Con la sentenza del 08.07.2021, il Tribunale di Trento afferma la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente che, anteponendo interessi personali a quelli generali, rifiuta di indossare la mascherina protettiva durante l’orario di servizio.

Sentenza mascherina luoghi di lavoro

Tribunale di Trento, 08 luglio 2021 – Licenziamento disciplinare senza preavviso – Insegnante delle scuole dell’infanzia – Omessa adozione della mascherina protettiva durante il servizio scolastico

Con la sentenza del 08.07.2021, il Tribunale di Trento afferma la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente che, anteponendo interessi personali a quelli generali, rifiuta di indossare la mascherina protettiva durante l’orario di servizio.

Il fatto

La lavoratrice, insegnante delle scuole dell’infanzia, impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per essersi rifiutata di indossare, durante il servizio scolastico, la mascherina protettiva per le vie aeree prevista dalle vigenti linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori ed utenti.

A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che il rifiuto ad indossare la mascherina è dettato dalle difficoltà respiratorie permanenti di cui soffre a seguito di un grave sinistro stradale.

La sentenza

Il Tribunale di Trento afferma, preliminarmente, che la condotta del lavoratore che – nel vigente contesto di emergenza epidemiologica – rifiuta di indossare la mascherina, risulta tanto grave da integrare una violazione del vincolo fiduciario.

Per la sentenza, infatti, detto comportamento è particolarmente grave, in primis, sotto il profilo oggettivo, dal momento che le mascherine sono considerate dal legislatore un dispositivo di protezione individuale (art. 16, comma 1, D.L. 18/2020) ed il persistente rifiuto del lavoratore al loro utilizzo integra una violazione delle previsioni di cui all’art. 20 del T.U. Sicurezza.

Secondo il Giudice, inoltre, detto rifiuto appare fortemente censurabile anche da un punto di vista soggettivo, in quanto il lavoratore antepone all’interesse generale (oltre che a quello di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche.

Su tali presupposti, il Tribunale di Trento respinge il ricorso proposto dalla lavoratrice, a fronte della sussistenza della giusta causa sottesa al recesso irrogatole.

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