Green pass 1° aprile

L’ultimo Decreto Covid prevede diverse novità dal 1° aprile sul Green pass nei luoghi di lavoro: il certificato verde rafforzato non servirà più.

Il Super green pass o Green pass rafforzato per gli over 50 sul lavoro da oggi 1 aprile non è più obbligatorio. Non è più necessario essere vaccinati o guariti, sarà sufficiente fino al 30 aprile il Green pass base (che si ottiene con un tampone e che dura 48 ore). Quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza del Super green pass. Resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Discorso a parte per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa: per queste categorie rimane la sospensione dal lavoro in assenza di vaccinazione Covid-19. L’obbligo vaccinale rimane in vigore fino al 31 dicembre.

Il green pass sarà sufficiente da oggi per i lavoratori di scuola, compresi i professori no vax’, comparto sicurezza e forze dell’ordine, resta un prolungamento dell’obbligo di vaccino al 31 di dicembre. Per docenti come per i lavoratori di polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, università resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.

“I lavoratori sopra i 50 anni e delle categorie dell’obbligo, esclusi i sanitari, potranno tornare al lavoro ma dovranno fare il tampone. Nei luoghi di lavoro le persone sopra i 50 anni e le categorie per cui vigeva l’obbligo – personale scolastico e forze dell’ordine – tornano ad una modalità di green pass base.


Ecco i passaggi principali.

Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive
Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).


1 MAGGIO – Termina l’obbligo del Green pass quasi ovunque. Fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici e colloqui in carcere, oltre ai trasporti a lunga percorrenza, sarà infatti ancora obbligatorio in versione base. Quello rafforzato resterà in vigore fino al 30 aprile per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Via anche l’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso e sui mezzi di trasporto.

15 GIUGNO – Decadono gli obblighi vaccinali per il personale scolastico, militari, agenti di polizia e soccorso pubblico, polizia locale, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e in generale lavoratori all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Queste categorie sono già tornate al lavoro dal 25 marzo (giorno dell’entrata in vigore del decreto) con il Green pass base facendo il tampone antigenico ogni due giorni. L’obbligo di vaccino resterà in vigore oltre questa data soltanto per il personale sanitario e Rsa.

30 GIUGNO – E’ il termine fissato per il ritorno in ufficio in presenza nell’ambito privato. Fino a quella data ci sarà la possibilità di ricorrere al cosiddetto ‘lavoro agile’ nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore.

31 DICEMBRE – E’ l’ultima scadenza del calendario. Fino ad allora resterà in vigore l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e delle Rsa. E le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e residenze socio assistenziali saranno consentite solo con il Super Green Pass.

Attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Approvato dal Governo il 2 febbraio 2022 il decreto legge con le nuove Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Scuola in presenza

Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 e delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica in presenza.

Al riguardo sono state elaborate prime Domande e risposte per le scuole, che si segnalano di seguito.

La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico, che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022, devono essere modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma

A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa?

Sì, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in questo caso, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.

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Garante privacy: modalità di verifica del green pass

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.


Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, tiene conto delle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi, analogamente a quanto già previsto per le verifiche del Green pass per il personale scolastico.

Lo schema sottoposto all’Autorità prevede, in particolare, che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.

Infine è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC.

L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

Per quanto riguarda la verifica mediante la Piattaforma NoiPa (per le Pa aderenti), il Portale dell’Inps (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa) o mediante interoperabilità applicativa, la Piattaforma nazionale- DGC consentirà di visualizzare la sola informazione del possesso o meno di un green pass valido.

Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l’accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.

I dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.

Per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti.

La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavori mediante un’apposita convenzione con il Ministero della salute.

Roma, 12 ottobre 2021

fonte garante privacy

Green pass verifica nelle scuole

GARANTE DELLA PRIVACY

Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” – 31 agosto 2021.

Registro dei provvedimenti n. 306 del 31 agosto 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, come, da ultimo, modificato dall’art. 1, comma 6, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che ha introdotto l’art. 9-ter (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»”;

VISTO il provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021 (doc. web n. 9668064), con il quale il Garante ha reso il parere sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione della Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass;

VISTO l’art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che:

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2” (comma 1);

“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (comma 2);

“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” (comma 3);

“I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università” (comma 4);

“La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (comma 5);

VISTA la nota del 26 agosto 2021, come integrata con la nota del 27 agosto 2021, con la quale il Ministero dell’istruzione ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”, corredato del relativo allegato tecnico (allegato G) che ne costituisce parte integrante, al fine di acquisire il prescritto parere del Garante ai sensi del Regolamento;

CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di un articolo che introduce modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie attraverso l’app VerificaC19, prevedendo, in particolare:

il coordinamento normativo con quanto previsto dal d.l. n. 111/2021 (comma 1);

l’introduzione di uno specifico allegato tecnico al citato d.P.C.M. del 17 giugno 2021 concernente “Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale scolastico” (commi 2 e 7);

la realizzazione di un’apposita funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC che, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi, consente agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione la verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, stabilendo che la stessa sia effettuata prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e precisando altresì che la predetta attività di verifica, con riguardo ai dirigenti scolastici, sia svolta dall’Ufficio scolastico regionale competente (commi 3, 4 e 5);

l’individuazione del ruolo assunto dai diversi soggetti che, a vario titolo, trattano i dati del personale scolastico interessato nell’ambito delle attività di verifica previste dalla legge mediante la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale-DGC (comma 6);

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare sia il corretto adempimento degli obblighi, per il personale scolastico, derivanti dal citato art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi;

CONSIDERATO, in particolare, che lo schema di decreto in esame, – tenuto conto che, in base al richiamato quadro normativo, le amministrazioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, devono limitarsi a verificare il mero possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico, – assicura la conformità alle disposizioni nazionali, più specifiche e di maggior tutela, che garantiscono la dignità e la libertà degli interessati sui luoghi di lavoro (art. 88 del Regolamento, art. 113 del Codice in relazione all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300, e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), anche alla luce delle indicazioni fornite nel tempo dal Garante in materia (v., da ultimo, provvedimento di avvertimento nei confronti della Regione Siciliana del 22 luglio 2021, n. 273, doc. web n. 9683814, ma anche, più in generale, provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 – Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”, doc. web n. 9585300, documento di indirizzo “Protezione dei dati – Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”, doc. web n. 9585367, e FAQ in materia di “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, doc. web n. 9543615);

CONSIDERATO, più nel dettaglio, che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni, aventi carattere d’urgenza, con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, volte ad assicurare il rispetto del Regolamento, del Codice e delle richiamate norme di settore, sulla base di una corretta individuazione e valutazione dei rischi elevati che caratterizzano il trattamento in esame nel contesto lavorativo, garantendo, in particolare, che:

siano trattati, in relazione alla specifica finalità del trattamento di cui all’art. 9-ter, commi 1 e 4, del d.l. n. 52/2021, esclusivamente i dati necessari alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, consentendo di rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 25 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), prevedendo che:

i) la Piattaforma nazionale-DGC consenta ai soggetti tenuti ai controlli di visualizzare la sola informazione, di tipo booleano, relativa al possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, evitando che il trattamento abbia a oggetto le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3, 4 e 5 dell’allegato G allo schema);

ii) la verifica del possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità sia effettuata esclusivamente con riguardo al personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali (es. ferie, permessi, malattia, ecc.) (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafi 3 e 4 dell’allegato G allo schema);

iii) i soggetti tenuti ai controlli possano utilizzare la predetta funzionalità esclusivamente per la finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica, ai sensi del citato art. 9-ter, comma 1 (art. 1, comma 5, dello schema);

iv) a seguito dell’attività di verifica effettuata mediante la predetta funzionalità, i soggetti tenuti ai controlli possano raccogliere i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5 (art. 1, comma 5, dello schema);

v) il processo di verifica sia effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio (art. 1, comma 5, dello schema e paragrafo 3 dell’allegato G allo schema);

le operazioni e le modalità di trattamento siano descritte accuratamente, con specifico riferimento alla messa a disposizione da parte del Ministero della salute delle informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità del personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, a tempo indeterminato e determinato), in servizio presso le scuole statali del sistema nazionale di istruzione, al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente (artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento e art. 17-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);

il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in questione sia correttamente individuato, in relazione alla specifica finalità perseguita, anche al fine di assicurare la trasparenza nei confronti degli interessati, nonché consentire una chiara ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previste dal Regolamento, chiarendo che i soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) operano in qualità di titolari del trattamento e che il Ministero dell’istruzione, limitatamente alla funzionalità in questione, agisce in qualità di responsabile del trattamento per conto del Ministero della salute (artt. 5, par. 1, lett. a), e 2, 13, 14, 24, 28 e 29 del Regolamento);

il personale della scuola interessato al processo di verifica sia opportunamente informato dall’istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale (artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento e art. 17-bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18);

siano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento (artt. 5, par. 1, lett. e) e f), 25, 32 e 88 del Regolamento e art. 113 del Codice), assicurando, in particolare, che:

i) i soggetti tenuti ai controlli possano accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza (individuate mediante il codice meccanografico), che sono resi automaticamente disponibili dalla banca dati del Sistema informativo dell’istruzione (SIDI);

ii) le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), ad eccezione dell’esito delle singole verifiche relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità da parte di ciascun interessato;

la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia aggiornata, tenendo conto degli specifici rischi connessi al trattamento di dati personali in esame, effettuato su larga scala e concernente dati relativi alla salute di interessati vulnerabili (dipendenti), e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo (artt. 35 e 88 del Regolamento);

CONSIDERATE le esigenze manifestate dal Ministero dell’istruzione di semplificare le attività di verifica del rispetto dell’obbligo del possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico, che devono essere effettuate con cadenza quotidiana e nei confronti della medesima ampia platea di interessati (circa un milione) che svolgono la propria attività lavorativa presso le scuole statali del sistema nazionale d’istruzione, avvalendosi di un sistema informativo già esistente e accessibile da parte delle singole istituzioni scolastiche, in alternativa alle ordinarie modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 attraverso l’app VerificaC19, a cui si affianca.

RITENUTO di non dover formulare ulteriori osservazioni sullo schema di decreto da ultimo trasmesso, atteso che le indicazioni fornite con carattere d’urgenza dall’Ufficio del Garante sono state tenute in debita considerazione;

RITENUTO di adottare il presente parere, in via d’urgenza, in ragione della rappresentata esigenza di assicurare, in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, un più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito scolastico statale;

RITENUTO quindi che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che “Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;

VISTA la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”.

Roma, 31 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

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Il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle istituzioni scolastiche la nota operativa con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza sanitaria per l’avvio del prossimo anno scolastico 2021-2022. Il Ministero …LEGGI TUTTO


Green Pass, sintesi Decreto 2021

 

Certificazione verdi Covid-19, Zone e livelli di rischio, spettacoli culturali, eventi sportivi, Sanzioni, Tamponi. Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, modifica dei parametri che definiscono … LEGGI TUTTO


la balneazione in Italia

 

Da aprile a settembre gli 8.300 km di coste italiane sono campionati oltre 32.000 volte. E a farlo quasi ovunque è il personale delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, …LEGGI TUTTO


Sentenza mascherina luoghi di lavoro

 

Tribunale di Trento, 08 luglio 2021 – Licenziamento disciplinare senza preavviso – Insegnante delle scuole dell’infanzia – Omessa adozione della mascherina protettiva durante il servizio scolastico Con la sentenza del 08.07.2021, il Tribunale di Trento afferma la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente che, anteponendo interessi personali a quelli generali, rifiuta di indossare la mascherina protettiva durante l’orario di servizioLEGGI TUTTO


Semplificare le informative privacy

 

Semplificare le informative privacy attraverso il metodo “Creative Commons” Protocollo tra Garante Privacy e Creative Commons Semplificare l’elaborazione delle informative privacy usando il metodo Creative Commons, il sistema attraverso il.. LEGGI TUTTO


La sindrome delle apnee ostruttive

 

Prodotto: Fact sheet Edizioni: Inail – 2021 La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: numeri, conseguenze, trattamento e prevenzione I disturbi respiratori del sonno sono alterazioni di origine complessa che … LEGGI TUTTO


Fondi, Superbonus, DPI, MOG

 

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 26 del 22 Luglio 2021, Fondi, Superbonus, DPI, MOG. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail … LEGGI TUTTO


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Newsletter 27 del 28 Luglio 2021

Rifiuti Speciali, Sicurezza, la formazione, bando, Green Pass

News sicurezza ambiente qualità  E-learning HSE, Banca dati Newsletter 22 del 16 GIUGNO 2021, Rifiuti Speciali, Sicurezza, la formazione, bando, Green Pass.

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Fondo Nuove Competenze 2024

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto del 10 ottobre 2024 recante il “Fondo Nuove Competenze (FNC)”.  Il fondo è finalizzato ad accompagnare i processi di … Read More

Voucher 3I – Investire in innovazione

Agevolazioni per startup e microimprese. Voucher 3I – Investire in innovazione. Le domande possono essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024 Cos’è Il “Voucher 3I – Investire in innovazione” sostiene … Read More

Bando Certificazione Competenze – anno 2024

La Camera di Commercio di Roma promuove la diffusione delle attività di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro nelle micro, piccole … Read More

Sharenting e protezione dei dati

Sharenting – Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli – PAGINA INFORMATIVA. Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti … Read More

UNI ISO 45004, Malattie asbesto, Rischio infortunistico

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 42 del 26 Novembre 2024 UNI ISO 45004, Malattie asbesto, Rischio infortunistico, integrazione dei sistemi Infor.Mo. In caso di difficoltà  nel recupero … Read More

Malattie asbesto correlate

Le malattie asbesto correlate – Analisi statistica. INAIL 2024. L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici aggiornati riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei … Read More

L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S

L’integrazione dei sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S per il monitoraggio dei fattori di rischio. La scheda illustra l’integrazione tra i sistemi Infor.Mo e Pre.Vi.S che permette di avere a disposizione maggiori … Read More

Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi

Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità. La scheda presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche caratterizzate da problemi di sicurezza legati alla viabilità aziendale e alla … Read More

Rischi e prevenzione Sicurezza laser

Il testo è finalizzato ad orientare gli attori della sicurezza, e non solo, verso una maggiore consapevolezza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche coerenti (LASER). INAIL 2024 Sicurezza laser … Read More

Pubblicata la UNI ISO 45004

E’ stata pubblicata la norma UNI ISO 45004:2024 “Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro – Linee di indirizzo sulla valutazione delle prestazioni”.Lo standard viene dunque ad affiancare … Read More

L’esposizione a silice cristallina

L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile. La pubblicazione, risultato della collaborazione di Inail con FORMEDIL, presenta i dati di esposizione a silice cristallina e … Read More

Infortuni mortali nelle lavorazioni agricole

Il Factsheet mostra alcuni risultati dell’analisi documentale svolta per il triennio 2017-2019 su tutti i casi di infortuni mortali denunciati nel settore agricoltura. Le risultanze che ne sono emerse arricchiscono … Read More


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Newsletter 22 del 16 giugno 2021