Interpello n. 6/ 2024 preposto. Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale

Interpello n. 6/ 2024 preposto

Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale. Interpello n. 6/ 2024. Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:
“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo StatoRegioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…..

La Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che,sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

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