DMS, digitalizzazione del lavoro

La digitalizzazione del lavoro: rischi psicosociali e disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati

disturbi muscoloscheletrici (DMS)

La digitalizzazione dell’economia ha modificato la natura del lavoro mediante il telelavoro, il lavoro su piattaforma digitale e il lavoro mobile basato sulle tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, molti europei hanno iniziato a lavorare da casa a seguito delle misure di distanziamento sociale adottate.

Questo articolo esamina l’effetto della digitalizzazione sulla forza lavoro europea e sui fattori di rischio psicosociali (ad esempio stress lavorativo, carico di lavoro e equilibrio tra vita professionale e vita privata) nonché fisici (ad esempio compiti ripetitivi, postura) in materia di disturbi muscoloscheletrici. Illustra poi come prevenire tali disturbi e promuovere la salute e il benessere sul luogo di lavoro.


La digitalizzazione dell’economia è un fenomeno complesso e proteiforme che copre un’ampia gamma di posti di lavoro e condizioni di lavoro a seguito della diffusione della robotizzazione in tutte le sue forme (materiale e virtuale), nuove forme di lavoro (es. lavoro a distanza e lavoro virtuale compreso il telelavoro), nuove forme di occupazione o ‘piattaformazione’ delle forme di lavoro ‘standard’ dei dipendenti/datori di lavoro (es. piattaforme digitali per ‘intermediare’ tra singoli fornitori (lavoratori piattaforma) e acquirenti di lavoro, o per assegnare compiti ai dipendenti e monitorarne le prestazioni) e nuovi modelli di business (es. l’economia della piattaforma) (Degryse, 2017; Bérastégui, 2021).

A seconda del ritmo di adozione dell’automazione, il 22 % delle attuali attività lavorative (equivalenti a 53 milioni di posti di lavoro) nell’UE potrebbe essere automatizzato entro il 2030, ipotizzando uno scenario intermedio.

scarica dal portale
portale consulenti download documento in ITALIANO tradotto dall’inglese

Sentenza mascherina luoghi di lavoro

Tribunale di Trento, 08 luglio 2021 – Licenziamento disciplinare senza preavviso – Insegnante delle scuole dell’infanzia – Omessa adozione della mascherina protettiva durante il servizio scolastico

Con la sentenza del 08.07.2021, il Tribunale di Trento afferma la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente che, anteponendo interessi personali a quelli generali, rifiuta di indossare la mascherina protettiva durante l’orario di servizio.

Il fatto

La lavoratrice, insegnante delle scuole dell’infanzia, impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per essersi rifiutata di indossare, durante il servizio scolastico, la mascherina protettiva per le vie aeree prevista dalle vigenti linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori ed utenti.

A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che il rifiuto ad indossare la mascherina è dettato dalle difficoltà respiratorie permanenti di cui soffre a seguito di un grave sinistro stradale.

La sentenza

Il Tribunale di Trento afferma, preliminarmente, che la condotta del lavoratore che – nel vigente contesto di emergenza epidemiologica – rifiuta di indossare la mascherina, risulta tanto grave da integrare una violazione del vincolo fiduciario.

Per la sentenza, infatti, detto comportamento è particolarmente grave, in primis, sotto il profilo oggettivo, dal momento che le mascherine sono considerate dal legislatore un dispositivo di protezione individuale (art. 16, comma 1, D.L. 18/2020) ed il persistente rifiuto del lavoratore al loro utilizzo integra una violazione delle previsioni di cui all’art. 20 del T.U. Sicurezza.

Secondo il Giudice, inoltre, detto rifiuto appare fortemente censurabile anche da un punto di vista soggettivo, in quanto il lavoratore antepone all’interesse generale (oltre che a quello di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche.

Su tali presupposti, il Tribunale di Trento respinge il ricorso proposto dalla lavoratrice, a fronte della sussistenza della giusta causa sottesa al recesso irrogatole.

SCARICA SENTENZA

scarica dal portale
scarica sentenza download

Andamento infortunistico e tecnopatico

La pandemia nel 2020 ha fortemente condizionato l’andamento del fenomeno infortunistico.

Da un lato, infatti, ha comportato la riduzione dell’esposizione al rischio per gli eventi ‘tradizionali’ e ‘in itinere’, a causa del lockdown e del rallentamento delle attività produttive, dall’altro ha generato la specifica categoria di infortuni per il contagio da Covid-19”. Lo ha detto questa mattina a Roma il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, presentando nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio la Relazione annuale 2020, da cui emerge rispetto al 2019 un consistente calo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e un notevole incremento dei casi mortali.

I ringraziamenti al presidente Mattarella e al personale dell’Istituto. Dopo aver ringraziato il capo dello Stato, che giovedì scorso, in vista dell’appuntamento di oggi, ha ricevuto al Quirinale i vertici Inail, “per la sua grande sensibilità sul tema della salute e sicurezza sul lavoro”, e tutto il personale dell’Istituto “per aver saputo in piena pandemia affrontare con impegno, competenza e qualità di risultato sia le funzioni ordinarie che i nuovi compiti attribuiti all’Inail per la gestione dell’emergenza sanitaria”, Bettoni, alla presenza del vicepresidente Paolo Lazzara, dei consiglieri di amministrazione Teresa Armato, Cesare Damiano e Francesca Maione, del direttore generale, Giuseppe Lucibello, e del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, Giovanni Luciano, ha illustrato al vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e alle altre autorità presenti la situazione del mondo del lavoro che emerge dai dati dell’Istituto, le attività realizzate e i risultati economici conseguiti, per terminare con un approfondimento dedicato agli obiettivi prioritari per il futuro.

Circa un terzo dei 799 decessi riconosciuti sul lavoro sono avvenuti “fuori dell’azienda”. Nel 2020 sono state registrate poco più di 571mila denunce di infortunio (-11,4% rispetto al 2019), un quarto delle quali relative a contagi da Covid-19 di origine professionale. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 2019), di cui 48.660, pari al 12,97%, avvenuti “fuori dell’azienda”, ovvero con “mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. I casi mortali denunciati all’Inail sono stati 1.538, con un incremento del 27,6% rispetto ai 1.205 del 2019 che deriva soprattutto dai decessi causati dal Covid-19, che rappresentano oltre un terzo del totale delle morti segnalate all’Istituto. Gli infortuni mortali per cui è stata accertata la causa lavorativa sono 799 (+13,3% rispetto ai 705 del 2019), di cui 261, circa un terzo del totale, occorsi “fuori dell’azienda” (i casi ancora in istruttoria sono 93). Gli incidenti plurimi, che hanno comportato la morte di almeno due lavoratori contemporaneamente, sono stati 14, per un totale di 29 decessi.

“Non è sufficiente indignarsi ma occorre agire”. “Il pesante bilancio infortunistico ci fa comprendere che non si fa ancora abbastanza – ha sottolineato il presidente dell’Inail – Non è sufficiente indignarsi ma occorre agire. Le norme ci sono e vanno rispettate. È necessario un impegno forte e deciso da parte di tutti per realizzare un vero e proprio ‘patto per la sicurezza’ tra istituzioni e parti sociali. Coinvolgere gli attori del sistema nazionale di prevenzione, rafforzare i controlli, promuovere una maggiore sensibilizzazione di lavoratori e imprese, potenziare la formazione e l’informazione per costruire una cultura della sicurezza, a partire dal mondo della scuola, dare sostegno economico alle aziende: sono tutte azioni da perseguire con determinazione e l’Istituto è pronto a fare la sua parte”.

Effetto Covid anche sulle patologie denunciate che in un anno sono diminuite del 26,6%. L’emergenza epidemiologica ha influito anche sulla flessione delle malattie professionali denunciate, che sono state poco meno di 45mila, in diminuzione del 26,6% rispetto al 2019. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 35,34%, mentre il 3,33% è ancora in istruttoria. Le denunce riguardano le patologie e non i soggetti ammalati, che sono circa 31.400, di cui il 38,06% per causa professionale riconosciuta dall’Istituto. I lavoratori con malattia asbesto-correlata sono stati circa 900, mentre quelli deceduti nel 2020 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 912 (-19,79% rispetto al 2019), di cui 205 per silicosi/asbestosi.

Le prestazioni sanitarie erogate sono state 6,4 milioni. Per quanto riguarda gli interventi a sostegno dei lavoratori, nel 2020 sono state fornite circa 6,4 milioni di prestazioni sanitarie, l’86% delle quali richieste a seguito di infortuni e il resto per malattia professionale. Le prestazioni per “prime cure” effettuate presso i 120 ambulatori dell’Inail sono state, nel complesso, oltre 470mila. Quelle riabilitative, erogate dal Centro protesi di Vigorso di Budrio, con le filiali di Roma e Lamezia Terme, dal Centro di riabilitazione motoria di Volterra e dagli 11 centri di fisiochinesiterapia attivi in cinque regioni ammontano, in totale, a 134.951. Il Centro protesi e le sue filiali, in particolare, hanno erogato complessivamente 6.020 prestazioni di assistenza protesica a favore di 4.028 assistiti: 2.745 infortunati sul lavoro e 1.283 tra assistiti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) e privati.

Forniti ausili a oltre seimila assistiti. A queste si aggiungono 11.054 prestazioni per la fornitura di ausili per la cura e igiene personale, per l’informatica, per la mobilità e la domotica, che hanno interessato 6.499 assistiti. In attuazione dell’accordo quadro del 2012, è proseguita inoltre l’attività di coinvolgimento delle Regioni per l’erogazione di prestazioni riabilitative, integrative rispetto a quelle garantite dal Ssn, in favore dei disabili da lavoro. Attraverso le convenzioni attuative che sono state stipulate con tutte le Regioni e i numerosi accordi contrattuali con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nel 2019 sono state erogate 377.319 prestazioni integrative riabilitative a circa 13mila assistiti, per una spesa di 6,3 milioni di euro.

“Tra gli interventi più innovativi la riabilitazione multi-assiale post Covid-19”. “A testimonianza dell’impegno dell’Inail nella gestione dell’emergenza sanitaria – ha spiegato Bettoni – uno degli interventi più significativi del 2020 è il progetto fortemente innovativo di riabilitazione di tipo multi-assiale degli assistiti, in grado cioè di prendere in carico ogni singolo caso secondo le specifiche esigenze terapeutiche post Covid-19, che possono interessare l’aspetto respiratorio, cardiologico, muscolare e neurologico. Gli avvisi regionali pubblicati lo scorso marzo hanno la finalità di attivare convenzioni con strutture sanitarie dell’intero territorio nazionale, per assicurare agli infortunati che soffrono di postumi di lungo periodo l’assistenza di cui hanno bisogno con la dovuta tempestività”.

“La stabilizzazione della prestazione per le vittime dell’amianto è una grande conquista sociale”. Il portafoglio rendite Inail al 31 dicembre 2020 registra 670.287 rendite in gestione, per inabilità permanente e ai superstiti (-3,17% rispetto al 2019). Le rendite per inabilità di nuova costituzione sono circa 12.300. In tema di prestazioni aggiuntive alla rendita a carico del Fondo vittime dell’amianto, la nuova disciplina introdotta con la legge di bilancio 2021 consente di superare la logica della sperimentazione finora seguita, stabilizzando nel tempo sia la misura, determinata nel 15% della rendita in godimento, sia la stessa prestazione aggiuntiva, che dal primo gennaio di quest’anno è erogata insieme al rateo di rendita corrisposto mensilmente. “È una grande conquista sociale – ha sottolineato il presidente dell’Inail – in quanto la prestazione diventa un diritto soggettivo automatico, e altrettanto importante è la stabilizzazione in 10mila euro della prestazione una tantum per i malati di mesotelioma non professionale, contratto per esposizione familiare o ambientale all’amianto”.

Il Fondo infortuni mortali, la tutela contro gli infortuni domestici e i primi contratti per i “rider”. Le prestazioni del Fondo infortuni mortali a sostegno dei familiari delle vittime, lavoratori assicurati e non, sono state aggiornate per gli eventi avvenuti nel 2020 nei nuovi importi, che variano da quattromila a 15.500 euro in relazione al numero dei superstiti. Nel frattempo è proseguito l’impegno dell’Istituto per diffondere le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019, che ha rafforzato la tutela contro gli infortuni domestici. In questo ambito, si è puntato anche su una maggiore sensibilizzazione sui temi della prevenzione, sottolineando il valore sociale dell’assicurazione che permette di tutelare la salute di tutti coloro che si prendono cura della casa in modo abituale ed esclusivo. Passi avanti sono stati compiuti anche sul tema dei cosiddetti “rider”, con la firma dei primi contratti che prevedono migliori condizioni di lavoro per i lavoratori autonomi del settore della consegna a domicilio, garantendo diritti fondamentali (compensi orari minimi, indennità integrative, incentivi rapportati al numero di consegne) e l’applicazione delle norme sulla salute e sicurezza (assicurazione Inail e per danni a terzi, formazione, fornitura gratuita di dotazioni di sicurezza).

Il sostegno al reinserimento e all’integrazione lavorativa dei disabili da lavoro. Rispetto al tema della disabilità, che costituisce una delle priorità trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza elaborato dal governo, nonostante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia l’Inail ha erogato 1,3 milioni di euro per le attività di reinserimento e integrazione lavorativa dei disabili da lavoro. Sono state inoltre intraprese le azioni necessarie all’avvio dei nuovi interventi di sostegno introdotti dalla legge di bilancio 2019, tra cui rientrano una nuova campagna di comunicazione sul reinserimento lavorativo e il bando pubblicato nel mese di dicembre per finanziare con 2,5 milioni di euro progetti di formazione e informazione finalizzati alla diffusione, tra i datori di lavoro e i lavoratori, di una cultura condivisa sulle tutele previste e alla conoscenza delle misure di sostegno messe a disposizione dall’Inail.

Un milione e mezzo di euro per gli ausili destinati agli atleti disabili. Grazie all’accordo sottoscritto con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e con il Comitato italiano paralimpico, è nata una piattaforma informatica che ha permesso alle società sportive dilettantistiche di accedere ai finanziamenti per l’acquisto di ausili da concedere in comodato d’uso gratuito ai propri atleti disabili. L’iniziativa ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro, valorizzando la pratica sportiva come strumento efficace per il recupero dell’integrità psico-fisica e del reinserimento sociale dei disabili.

Per le aziende virtuose che investono in sicurezza uno sconto complessivo di 140 milioni. Per quanto riguarda l’impegno delle imprese nell’attività di mitigazione dei rischi negli ambienti di lavoro, nel 2020 sono state presentate circa 30.900 istanze di riduzione del tasso di tariffa per interventi di riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro effettuati nel 2019, con una diminuzione del premio per le aziende virtuose di circa 140 milioni di euro. A ottobre è stata disposta la riduzione del 6,81% del premio dovuto per il 2020 per le circa 315mila imprese artigiane che non hanno denunciato infortuni nel biennio 2018-2019, alle quali sono stati destinati 27 milioni di euro. Altre riduzioni del premio hanno riguardato, anche per il 2020, la pesca e la navigazione ed è stato inoltre confermato il beneficio dello “sconto” per il settore edile, in relazione agli operai assunti a tempo pieno.

Dal 2010 grazie ai bandi Isi stanziati 2,9 miliardi di euro a fondo perduto. Nella situazione complicata e incerta per l’intero sistema produttivo, che ha caratterizzato il 2020 e purtroppo permane tuttora, è stato ancora più importante proseguire l’impegno per co-finanziare, al 65% del costo complessivo, i progetti per la sicurezza presentati dalle imprese attraverso gli incentivi Isi, che a partire dal 2010 hanno sostenuto le aziende che investono in prevenzione  con  un importo complessivo a fondo perduto di 2,9 miliardi di euro. Il nuovo bando Isi Agricoltura 2019/2020, pubblicato a luglio, prevede l’assegnazione di 65 milioni di euro, 20 dei quali finanziati dal Ministero del Lavoro, per sostenere le micro e piccole imprese agricole nell’acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori e macchinari moderni, sicuri e meno inquinanti. In questo modo si è data continuità a un’iniziativa di prevenzione che nel biennio 2016-2018 ha stanziato 115 milioni di euro per la realizzazione di 3.300 progetti. Lo scorso dicembre, con l’avviso Isi generalista 2020, sono stati stanziati altri 211 milioni, 60 dei quali destinati alla bonifica dell’amianto.

La sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori “fragili”. In relazione all’emergenza epidemiologica, l’art. 83 del decreto Rilancio ha attribuito all’Inail una nuova competenza in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale dei cosiddetti lavoratori “fragili”, maggiormente esposti al rischio di contagio. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina di un medico competente si possono avvalere dei servizi territoriali dell’Istituto. Dopo il rilascio, in luglio, di un apposito applicativo per presentare in via telematica le richieste di visita medica, sono pervenute 600 istanze.

Il bilancio dell’attività di vigilanza. Nel 2020 sono state censite circa 3.741.000 posizioni assicurative territoriali (PAT), con una lieve diminuzione (-0,46%) rispetto al 2019. L’Istituto ha continuato a svolgere un’azione di controllo amministrativo per la verifica di congruità nella corresponsione dei premi di assicurazione e il contrasto all’evasione. Le aziende ispezionate sono state 7.486 e l’86,57% sono risultate irregolari. I lavoratori regolarizzati sono stati 41.477 (-16,76% rispetto al 2019), di cui 39.354 irregolari e 2.123 in nero. Sono state accertate retribuzioni imponibili evase per circa un miliardo e mezzo di euro e richiesti premi per oltre 38 milioni di euro. Gli ispettori hanno svolto anche un’intensa attività di supporto per l’area amministrativa, con circa 2.900 indagini relative a infortuni mortali, gravi, in itinere e a malattie professionali. Anche quest’anno la qualità dei risultati raggiunti nonostante il progressivo assottigliarsi delle risorse ispettive, che a dicembre 2020 erano pari a 246 unità (nel 2019 erano 269), testimonia l’efficacia della procedura di business intelligence.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus validati più di 700 dpi. La pandemia ha fortemente condizionato anche le attività di ricerca dell’Istituto che, da un lato, si sono arricchite di nuove funzioni e competenze derivanti dalla gestione dell’emergenza sanitaria e, dall’altro, sono state svolte con modalità innovative imposte dalle misure di contrasto al Coronavirus. L’attribuzione all’Inail della funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi), disposta nel marzo 2020 dal decreto Cura Italia, ha richiesto un impegno considerevole da parte del personale tecnico e amministrativo dedicato, per assicurare la più celere conclusione possibile dei procedimenti. Fino allo scorso 10 maggio sono state processate più di 9.500 richieste ed emesse circa 7.200 note di risposta, 720 delle quali sono provvedimenti positivi di conformità alla normativa vigente dei dpi proposti.

Il ruolo nel Cts e il contributo tecnico per la stesura dei protocolli anti-virus. L’Inail ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile, fornendo un importante supporto alle sue attività, anche attraverso la redazione di documenti ed elaborati tecnici con cui sono state fornite indicazioni utili e misure organizzative per il contenimento dei contagi. È stato inoltre fornito un contributo tecnico per la stesura dei protocolli relativi alle misure per il contrasto della diffusione del virus nei luoghi di lavoro e alla somministrazione dei vaccini nelle aziende.

Le collaborazioni con università e centri di ricerca. Nel 2020 si è ulteriormente consolidata la rete qualificata di collaborazioni con università, enti pubblici di ricerca, Irccs, centri di ricerca, associazioni e organismi scientifici di rilevanza nazionale e internazionale, che costituisce ormai il tratto distintivo della ricerca dell’Inail. Lo dimostrano anche gli 80 progetti attivati grazie ai bandi competitivi Bric 2018 e 2019, che hanno consentito l’instaurazione di ben 275 collaborazioni istituzionali. Nell’ambito delle linee di ricerca riguardanti la chirurgia e la riabilitazione robotica, le nuove protesi di arto inferiore e arto superiore e i sistemi di valutazione delle abilità residue della persona disabile, sono stati sottoscritti numerosi accordi di partenariato. Quello siglato in luglio con il Campus Bio-Medico di Roma, che vede come partner anche l’Istituto di Bio-Robotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, punta allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per il pieno reinserimento sociale e lavorativo di soggetti amputati. Importanti i risultati frutto della collaborazione scientifica con l’Istituto italiano di tecnologia attivata nel 2017: si sono conclusi i progetti “Mela”, volto a realizzare un software per la classificazione strumentale automatica del rischio biomeccanico, e “Nanokey”, per la prevenzione dei rischi legati ai processi di produzione dei nanomateriali, ed è stata avviata la procedura di trasferimento tecnologico per l’esoscheletro collaborativo di supporto all’operatore nella movimentazione manuale di carichi.

Il Piano per l’organizzazione digitale e la partecipazione al Comitato consultivo per la transizione amministrativa. L’anno della pandemia ha segnato anche l’avvio del Piano triennale per l’organizzazione digitale 2020-2022, che prevede il ripensamento delle modalità di lavoro dell’Inail in un’ottica “agile”, il supporto alle altre amministrazioni nella digitalizzazione e nella semplificazione dell’accesso ai servizi, anche tramite l’utilizzo esclusivo del sistema di identificazione digitale (Spid), la raccolta e analisi dei dati sul rischio sanitario e gli sportelli virtuali di contatto e presa in carico dell’utenza. Un riconoscimento importante del ruolo svolto dall’Istituto per la crescita digitale del settore pubblico è la partecipazione al Comitato consultivo per la transizione amministrativa, istituito lo scorso maggio con il compito di supportare le trasformazioni organizzative nella pubblica amministrazione legate soprattutto alla digitalizzazione dei processi. L’Inail, inoltre, è partner del progetto Ibsi (Italian blockchain service infrastructure), promosso dall’Agenzia per l’Italia digitale per sviluppare un ecosistema informatico per l’erogazione di servizi di interesse pubblico.

Iniziative immobiliari a elevata utilità sociale ed edilizia scolastica. Sul fronte degli investimenti, rivestono una particolare importanza gli interventi relativi al programma di iniziative immobiliari a elevata utilità sociale, avviato con la legge di stabilità 2015, per cui l’Inail ha finora stanziato complessivamente oltre mezzo miliardo di euro. Gli investimenti autorizzati nel 2020 sono stati quattro, per un importo complessivo di circa 27 milioni di euro. Per quanto riguarda i piani di edilizia scolastica, prosegue l’istruttoria delle 56 proposte di “scuole innovative” selezionate dal Miur. Nel frattempo sono state avviate le attività istruttorie per gli investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con la predisposizione di un programma per la redazione e valutazione dei progetti, che dovranno garantire un modello curativo per gli assistiti Inail.

Gli investimenti mobiliari e immobiliari. Gli investimenti in forma indiretta legati alla partecipazione dell’Istituto ai fondi di investimento immobiliari chiusi “i-3core”, “i3-Inail” e “i-3Università”, gestiti da InvImit Sgr Spa, si sono concretizzati nel versamento di equity per circa sei milioni di euro. Nel mese di aprile, in particolare, è stato autorizzato il quarto apporto al fondo “i-3Inail”, con il conferimento di 72 unità immobiliari e la sottoscrizione di 30 quote per l’importo complessivo di 17,3 milioni di euro. Proseguono anche gli investimenti mobiliari nel fondo QuattroR, con contributi per 33 milioni di euro. Nell’ambito degli investimenti istituzionali, procede il piano di rilascio degli immobili ex Fip (Fondo immobili pubblici), per i quali l’Inail sostiene i costi delle locazioni, attraverso iniziative di acquisto di edifici da destinare alle proprie sedi. Nel 2020, inoltre, sono state cedute 69 unità immobiliari, per un valore netto di bilancio pari complessivamente a 14 milioni di euro.

“Una maggiore autonomia consentirebbe di rispondere meglio alle esigenze di lavoratori e imprese”. I dati del preconsuntivo 2020 mostrano che si sono registrate entrate di competenza per 10 miliardi e 17 milioni di euro, circa 195 milioni in più rispetto al 2019. Le uscite di competenza si sono attestate a otto miliardi e 464 milioni, con prestazioni istituzionali sostanzialmente stabili per cinque miliardi e 569 milioni. Positivi i risultati finanziario ed economico. Le riserve tecniche sono pari a circa 34 miliardi e 338 milioni, coperte per circa il 96% da liquidità versata alla Tesoreria dello Stato, senza remunerazione. “Compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica – ha commentato Bettoni – il riconoscimento di maggiori margini di autonomia all’Istituto renderebbe possibile un miglior soddisfacimento delle tutele dei lavoratori e delle loro famiglie e consentirebbe di rispondere alle esigenze delle imprese lungo una traiettoria virtuosa di crescita in sicurezza”.

Dall’estensione della tutela al rafforzamento della prevenzione quattro priorità per il futuro. Gli impegni prioritari individuati dal presidente dell’Inail, in coerenza con gli indirizzi formulati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nella Relazione programmatica per il triennio 2022-2024, sono quattro: estendere la tutela assicurativa agli oltre tre milioni di lavoratori che non ne hanno ancora diritto, migliorare le prestazioni economiche per gli infortunati e i tecnopatici, destinare maggiori risorse per il potenziamento della prevenzione attraverso i diversi filoni di intervento e affinare gli strumenti di rendicontazione dell’Istituto. “La pandemia – ha sottolineato Bettoni – ha riaperto la questione dell’esclusione dalla tutela Inail di soggetti particolarmente esposti al rischio contagio, come quella dei medici di famiglia e dei medici liberi professionisti”, che insieme ad altre categorie “non possono beneficiare della copertura assicurativa e delle conseguenti prestazioni economiche, socio-sanitarie, riabilitative e di reinserimento”.

“L’eliminazione della franchigia di invalidità sarebbe un atto di civiltà”. “Alla luce dell’aumento degli infortuni con menomazioni più lievi e dell’insorgenza della nuova tipologia rappresentata dai contagi da Covid-19 – ha aggiunto il presidente dell’Inail – riteniamo fondamentale garantire un indennizzo per i danni all’integrità psicofisica del lavoratore a seguito di incidenti sul lavoro e malattie professionali anche con un’invalidità inferiore al 6%. Raggiungere l’obiettivo della completa eliminazione della franchigia sarebbe un atto di grande civiltà”. Un’altra delle sfide più urgenti da affrontare riguarda il rafforzamento delle iniziative di prevenzione. “Ci impegneremo per incrementare i fondi destinati ai bandi Isi, soprattutto per le piccole e medie imprese – ha assicurato a questo proposito Bettoni – e lavoreremo per potenziare il ruolo strategico della ricerca, in una logica di rete e di condivisione delle conoscenze, diventata ormai una metodologia consolidata ed efficace”.

>> Relazione annuale 2020

 

Applicazione dei Mog ai sensi del d.m. 13/02/2014

Fruibilità e applicabilità dell’esempio di compilazione della modulistica del DM 13/02/2014 per un’agenzia di viaggi

Pubblicazione realizzata da Inail
Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp)
Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila)
Direzione centrale prevenzione

Le sinergie e il lavoro in rete finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro

Il radicamento e la diffusione della cultura della sicurezza nell’ambito del settore terziario rappresentano, nella visione di Sistema Impresa ed Inail, una priorità che può e deve essere perseguita attraverso una stretta cooperazione allo scopo di fornire alle micro, piccole e medie imprese prassi semplificate, aggiornate e innovative.

Il percorso comune intrapreso da Sistema Impresa e dall’Istituto ha prodotto un esempio di attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione (Mog) rivolto al comparto dei servizi. Si tratta di un contributo esemplificativo degli adempimenti a carico del datore di lavoro che rappresenta una tappa importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno del terziario, settore economico strategico sul piano dell’occupazione e della costruzione del Pil.

I benefici dell’implementazione e utilizzo dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) infatti sono molteplici e ormai ampiamente riconosciuti: l’innalzamento qualitativo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la riduzione dei costi sociali derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali conseguenti alla diminuzione dei livelli di rischio ai quali sono esposti dipendenti, clienti e fornitori; l’aumento dell’efficienza e delle prestazioni dell’impresa; il miglioramento dell’immagine e della reputazione interna ed esterna dell’azienda.

L’Inail da tempo promuove l’adozione dei Sgsl e dei Mog regolamentati dal d.lgs. 231/2001, con la finalità di contribuire al superamento della logica del mero adempimento e dell’approccio esclusivamente tecnico, valorizzando la prevenzione e l’impostazione manageriale di carattere partecipativo.

Un quadro ideale e operativo nel quale opera anche Sistema Impresa, una realtà significativa del sistema economico e produttivo del Paese, attraverso gli enti bilaterali istituiti con il sindacato dei lavoratori Confsal, tra i quali spiccano Formazienda – il Fondo paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua – e l’Ente bilaterale nazionale del terziario Ebiten.

La sfida che Sistema Impresa e Inail hanno affrontato congiuntamente, in piena sintonia, ha evidenziato una volontà concorde nel diffondere una superiore consapevolezza in merito al ruolo della sicurezza quale premessa necessaria per elevare gli standard dei servizi e delle prestazioni delle imprese.

Il lavoro illustrato dalla presente pubblicazione prosegue e completa, nell’ambito dell’accordo stipulato tra Inail e Sistema Impresa nel 2017 e rinnovato nel 2019, il primo esempio di compilazione della modulistica di cui al d.m. 13/02/2014 finalizzato alla divulgazione e al supporto all’adozione di tale modulistica per l’implementazione di Mog conformi al decreto stesso.

Un’iniziativa che acquisisce oggi un valore assolutamente prezioso a causa della crisi economica e sociale indotta dalla pandemia. Una fase di grave difficoltà che ha colpito tutto il mondo del lavoro, senza eccezioni, minacciando però in modo particolare le micro, piccole e medie imprese del settore terziario dalla filiera del turismo a quella della ristorazione. Si tratta infatti delle attività più esposte anche in ragione del fatto che prevedono necessariamente il contatto con il pubblico.

scarica dal portale
portale consulenti download

RISCHIO DI CADUTA IN PIANO

La pubblicazione scaturisce dal progetto RAS (Ricercare e applicare la sicurezza) promosso da Inail/Direzione regionale Campania e l’Università degli studi di Napoli Federico II.

Prodotto: Volume Edizioni: Inail – 2021

Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, ha come obiettivo di rendere
disponibili, alla comunità tecnica, una serie di manuali operativi sulle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro per la divulgazione dei risultati di studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi.

Tali attività sono state condotte e realizzate dal Laboratorio di Ergonomia
Applicata e Sperimentale del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II, in collaborazione con la Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) dell’Inail – Direzione regionale Campania.

Rilevanza socio-economica degli infortuni da scivolamento e caduta in piano

I vantaggi economici della sicurezza e della salute sul lavoro sono oggi più evidenti che mai. Secondo le stime di un progetto internazionale, le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro costano all’UE almeno 476 miliardi di euro ogni anno.

I soli tumori causati dall’attività lavorativa generano costi pari a 119,5 miliardi di euro.

I risultati del progetto sono stati presentati in occasione del XXI Congresso mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro tenutosi a Singapore a settembre e sono disponibili sulla pagina web dell’UE-OSHA in modalità di visualizzazione interattiva dei dati (https://osha.europa.eu/it/publications/international-comparison-cost-work-related-accidents-and-illnesses).

1. Valutare il rischio caduta in piano
1.1 Rilevanza socio-economica degli infortuni da scivolamento e caduta in piano
Gennaro Bufalo, Ernesto Russo
1.2 Approccio multifattoriale al rischio caduta in piano
Erminia Attaianese, Raffaele d’Angelo
1.3 Sicurezza antincendio e percorribilità degli spazi
Alfonso Giglio
1.4 Interazioni tecnico-giuridiche negli infortuni da caduta in piano
Liborio Mennella
1.5 Criteri di valutazione del rischio
Gabriella Duca, Gabriella de Margheriti, Paola De Joanna
1.5.1 Analisi della letteratura tecnica e scientifica sul tema della scivolosità delle pavimentazioni
1.5.2 Fattori da considerare nella valutazione del rischio scivolamento e inciampo
2. Protocolli per la valutazione del rischio
2.1 Il protocollo per la misura strumentale
Erminia Attaianese, Gabriella Duca, Gabriella de Margheriti, Paola De Joanna
2.2 Il protocollo per la misura non strumentale
Erminia Attaianese, Gabriella Duca, Gabriella de Margheriti, Paola De Joanna

scarica
download documento

Sentenza prevenzione infortuni per l’amministratore di condominio

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2021, n. 10136 – Decesso della dipendente di una ditta di pulizie colpita dall’ascensore. Non vi è aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione infortuni per l’amministratore di condominio

Fatto

1. D.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. pen., perché in qualità di amministratore di condominio e quindi di committente dei lavori di pulizia della porzione superiore delle grate poste a protezione del vano ascensore, ometteva di verificare l’idoneità tecnico-professionale della srl “M.C.S.” nonché di effettuare una compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi della predetta società, relativamente alle operazioni di pulizia, ove non erano individuati rischi e pericoli riguardanti operazioni da svolgersi su grate e ascensori e non era prescritta la disattivazione dell’alimentazione dell’elevatore nel corso dei lavori di pulizia sulla griglia protettiva, e così concorreva con l’amministratore unico della MCS alla morte di P.P., dipendente di tale società, la quale, mentre svolgeva operazioni di pulizia della porzione superiore delle grate, veniva colpita dall’ascensore, azionato in discesa da una condomina, decedendo in conseguenza delle lesioni subite.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’amministratore del condominio non è titolare di alcuna posizione di garanzia, in quanto l’appalto dei lavori di ripulitura delle grate dell’ascensore era stato deciso ed assegnato mediante una delibera assembleare alla quale l’amministratore stesso era vincolato e a cui era tenuto a dare corretta attuazione, senza alcun autonomo potere di azione né di ingerenza in ordine ai lavori deliberati. L’assemblea condominiale valutò sia l’idoneità tecnica che la capacità organizzativa della impresa “MCS”.
2.1. L’impresa ha materialmente provveduto, avvalendosi di due dipendenti, alla pulitura delle grate dell’ascensore. Da ciò consegue che la disciplina di cui al d. lg. n. 81 del 2008 non può applicarsi all’amministratore D.F., il quale si limitò a dare attuazione alla delibera assembleare, non esplicando alcun ruolo nell’esecuzione e nell’organizzazione dei lavori. L’art. 26 d. lg. n. 81 del 2008 indica, infatti, espressamente e unicamente il datore di lavoro quale titolare degli obblighi in materia di sicurezza, non essendo possibile, in materia penalistica, in ossequio al principio di stretta legalità, estendere i detti obblighi ad altri soggetti. Il titolare dell’impresa, C., che ne era anche direttore tecnico, era quindi l’unico ad avere l’obbligo di impartire le istruzioni ai dipendenti e di verificarne l’esatta osservanza da parte di questi ultimi. E comunque i lavori deliberati riguardavano la pulizia delle grate esterne dell’ascensore, circostanza confermata dal C., in sede di interrogatorio. Si trattava di lavori assai semplici, che non richiedevano, da parte dell’amministratore, alcun controllo continuo e capillare.
2.1. Il giudice di primo grado ha inspiegabilmente omesso di condannare al risarcimento del danno anche il responsabile civile srl “MCS”, correttamente citato ma non costituitosi nel presente procedimento. Questa omissione, rilevata anche in sede di appello, ha avuto come effetto quello della mancata ripartizione della provvisionale anche nei confronti della impresa “MCS”. Nella sentenza impugnata il giudice d’appello, senza minimamente affrontare la problematica proposta dal ricorrente, in dispositivo ha esteso la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’imputato C. Manolo al responsabile civile “MCS” srl, in solido con detto imputato. Orbene, posto che l’istanza per la concessione della provvisionale va trattata nel contraddittorio tra le parti, appare di tutta evidenza come la mancata estensione della condanna al risarcimento dei danni anche nei confronti del responsabile civile citato ma non costituito abbia violato il principio del contraddittorio.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con memoria del 14 ottobre 2020, l’INAIL ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso e conferma della sentenza impugnata

Diritto

1.Il primo motivo di ricorso è fondato. Si è, infatti, condivisibilmente, ritenuto, in giurisprudenza, che l’ amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico-professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione (Cass., Sez. 3, n.42347del 18/09/2013, Rv. 257276 – 01). Il giudice a quo avrebbe dunque dovuto analizzare la questione inerente alla ravvisabilità, in capo all’amministratore del condominio, di una autonomia di azione e di concreti poteri decisionali eventualmente conferitigli, in relazione ai lavori in esame, dalla delibera assembleare, tanto più che il tema era indissolubilmente connesso alle problematiche devolute alla Corte territoriale con i motivi di gravame. Tale profilo è invece del tutto estraneo all’apparato argomentativo della pronuncia impugnata, che si limita ad affermare apoditticamente che l’assemblea aveva deliberato all’unanimità la sostituzione della ditta incaricata della manutenzione dell’ascensore, lasciando poi l’amministratore arbitro della situazione e responsabile dell’impostazione del rapporto con la nuova ditta appaltatrice, senza chiarire da quali risultanze abbia desunto tale conclusione. Non è dato dunque comprendere se la srl “MCS” fosse stata individuata dall’amministratore, che avesse presentato all’assemblea tale impresa come affidabile, o da qualcuno dei condomini; se l’assemblea avesse valutato direttamente l’idoneità tecnico-professionale della impresa prescelta o se avesse dato mandato all’amministratore di verificarla; se la compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi fosse stata effettuata prima dell’assegnazione dell’incarico – e da chi – e dunque già tenuta in considerazione dall’assemblea all’atto dell’assegnazione dell’incarico o se l’assemblea avesse conferito mandato al riguardo all’amministratore; se l’assemblea non avesse dato alcuna precisa direttiva all’amministratore, conferendogli un’ampia autonomia decisionale ed operativa, oppure se lo avesse incaricato esclusivamente di dare pedissequamente esecuzione alla deliberazione assembleare, senza alcuna possibilità di ulteriore valutazione, da parte del D.F., dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del documento di valutazione dei rischi. Né significative indicazioni al riguardo sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complessivo apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011; Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.

2. Anche il secondo motivo di ricorso merita accoglimento. Non è, infatti, ravvisabile nel caso in esame l’aggravante della violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Al D.F. è stata, infatti, contestata la violazione degli artt. 26 e 90 d. lg. n. 81 del 2008. Ma i rilievi appena svolti impediscono di ritenere sussistente la violazione, da parte del D.F., dell’art. 90 d. lg. n. 81 del 2008. Al D.F. non può, infatti, essere attribuita la qualità di committente, poiché committente era il condominio di v. Corvisieri, n. 3, di cui il D.F. era rappresentante. Solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento, da parte dell’assemblea condominiale, all’amministratore del potere di verificare l’idoneità tecnico-professionale della società MCS e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi della predetta impresa relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile al D.F. il disposto dell’art. 90 d. lg. n. 81 del 2008. Ma, come appena rilevato, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata è riscontrabile al riguardo la più totale mancanza di elementi. Per quanto attiene invece all’art. 26, quest’ultima norma si riferisce esclusivamente al datore di lavoro e la sua portata precettiva non può essere estesa a soggetti diversi e non contemplati dalla norma. D’altronde, poichè l’imputazione contestata a D.F. è autonoma rispetto a quella mossa al datore di lavoro e cioè all’amministratore della srl “MCS”, non viene prospettata una cooperazione colposa fra quest’ultimo e l’amministratore del condominio, il quale dunque rimane estraneo all’applicazione dei precetti rivolti al datore di lavoro. In mancanza dell’aggravante della violazione di norme antinfortunistiche, il reato di cui all’art 589, comma 1 , cod. pen. è estinto per prescrizione, risalendo al 13-9-2010. In ordine ai profili che permangono sub iudice, la regiudicanda va pertanto devoluta alla cognizione del giudice civile ( Sez. U., n. 40109 del 18 luglio 2013, Sciortino, Rv. 256087).
3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti di D.F., perché il reato è estinto per prescrizione. La medesima sentenza va inoltre annullata agli effetti civili nei confronti dello stesso D.F., nonché del condominio sito in Roma, v. Corvisieri n. 3, responsabile civile, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina dell’ultimo motivo di ricorso.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di D.F., perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti dello stesso D.F., nonché del condominio sito in Roma, v. Corvisieri, n. 3, responsabile civile, e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20-10-2020.

scarica
download documenti

elenco valori limite indicativi esposizione professionale

Il provvedimento sostituisce l’Allegato XXXVIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta direttiva n. 2019/1831/UE.

Decreto 18 maggio 2021

È stato adottato il 18 maggio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019 e definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

SENTITE le Parti sociali nell’incontro del 14 aprile 2021;
ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 5 maggio 2021;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione dell’Allegato XXXVIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2019/1831/UE

DECRETANO

Articolo 1 (Modifiche all’allegato XXXVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. In attuazione della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l’allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall’elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.

2. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it – sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

scarica
download documenti