Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza
Testo coordinato del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».
Principali Novità Sicurezza Lavoro.
Integra risorse Inail dal 2026 per imprese agricole di qualità e potenzia la vigilanza INL nei cantieri con tessere di riconoscimento digitali. Modifica l’art. 37 del TU per RLS nelle piccole imprese sotto i 15 lavoratori tramite contrattazione collettiva, e l’art. 41 per accertamenti su tossicodipendenze con accordo Stato-Regioni entro fine 2026. Prevede un Accordo Stato-Regioni entro 90 giorni per accreditare soggetti formativi, alzando standard qualitativi.
Misure Aggiuntive
Adeguamento limiti età per assegni Inail di incollocabilità, convenzioni per norme tecniche gratuite e obblighi contributivi dal 1° aprile 2026 per datori privati. Convenzioni con ASL per organismi paritetici e semplificazioni per volontari di protezione civile, Croce Rossa e Vigili del Fuoco.
Le piccole imprese con meno di 15 dipendenti subiscono un impatto specifico dal Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, coordinato con la legge di conversione n. 198/2025, principalmente in termini di flessibilizzazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro, senza aggravare i costi gestionali.
Modifiche al Rappresentante Lavoratori
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 viene aggiornato per consentire la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) tramite contrattazione collettiva, anziché elezione diretta, nelle imprese sotto i 15 addetti. Questo riduce oneri organizzativi e burocratici, favorendo accordi di secondo livello più snelli.
Vantaggi Operativi
Tale flessibilità agevola le microimprese, spesso a risorse limitate, evitando nomine obbligatorie e integrando la formazione RLS con standard nazionali definiti da un Accordo Stato-Regioni entro 90 giorni. Non introduce nuovi costi contributivi o sanzioni, ma potenzia la vigilanza semplificata tramite INL.
Contesto Economico
Per queste imprese, già esenti da alcune soglie dello Statuto dei Lavoratori, la norma bilancia tutela salute-lavoro con semplificazioni, contrastando l’effetto soglia dei 15 dipendenti che historicamente frena la crescita.
Protocolli di Accertamento
Prevede un Accordo Stato-Regioni da adottare entro il 31 dicembre 2026 per disciplinare accertamenti preassuntivi, periodici e su segnalazione per lavoratori esposti a rischi gravi e immediati, come macchinari pericolosi o guida veicoli aziendali. Gli accertamenti utilizzano test biologici non invasivi (saliva, urine) e, se positivi, analisi confermatore su sangue o capelli, garantendo privacy e consenso informato del lavoratore.
Casi Applicativi
Si applica prioritariamente a mansioni critiche definite dall’accordo, con obbligo di comunicazione dei risultati positivi al datore per misure cautelari, come sospensione temporanea o riabilitazione. Non introduce sanzioni penali dirette ma integra il DVR con valutazioni specifiche sul rischio chimico-tossicologico.
Il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025, n. 198, introduce modifiche mirate all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), con focus su formazione e rappresentanti dei lavoratori.
Aggiornamento RLS nelle Piccole Imprese
Al comma 11 viene aggiunto un periodo che regola l’obbligo di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle imprese con meno di 15 dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva nazionale le modalità attuative, nel rispetto di contenuti minimi standard. Questo snellisce gli adempimenti per le microimprese, evitando elezioni dirette e favorendo accordi collettivi più flessibili.
Sostituzione del Libretto Formativo
Il comma 14 è integralmente sostituito: il vecchio “libretto formativo del cittadino” è soppiantato dal “fascicolo elettronico del lavoratore” e dal “fascicolo sociale e lavorativo del cittadino”, con inserimento dati nella piattaforma SIISL per un tracciamento digitale unificato. Migliora così l’accessibilità e l’aggiornamento delle informazioni formative per datori e ispettori.










