un ambiente di lavoro esente da infortuni e incidenti attrae i dipendenti. I dipendenti sono più soddisfatti e produttivi in ​​un tale ambiente.

Sicurezza lavoro legge Regione Lazio

Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 11

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DEL BENESSERE LAVORATIVO. DISPOSIZIONI FINANZIARIE VARIE

La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea concernente il miglioramento della vita lavorativa, nonchè della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, riconosce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in un ambiente salubre, privo di rischi, privo di barriere e in condizioni di benessere psicofisico, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della
Costituzione, nonchè il benessere lavorativo, rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di protezione sociale e attuando politiche che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sociale e salariale sul lavoro.

  • INTERVENTI DI PROMOZIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
    STRUMENTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
    DISPOSIZIONI FINALI

La Regione, al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, concede contributi alle imprese che investano risorse materiali e immateriali per garantire e migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e che adottino modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l’entità dei contributi da assegnare alle imprese;
b) le modalità di presentazione della domanda per l’accesso ai contributi;
c) il possesso dei requisiti forniti dall’autodichiarazione.

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