Gol – ANPAL, fitosanitari, medici autorizzati, RSPP

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 19 del 17 Maggio 2022, Gol – ANPAL, fitosanitari, medici autorizzati, RSPP.

In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.

Ricordiamo che l’accesso al Portale è Gratuito per l’utilizzo dell’intera Banca Dati.


Obbligo Registrazione operatori in criptovaluta

 

Dal 16 maggio obbligo di iscrizione al Registro OAM per gli operatori in criptovaluta. L’Organismo Agenti e Mediatori OAM ha confermato l’attivazione del Registro per gli operatori in criptovaluta a …LEGGI TUTTO


RSPP: sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022

 

Responsabilità del datore di lavoro-Rspp SENTENZA sul ricorso proposto da: NERESINI MASSIMO COSTANTINO nato a VALDAGNO il 28/08/1956 avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli …LEGGI TUTTO


Programma Gol delibera ANPAL

 

Programma Gol: delibera Anpal ridisegna il quadro operativo dei servizi di politica attiva del lavoro Nuovi strumenti per la profilazione quantitativa e qualitativa nell’attuazione dell’assessment, standard dei servizi e costi …LEGGI TUTTO


iscrizione medici autorizzati

 

Min.Lavoro: modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria ​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università …LEGGI TUTTO


Etichettatura fitosanitari, chiarimenti

 

Indirizzi operativi in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari A cura di Ministero della salute L’etichetta di tutti i prodotti fitosanitari dovrà riportare la denominazione ed il rispettivo contenuto di …LEGGI TUTTO


RISONANZA MAGNETICA TOTAL BODY

 

CENSIMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA TOTAL BODY A SCOPO MEDICO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021: LA BANCA DATI DELL’INAIL INAIL 2022 Le apparecchiature di risonanza magnetica a corpo …LEGGI TUTTO


ALLEVAMENTI AVICOLI E SUINICOLI

 

LAVORATORI ESPOSTI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI E SUINICOLI Prevenzione e controllo della resistenza Antimicrobica per i lavoratori esposti negli allevamenti avicoli e suinicoli. INAIL 2022 Pubblicazione realizzata da Inail: Dipartimento di …LEGGI TUTTO


Lavoratore inviato all’estero

 

Federmeccanica/Assistal – Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil Commissione Salute e Sicurezza Contenuti  Obiettivi ed impostazione metodologica del documento, basato su un approccio sintetico e operativo per diffondere l’attenzione della tutela dei dipendenti inviati all’estero. …LEGGI TUTTO


IL CONTRATTO DI APPALTO

 

IL CONTRATTO DI APPALTO, GLI ASPETTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI INDICATORI DELLA LICEITA’ L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione …LEGGI TUTTO


Covid-19 nei cantieri edili

 

Protocollo con le linee guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri edili IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI IL …LEGGI TUTTO


Superbonus 110, SOA, Fondi, Formazione e beni 4.0

 

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 18 del 10 Maggio 2022, Superbonus 110, SOA, Fondi, Formazione e beni 4.0. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti …LEGGI TUTTO


Siamo alla ricerca di writer editor che vogliono collaborare con il PortaleConsulenti. Scopri di più

Gruppo linkedin del Portale Consulenti

Cliccando sul link del gruppo potrai ricevere le notifiche direttamente da Linkedin ed essere aggiornato costantemente sulle novità  in ambito HSE sicurezza ambiente qualità  E-learning

Newsletter 19 del 17 Maggio 2022

RSPP: sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022

Responsabilità del datore di lavoro-Rspp

SENTENZA sul ricorso proposto da: NERESINI MASSIMO COSTANTINO nato a VALDAGNO il 28/08/1956 avverso la sentenza del 18/06/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA
che ha concluso chiedendo il rigetto.


1. La Corte di appello di Venezia in data 18/06/2018 confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, emessa dal Tribunale di Vicenza in data 6/2/2013 nei confronti di Massimo Costantino Neresini per il delitto di omicidio colposo aggravato previsto dall’art. 589 cod. pen. per avere nella qualità di legale rappresentante della Sicit 2000 S.p.A., di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa generica e per colpa specifica dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, cagionato la morte dell’operaio /v Amoo John, incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, a causa dello schiacciamento del cranio nella coclea di tale impianto. Evento che si verificava in data 16/11/2006.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ricorre con un primo motivo prospettando l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, comma 2, 43, comma 1 e 3 cod. pen. nonché artt. 2, comma 1, d.lgs 19 settembre 1994, n. 626 e 2, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, contestando la qualifica di datore di lavoro attribuita all’imputato nelle sentenze, diversamente da quanto si può evincere dalla delibera del consiglio di amministrazione del 17/6/2003 che invece attribuisce allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta che la Corte d’appello travisando il primo motivo di gravame ha ritenuto di escludere la sussistenza di una delega di funzioni da parte dell’imputato a favore dell’ing. Carnara, motivo che sostanzialmente non sarebbe stato esaminato dalla Corte.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale poiché la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato all’imputato.

5. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la condanna dell’imputato per la carenza di formazione del lavoratore deceduto in quanto l’azienda aveva invece implementato un’attività formativa ed insegnato al lavoratore procedure di lavoro corrette che se fossero state osservate avrebbero impedito il verificarsi dell’evento e, in ogni caso, il dovere di formazione sarebbe spettato al dirigente per la sicurezza e non all’imputato.

6. Con un quinto motivo di ricorso si lamenta che il processo causale naturalistico dell’evento non è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio in quanto non è stato accertato se l’evento mortale sia stato la conseguenza di una patologia cardiaca di cui era affetto il lavoratore anziché dell’infortunio.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte d’appello ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante anziché prevalenti.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Si premetta che la normativa applicabile ratione temporis al caso verificatosi nel 2006, è dettata dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ma le norme riguardanti il fatto per cui si procede si pongono in continuità normativa con le parallele norme che sono subentrate con il d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81; di talché i motivi di ricorso possono ben essere vagliati anche alla luce della giurisprudenza formatasi sull’attuale testo unico sulla sicurezza del lavoro.

2. A tal riguardo, in ordine al primo motivo di ricorso circa la qualifica di datore di lavoro, la Corte ha compiutamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della Sicit 2000 S.p.A., la figura del datore di lavoro che ha anche avuto sostanzialmente l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa. La delibera del 17/06/2003, a parere della difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, escluderebbe implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori. Ma ciò non costituisce un argomento meritevole di accoglimento. Atteso che l’atto di nomina del 17/06/2003 officia l’imputato della qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della Sicit spa, tale da non dubitare che egli abbia maturato la qualifica di datore, si osservi che sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza d’appello, conformemente ricostruiscono in modo esauriente la qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della Sicit 2000 S.p.A. – e ciò già sarebbe sufficiente ai sensi sia dell’art. 2 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, sia della identica normativa prevista dall’art. 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda. Con tali attribuzioni l’imputato ha auto l’esercizio di potestà funzionali organizzative, decisionali, gestionali e di spesa inclusa la realizzazione delle misure di sicurezza previste per legge. Di conseguenza, l’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto coniugati con la titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, costituiscono pienamente in capo all’imputato la qualifica datoriale. La competenza per le spese di ordinaria amministrazione, comunque, non soltanto non costituisce una “capitis deminutio” della qualifica datoriale, ma certamente non esclude il potere di spesa in materia di sicurezza; ciò in quanto è obbligo ordinario, non straordinario, e prioritario occuparsi delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza. Si consideri che nel caso specifico le misure mancanti sul piano della sicurezza non richiedevano comunque alcuno straordinario impegno di spesa, ma rientravano nel normale esercizio dei doveri e poteri organizzativi, formativi, e di ordinaria vigilanza.

3. Inoltre, la considerazione che l’imputato alla qualifica datoriale – formale e sostanziale – abbia impropriamente cumulato quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto un coacervo di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali. Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuisce da un lato a recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall’altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.

Sul punto, proprio la valutazione della difesa esposta nel primo motivo di ricorso, circa l’alterità delle funzioni datoriali e di quelle del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tipicamente consultive, depone a favore non di un’elisione ma di un duplice ruolo di garanzia svolto dall’imputato particolarmente e deliberatamente concentrato in materia di sicurezza del lavoro, sia sul più alto profilo decisionale e sia sul più importante piano consultivo. Il cumulo di due diversi ruoli – in un caso non previsto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti – laddove tali ruoli secondo l’architettura normativa tipica avrebbero dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, e invece sono stati confusi, depone per una colpevole opacità e disfunzione organizzativa. Si tratta di un duplice profilo causale colposo che nel caso concreto ha manifestato tutta la sua nocività e ha ingenerato da parte dei lavoratori un incolpevole e legittimo affidamento sul corretto svolgimento dei ruoli e sull’esercizio dei poteri inerenti alle diverse posizioni di garanzia.

Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo. La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza. Di conseguenza la confusione dei ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente.

4. La considerazione che l’imputato sia stato definito in sede contrattuale un dirigente, vale per l’inquadramento mansionale sul piano retributivo e in relazione al proprio rapporto di lavoro con la società, ma non vale ad elidere la figura di datore di lavoro ai fini della sicurezza, che si costituisce sia in ragione di un mero rapporto contrattuale, comunque venga qualificato, sia in presenza dell’esercizio anche soltanto di fatto di poteri decisionali e di spesa, a prescindere dal titolo contrattuale che lo ha insediato in quel ruolo. Nel caso concreto emerge con chiarezza l’esercizio di tali poteri decisionali e di spesa che, sebbene formalmente limitati all’ordinaria amministrazione, comunque comprendevano ogni profilo gestorio e organizzativo sulla produzione, sul controllo degli impianti, sulle procedure lavorative, sulla formazione e informazione che in concreto hanno svolto un determinante ruolo causale dell’evento mortale per cui si procede. Pertanto, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso.

5. In ordine al secondo motivo di ricorso, imperniato sulla asserita esistenza di una delega di funzioni a favore dell’ing. Carnara, la sentenza della Corte di appello, in linea con quella di primo grado, evidenzia che è mancata la prova dell’esistenza di un atto formale di trasferimento delle funzioni ad altro soggetto. In particolare, la motivazione espone con chiarezza che tale circostanza è stata allegata ma non provata dalla difesa e che peraltro dalle testimonianze dei dipendenti e del tecnico della prevenzione del servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro non è emersa l’esistenza di alcuna delega.

Da tali elementi probatori unitamente ad altre deposizioni testimoniali è invece emerso che l’imputato, presente in fabbrica nel giorno dell’incidente, ha sempre operato direttamente sull’organizzazione del lavoro, sulla ripartizione di compiti, sulla attribuzione di mansioni anche alla vittima dell’incidente mortale per cui si procede, ed ha quindi svolto direttamente e concretamente le proprie funzioni datoriali esplicitate con l’esercizio di propri poteri organizzativi, decisionali e di spesa.

Ne consegue che in assenza di un atto di effettiva delega, in presenza dell’esercizio diretto dei poteri datoriali da parte dell’imputato, non v’è alcun rilevante atto di trasferimento di funzioni all’interno dell’azienda che può rilevare in senso esimente.

Pertanto, si rigetta il secondo motivo di ricorso. …..

download
download

Licenziamenti, Lavoro Notturno, malattie professionali, interpello

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 3 del 26 Gennaio 2021, Licenziamenti, Lavoro Notturno, malattie professionali, interpello.

In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail a mail@portaleconsulenti.it.

Ricordiamo che l’accesso al Portale è Gratuito per l’utilizzo dell’intera Banca Dati.

pORTALECONSULENTI Blocco dei licenziamenti Covid – 19

ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Gennaio 2021 –Versione 1 Per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

BANCA DATI
pORTALECONSULENTI Lavoro Notturno

Quadro Normativo e Sicurezza sul lavoro ABC della Sicurezza ad uso dei lavoratori A cura dell’ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uil Veneto Versione Dicembre 2020 Sono circa 3 milioni

BANCA DATI
pORTALECONSULENTI Inail – Regioni sulle malattie professionali

La rilevazione delle malattie professionali secondo il modello Malprof, si basa su un flusso dati che dai servizi di Prevenzione delle Asl pervengono ad Inail Ricerca per poter costituire una …

BANCA DATI
pORTALECONSULENTI EVENTI LESIVI DELLE AZIENDE ASSOCIATE A UTILITALIA

TUTTI I SETTORI INAIL 2020 Pubblicazione realizzata da INAIL Consulenza Statistico Attuariale (CSA) Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale

BANCA DATI
pORTALECONSULENTI consultazione materia di salute e sicurezza sul lavoro

Avviata la consultazione pubblica sul quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2021-2027) La crisi COVID-19 ha messo in evidenza l’importanza cruciale della salute, compreso l’ambito

BANCA DATI
pORTALECONSULENTI interpello n. 1 del 22 gennaio 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 1 del 22 gennaio 2021, con il quale risponde ad un quesito dell’Assohandlers, in merito alla possibilità

BANCA DATI
pORTALECONSULENTI indennità in favore dei pescatori autonomi

INPS: COVID-19 – indennità in favore dei pescatori autonomi L’INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021, fornisce ulteriori indicazioni operative per la verifica della qualifica di pescatore autonomo

BANCA DATI
pORTALECONSULENTI Cos’è l’e-learning

L’e-learning è un corso strutturato o un’esperienza di apprendimento erogata elettronicamente; può anche includere contenuti di supporto delle prestazioni.

Ci sono anche molti elementi diversi che possono costituire un programma

BANCA DATI

 

Scopri di più
Siamo alla ricerca di writer editor che vogliono collaborare con il PortaleConsulenti

Cliccando sul link del gruppo potrai ricevere le notifiche direttamente da Linkedin ed essere aggiornato costantemente sulle novità  in ambito HSE sicurezza ambiente qualità  E-learning