestione del rischio da sostanze pericolose in tale settore, in cui i lavoratori sono maggiormente esposti, con un approccio comunicativo e divulgativo, nell’ottica di una sempre maggiore diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.

È un virtuoso esercizio di sinergia tra Istituzioni e Parti Sociali, nonché il risultato dell’impegno, della partecipazione e della condivisione del network nazionale di tutte le attività del Focal Point Italia di Eu-Osha.

L’informazione e la formazione sono una vera e propria misura di tutela della sicurezza e della salute!

L’informazione e la formazione devono riguardare:
• i rischi a cui si è esposti nella propria attività lavorativa;
• gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro ed i loro possibili effetti sulla salute;
• le precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere sé stessi e gli altri;
• le corrette procedure per manipolare ed eventualmente smaltire le sostanze chimiche pericolose utilizzate;
• l’accesso alle schede dei dati di sicurezza messe a disposizione dal fornitore nel caso di sostanze pericolose.

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MALATTIE ASBESTO CORRELATE

Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza statistico attuariale

L’amianto è uno dei più importanti agenti cancerogeni professionali, causando circa la metà dei decessi per cancro professionale.

Il fardello delle malattie asbesto-correlate è ancora attuale anche in quei Paesi, come l’Italia, in cui l’amianto è stato messo al bando dai primi anni novanta.

In Italia la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge di stabilità 2008) ha istituito presso l’Inail il “Fondo per le vittime dell’amianto“.

I beneficiari del Fondo sono i titolari di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta dall’Inail una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e i titolari di rendita a superstiti dei lavoratori vittime dell’amianto individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

L’art.1, comma 116, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha esteso le prestazioni del Fondo, in via sperimentale, ai malati affetti da mesotelioma riconducibile a esposizione ambientale o familiare all’amianto. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha reso stabili tali benefici.

Si forniscono di seguito alcuni dati statistici riguardanti: le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail nel quinquennio 2016-2020 (fonte Open data – tabelle nazionali con cadenza semestrale aggiornate al 30.04.2021), le rendite per malattie asbesto correlate erogate dall’Inail, il numero dei beneficiari professionali del fondo e le prestazioni una tantum per mesoteliomi non professionali.

Nell’ultimo quinquennio disponibile 2016-2020 (anni di protocollazione della denuncia) sono stati mediamente circa 1.500 l’anno i lavoratori a cui è stata riconosciuta una malattia asbesto-correlata; focalizzando l’attenzione sul triennio più consolidato 2016-2018 (il riconoscimento necessita di congrui tempi tecnici per la gestione e la definizione della pratica), il numero dei malati sale a circa 1.700 l’anno, di questi mediamente 715 (761 per l’anno di protocollazione 2016, più consolidato) hanno avuto un esito mortale.

I dati dell’anno 2020 risentono oltre che del breve periodo di consolidamento, anche dell’effetto che la pandemia ha avuto sulle denunce e sui riconoscimenti delle malattie professionali.

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D lgs 81 aggiornato a Gennaio 2022

REV. GENNAIO 2022

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT,  WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATTIVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL’USO DEL PRESENTE TESTO.

AGGIORNAMENTI VERSIONE “GENNAIO 2022”
Novità in questa versione:
▪ Inserita nota e piè pagina all’art. 5, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44;
▪ Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
▪ Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
▪ Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
▪ Modifiche agli allegati XLVII e XLVIII ad opera dalla legge 18/12/2020, n. 176, convertita, con modificazioni, dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
▪ Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
▪ Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Integrazione;
▪ Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del D.lgs. 81/2008;
▪ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 – Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO); …

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Fernando Di Fiore

Gianfranco Amato

Bando Isi 2021, 274 milioni di euro

274 milioni di euro di incentivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro

La nuova edizione dell’iniziativa, che porta oltre quota 2,7 miliardi l’importo complessivo stanziato dal 2010, è stata presentata presso la direzione generale di Roma con una conferenza stampa alla quale ha preso parte, insieme ai vertici dell’Istituto, anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

I cinque assi di finanziamento. Al primo asse (Isi Generalista) sono destinati 112,2 milioni di euro, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2). Il secondo (Isi Tematica) prevede 40 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Lo stanziamento del terzo asse (Isi Amianto) è di 74 milioni di euro, per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, mentre il quarto (Isi Micro e Piccole Imprese) mette a disposizione 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39). L’importo del quinto e ultimo asse (Isi Agricoltura) è invece di 37,5 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

Introdotte tre nuove tipologie di progetti di investimento.

Rispetto ai bandi Isi precedenti, una delle novità principali è rappresentata dall’introduzione di tre nuove tipologie di progetti di investimento finanziabili con l’asse 1.1, che riguardano la riduzione del rischio incendio, mediante l’adozione di sistemi di prevenzione e/o protezione, la riduzione del rischio infortunistico, attraverso l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e di barriere per protezione da macchine fisse e semoventi, e la riduzione del rischio radon, grazie alla realizzazione di opere edili e di sistemi di ventilazione per piani terra, seminterrati e interrati nei quali sia presente questo gas.

L’accesso ai fondi per la bonifica dell’amianto esteso alle micro e piccole imprese agricole.

Altre novità riguardano il consistente incremento dei fondi destinati all’adozione dei Mog (asse 1.2), l’introduzione di due nuove tipologie di intervento per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse 2), mediante interventi di automazione e nelle attività di pulizia delle spiagge, e l’aumento dei fondi destinati alla bonifica dell’amianto (asse 3), ai quali potranno accedere per la prima volta anche le micro e piccole imprese agricole.

Con il cambiamento delle tipologie di aziende destinatarie dei fondi stanziati per il quarto asse, che nella nuova edizione del bando Isi comprendono le micro e piccole imprese che si occupano di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, del recupero e della preparazione per il riciclaggio dei materiali e di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, anche l’elenco degli interventi ammissibili è stato adeguato alle specificità dei rischi professionali presenti in questi settori di attività, fermi restando i parametri generali già adottati a partire dal bando 2016 per questo asse di finanziamento.

Confermato l’applicativo per la compilazione online della perizia asseverata.

In linea con i correttivi apportati negli ultimi anni per aumentare la partecipazione delle aziende, rendere più celere l’erogazione dei finanziamenti e ottimizzare l’utilizzo dei fondi, il nuovo bando prosegue inoltre sulla strada della semplificazione dell’iter tecnico-amministrativo per la concessione e la successiva erogazione del finanziamento. Dopo la sperimentazione avviata con l’avviso Isi Agricoltura 2019-2020, è stata confermata, in particolare, la disponibilità dell’applicativo di compilazione online del modulo di perizia asseverata, specializzato per tipologia di intervento.

Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 65% delle spese sostenute.

Per ogni progetto ammesso al finanziamento, il contributo Inail erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 130mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento. La platea dei destinatari degli incentivi comprende le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’accesso ai fondi del secondo asse, dedicato ai progetti per la riduzione del rischio da movimentazione dei carichi, è consentito inoltre anche agli enti del terzo settore.

Dal prossimo 26 febbraio 2022 saranno pubblicate le date delle diverse fasi della procedura.

La presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti avverrà, come per i bandi precedenti, attraverso una procedura informatica articolata in diverse fasi, le cui date di apertura e chiusura saranno pubblicate dal 26 febbraio 2022 nella sezione del portale dell’Istituto dedicata al nuovo bando Isi. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al contact center Inail al numero 06.6001 o utilizzare i servizi online dedicati.

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