Salute e sicurezza sul lavoro, Inail e Conferenza delle Regioni

C’è più tempo per formare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione, coinvolgendo il maggior numero di imprese nell’ottica di tutelare i lavoratori dal rischio di infortuni negli ambienti di lavoro. Con l’addendum all’accordo siglato nel 2023 tra l’Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto a dicembre scorso dai presidenti Fabrizio D’Ascenzo e Massimiliano Fedriga, si estende a tutto il 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza, resa possibile grazie alla collaborazione fra i due enti.

Da Inail e Regioni risorse e interventi per promuovere la sicurezza sul lavoro.

Attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall’Istituto con oltre 10 milioni di euro, le aziende possono disporre di occasioni aggiuntive per diffondere il trasferimento di conoscenze e adottare misure di prevenzione, rafforzando la consapevolezza dei rischi e favorendo l’adozione di misure di tutela più efficaci nei luoghi di lavoro. Un’opportunità alla base dell’accordo quadro firmato il 13 luglio 2023, ora prorogato, con cui è stata avviata una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente con specifici interventi formativi per i cantieri finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Destinatari i lavoratori e i preposti impegnati nei cantieri Pnrr.

Secondo l’accordo, a beneficiare degli interventi formativi sono i lavoratori e i preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano, come la costruzione di edifici, le opere di ingegneria civile e i lavori specializzati di edilizia. A garantire la qualità e l’uniformità territoriale, la formazione viene svolta da soggetti accreditati e affidata a docenti qualificati ed è caratterizzata da standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, come precisato nel Catalogo degli interventi formativi.

Nel Catalogo corsi interdisciplinari a supporto della prevenzione.

Suddiviso in 14 corsi di formazione, il Catalogo individua tipologie differenti di intervento, che spaziano dalle tecnologie digitali all’innovazione tecnologica al monitoraggio della sicurezza tramite i near miss. Sono poi approfonditi gli aspetti operativi della gestione in sicurezza degli accessi in cantiere di aziende esterne e fornitori, del ciclo di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione, del ruolo e dei compiti del preposto e delle modalità di comunicazione con i lavoratori attraverso l’analisi di criticità e l’esposizione di buone prassi. Completa l’offerta del Catalogo la promozione della salute e degli stili di vita, la conoscenza degli effetti di alcol e droghe sui lavoratori impegnati in edilizia e l’apprendimento delle conseguenze che la mancata prevenzione dei rischi può avere sul benessere psicofisico.

Fonte INAIL.IT

Interpello n. 6/ 2024 preposto

Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale. Interpello n. 6/ 2024. Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:
“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo StatoRegioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…..

La Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che,sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

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Interpello n. 6/ 2024 preposto. Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale
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Salute e sicurezza sul lavoro, l’informativa

Salute e sicurezza sul lavoro, l’informativa del Ministro al Consiglio dei Ministri.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha svolto oggi una informativa al Consiglio dei Ministri in merito alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, soffermandosi sull’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023, il recente incremento della consistenza delle forze ispettive e il provvedimento organico per il potenziamento delle tutele in materia previsto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri.

INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha svolto una informativa al Consiglio dei ministri in merito alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla quale ha fatto seguito un ampio e proficuo confronto.

Il Ministro ha illustrato le informazioni attualmente disponibili in merito al grave incidente accaduto a Firenze lo scorso venerdì, sottolineando che per l’accertamento dei fatti è ancora al lavoro la polizia giudiziaria.

Inoltre, il Ministro ha informato il Consiglio sull’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 mettendo in evidenza le criticità emerse, soprattutto nell’ambito delle aziende edili:

  • su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all’anno precedente;
  • per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%;
  • secondo l’ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%).

Il Ministro ha evidenziato il recente incremento della consistenza delle forze ispettive: il personale a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro è oggi pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail. Con l’attuale organico, nel 2024 sarà possibile sviluppare un’attività investigativa specifica maggiore del 40% rispetto al 2023. Inoltre, viste le risultanze in ordine all’altissima incidenza di irregolarità nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno sbloccate le assunzioni per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail.

Infine, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri sarà inserito un provvedimento organico per il potenziamento della tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il coordinamento e il rafforzamento delle attività ispettive e del sistema sanzionatorio, anche in relazione al subappalto e alla somministrazione illecita e fraudolenta, oltre alla qualificazione delle imprese, alla formazione del datore di lavoro e dei lavoratori e alla salvaguardia delle imprese regolari.

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SICUREZZA SUL LAVORO ICONOGRAFIA

COMUNICAZIONE E ICONOGRAFIA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: EVOLUZIONI E MUTAMENTI NEL CORSO DEL NOVECENTO

INTRODUZIONE

La comunicazione e l’iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro ha subito nel corso degli anni progressivi mutamenti, con particolare riferimento ai cartelli ammonitori. Questa tipologia di comunicazione visiva, i cui imperativi sono l’immediatezza e l’essenzialità, rappresenta infatti una fonte preziosissima non solo per lo studio della storia della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, ma anche per un’indagine storico-sociologica in senso lato.

È infatti la stessa metodologia comunicativa ed espressiva che, in base alle proprie peculiarità, rivela di volta in volta lo specifico orizzonte di pensiero che la sottende e la genera, facendosi luogo di sedimentazione di tutta una serie di informazioni rilevanti, se non emblematiche, in senso politico, sociale e culturale.

L’obiettivo di questo sintetico studio è quello di analizzare, attraverso uno studio iconografico, le evoluzioni e i mutamenti della comunicazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, evidenziando come i suddetti mutamenti assumano, in una prospettiva più ampia, una valenza rilevante ai fini di un’indagine sociologica prima ancora che storiografica.

Si è provveduto quindi alla ricognizione e all’analisi di materiali iconografici in tema di salute e sicurezza sul lavoro: manifesti, cartoline e affini, prodotti in Europa e in Russia a partire dagli anni ’20 fino a oggi.

Quindi è stato selezionato un campione rappresentativo dei suddetti materiali, particolarmente significativo ai fini degli obiettivi sopra specificati. Infine, i materiali prodotti fino agli anni ’70/’80 sono stati messi a confronto con i rispettivi materiali informativi e pubblicitari della contemporaneità.

I risultati evidenziano come, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, si manifesta uno scarto piuttosto vistoso nelle modalità comunicative: l’approccio drammatico e paternalistico, largamente diffuso almeno fino agli anni ’50, lascia il posto a toni più smorzati e concilianti, che non puntano più a un coinvolgimento spettatoriale di tipo emotivo, quanto a fornire informazioni in maniera più asciutta e neutrale possibile.
L’utente non è più considerato un soggetto che è lecito colpevolizzare o intimorire, ma un soggetto che è invece doveroso informare e tutelare.

Inoltre la responsabilità della salute sul lavoro non investe più soltanto il singolo lavoratore, ma anche e soprattutto il datore di lavoro.

In conclusione, si può osservare come l’evoluzione delle modalità comunicative si faccia specchio dei contemporanei mutamenti sociali: se in precedenza la prevenzione delle patologie lavoro correlate, la salute e la sicurezza sul lavoro venivano percepite e considerate come questioni che interessavano essenzialmente il singolo – ovvero il lavoratore – e non la società nella sua interezza, gradualmente si è arrivati a un approccio più inclusivo e globale, nella consapevolezza che la salute individuale, fisica ma anche psichica, può essere garantita e tutelata solo entro una dimensione collettiva.

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COMUNICAZIONE E ICONOGRAFIA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: EVOLUZIONI E MUTAMENTI NEL CORSO DEL NOVECENTO.

Il factsheet offre una panoramica sintetica sui progressivi mutamenti nell’ambito della comunicazione e dell’iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cartelli ammonitori.

Interpello

Interpello n. 1/ 2022

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in ordine “all’applicazione art. 35 (riunione periodica) comma 1 D.Lgs. n. 81/2008”.


L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”

Al riguardo, premesso che:

l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro, “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”;
– l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Riunione periodica”, al comma 1, dispone che “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
– il medesimo articolo 35, al comma 2, prevede che “Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”;
– il citato articolo 35, al comma 3, statuisce che “Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”;
– l’articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente”, al comma 4, stabilisce che “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”;

– il citato articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 6, dispone che “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”

la Commissione interpello

ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati.

interpello

D lgs 81 Agosto 2022

D lgs 81. Edizione aggiornata ad agosto 2022 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Novità in questa versione:

Completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;

Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;

Inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;

Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;

Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili”;

Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”;

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

Inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;

Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);

Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”.

SCARICA VERSIONE Agosto 2022

Sicurezza lavoro legge Regione Lazio

Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 11

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DEL BENESSERE LAVORATIVO. DISPOSIZIONI FINANZIARIE VARIE

La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea concernente il miglioramento della vita lavorativa, nonchè della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, riconosce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in un ambiente salubre, privo di rischi, privo di barriere e in condizioni di benessere psicofisico, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della
Costituzione, nonchè il benessere lavorativo, rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di protezione sociale e attuando politiche che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sociale e salariale sul lavoro.

  • INTERVENTI DI PROMOZIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
    STRUMENTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
    DISPOSIZIONI FINALI

La Regione, al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, concede contributi alle imprese che investano risorse materiali e immateriali per garantire e migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e che adottino modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l’entità dei contributi da assegnare alle imprese;
b) le modalità di presentazione della domanda per l’accesso ai contributi;
c) il possesso dei requisiti forniti dall’autodichiarazione.